Sentenza 25 ottobre 2006
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) la condotta del privato che, al fine di ottenere erogazioni pubbliche, attesta falsamente di avere il "c.d. reddito minimo da inserimento" che ne legittima la concessione, considerato che, qualora non si verifichi l'integrazione della fattispecie speciale per assorbimento di cui all'art. 316 ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), in ragione del mancato raggiungimento della soglia quantitativa prevista dall'art. 316 ter, comma secondo, cod. pen., riprende vigore ed efficacia la norma generale, nella specie integrata dalla previsione di cui all'art. 483 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/10/2006, n. 38941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38941 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 25/10/2006
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Guido - Consigliere - N. 1786
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 47728/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI TO, nato il [...];
avverso la Sentenza del 4.7.2005 resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro;
sentita la Relazione svolta dal Consigliere Dott. SANDRELLI Gian Giacomo;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Consigliere Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO
GI TO attestò con dichiarazione resa al Comune di Isola Capo Rizzuto di disporre di dotazione patrimoniale (c.d. "reddito minimo da inserimento") tale da renderlo legittimato - per l'anno 1998 - al beneficio previsto dal D.Lgs. n. 237 del 1998. La dichiarazione risultò falsa in quanto era stata omessa la presenza di deposito di denaro in banca per lire 10.000.000 nonché di quota indivisa di terreni.
Egli fu condannato ai sensi dell'art. 483 c.p. dal Tribunale di Crotone e detta condanna fu confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 4.7.2005.
Avverso la sentenza ha mosso ricorso la difesa del TO eccependo:
- la erronea applicazione della legge processuale poiché la prova della possidenza del terreno è attestata esclusivamente da atti in fotocopia, non autenticata, atti che vennero acquisiti al fascicolo del dibattimento per consenso delle parti;
- l'assenza di connotati di atto sostitutivo di atto di notorietà nella dichiarazione incriminata mancando l'autenticazione alla stessa, bensì su dichiarazione sostitutiva di certificazione (L. n. 15 del 1968, art. 2): la valenza probatoria può appuntarsi esclusivamente su profili (identità e dati personali del dichiarante) non sul contenuto dell'atto (come stabilito dal D.P.R. n. 403 del 1998 entrato in vigore in epoca successiva al documento in esame;
- erronea applicazione della legge penale.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La copia di atti consensualmente prodotta al magistrato sta a significare, in assenza di esplicita contestazione con indicazione delle parti di inattendibilità, la piena relativa portata probatoria. Non risulta che TO abbia mai contestato la veridicità dell'ingresso nel suo patrimonio del terreno in discussione.
Il secondo motivo reitera quanto già dedotto alla Corte di Appello e correttamente da questa rigettato.
La disciplina di riferimento è quella, da un lato del D.Lgs. n.237 del 1998 (attestante la soglia di povertà normativamente determinata), e della capacità certificativa delle dichiarazioni in merito, nonché quella disposta dalla legge 4. L. n. 15 del 1968, disposizioni vincolanti - dunque - per il TO al momento della consegna della dichiarazione. Detta normativa conferisce natura di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
dunque, per costante giurisprudenza (da ultimo, Cass., sez. V, 25.9.2003, Izzo, Riv. pen., 2004, 334), anche al documento dedotto dalla fattispecie di cui all'art. 483 c.p. Sul punto ha affermato la SC. (con esclusione della valenza probatoria in seno al processo civile) che la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la p.a. e nei relativi procedimenti amministrativi (cfr. Cass., sez. un., 3.4.2003, n. 5167, Min. int. c. Sansolini, Giust. civ., 2003,1, 1497).
Esattamente osserva la Corte territoriale che non occorreva autenticazione di sorta al proposito poiché la dichiarazione fu contestuale alla presentazione dell'istanza diretta alla P.A. al fine di ottenere il beneficio.
Infondato è, pure, l'ultimo motivo.
Se può dubitarsi che la falsità (qui violazione art. 483 c.p.) appartenga alla fattispecie dell'art. 316 ter c.p., quale porzione di un reato complesso, come opinato dalla Corte distrettuale, dovendosi, piuttosto, riconoscere una situazione di assorbimento per via di specialità ex art. 15 c.p., della condotta di falso nel contesto della previsione di indebita percezione di erogazioni, pur tuttavia, risulta indubitabile che, non potendosi applicare l'art. 316 ter c.p., per il mancato raggiungimento della soglia quantitativa prevista dall'art. 316 ter c.p., comma 2, riprende vigenza la disposizione incriminatrice del falso. Infatti, l'assenza della fattispecie riconducibile alla norma specializzante, determina la vigenza della fattispecie del falso, la cui condotta - lesiva di autonomi interessi, quale la tutela della fede pubblica, rispetto a quelli plurimi dell'art. 316 ter c.p., a struttura plurioffensiva - mai è stata giudizialmente esclusa nel suo profilo oggettivo. Nè mai è stato posto il dubbio che la condotta dell'imputato abbia vulnerato il dovere di verità nella sua dichiarazione all'ente pubblico.
Conseguentemente, al venire meno della pluralità di disposizioni che regolano la stessa materia, acquista efficacia la legge generale: nel caso di specie il reato descritto dall'art. 483 c.p., l'unica riconducibile all'azione illecita dell'imputato.
Riuscirebbe, d'altra parte, irragionevole ipotizzare che una condotta mendace, autonomamente tipicizzata e portatrice di una propria sfera di protezione, risulti irrilevante se non consegua un consistente risultato economico (interesse esterno alla sua prensione punitiva), soltanto perché un'altra previsione penale - astrattamente ipotizzata, ma non riconoscibile nell'azione incriminata - limita la rilevanza - per ragioni di tutela di interessi penali concorrenti (indebita erogazione di denaro a natura pubblicistica), la sua portata incriminatrice. La Corte, pertanto, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.
Così decido in Roma, il 25 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2006