Sentenza 26 marzo 2015
Massime • 1
In materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 117, deve essere oggetto di valutazione prognostica solo al momento di applicazione della misura, ma non anche nel corso della protrazione della stessa, con la conseguenza che il presupposto assume rilievo non in termini di automatismo, ma solo ai fini del giudizio di perdurante adeguatezza del provvedimento coercitivo, a norma dell'art. 299, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/2015, n. 13025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13025 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOTI Giacomo - Presidente - del 26/03/2015
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 587
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 6040/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN NI N. IL 25/09/1963;
avverso l'ordinanza n. 778/2014 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 26/01/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
sentite le conclusioni del PG Dott. Gialanella NI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
udito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. EN NI ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Salerno, sezione del riesame, ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento del 6 novembre 2014, di reiezione della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare adottata a suo carico.
Ravvisa vizio motivazionale e violazione di legge, in quanto il Tribunale avrebbe omesso qualsivoglia motivazione in ordine alle doglianze della difesa, che lamentava la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle ragioni del rigetto dell'istanza difensiva. Lamenta altresì che il riferimento fatto ai plurimi precedenti dello EN non tiene conto del fatto che essi sono risalenti nel tempo e comunque per fatti diversi;
e che non si è tenuto conto del fatto che all'esito del giudizio abbreviato il reato è stato ritenuto di minore gravità rispetto all'originaria imputazione, essendo stato esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Va innanzitutto escluso che nella fattispecie possa essere utilmente invocata la previsione dell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, come novellato dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 117, poiché il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere deve essere oggetto di valutazione prognostica solo al momento di applicazione della misura, non anche nel corso della protrazione della stessa, con la conseguenza che il presupposto non assume rilievo in termini di automatismo, ma solo ai fini del giudizio di perdurante adeguatezza del provvedimento coercitivo, a norma dell'art. 299 c.p.p., (cfr. Sez. 6, n. 1798 del 16/12/2014 - dep. 15/01/2015, Ila, Rv. 262059). Il rilievo del ricorrente sul punto è quindi infondato.
2.2. Giova rilevare che il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere in esecuzione a carico dello EN venne pronunciato con il dispositivo della sentenza emessa il 6.11.203 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno. Dispositivo che non recava anche la motivazione del provvedimento cautelare, tratteggiata solo nella motivazione della sentenza.
Ciò va rammentato per rimarcare come il Tribunale, in sede di appello cautelare, avesse un onere "rafforzato" di replica alla richiesta difensiva. Questa Corte, infatti, ha statuito che l'eventuale mancanza della motivazione dell'ordinanza di rigetto della quale ci si occupa in questa sede configura una nullità relativa, che viene sanata dal giudice di appello che è tenuto, a seguito di impugnazione, ad integrare il provvedimento (nella specie si trattava esattamente di ordinanza di rimessione in libertà, pronunciata dal g.u.p. - contestualmente alla sentenza - all'esito di giudizio abbreviato, e che era stata oggetto di appello da parte del P.M.: Sez. 1, n. 5639 del 21/12/1993 - dep. 09/02/1994, P.M: in proc. Bertini, Rv. 196390). Pertanto, quanto vale per il provvedimento con il quale il giudice rigetta l'istanza di sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva - ovvero che vi obbligo di motivare accertando in concreto e, quindi, in termini puntuali e specifici, se ricorrano le specifiche situazioni che, in relazione alla gravità del fatto nonché alla natura ed al grado delle esigenze cautelari, rendono imprescindibile ed inevitabile la necessità di adottare e mantenere la misura cautelare più grave, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasività, delle ragioni giustificative di un provvedimento che, in nome di esigenze cautelari non altrimenti realizzabili, sacrifica la libertà personale dell'indagato nella misura massima possibile (Sez. 4, Sentenza n. 37363 del 03/10/2006, Del Ponte, Rv. 235040) - vale nella specie anche per il giudice dell'appello. La motivazione qui impugnata, per contro, non è conforme ai principi appena ricordati. L'istante aveva sostenuto la propria domanda richiamando il comportamento processuale serbato dall'imputato, l'essere i precedenti penali risalenti nel tempo e una nuova condizione di vita rappresentata dall'attesa di un figlio. Nessuna di queste circostanze è stata esaminata dal Tribunale, che anzi ha fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato, senza spiegare perché la pluralità degli stessi facesse premio sulla loro collocazione nel tempo.
2.2. In conclusione, il provvedimento impugnato va annullato, con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
Va disposto che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2015