Sentenza 31 maggio 2006
Massime • 1
Il reato di falsità ideologica in atti pubblici commesso dal privato, se finalizzato alla indebita percezione di erogazioni pubbliche, non concorre, ostandovi il principio di specialità, con quello di cui all'art. 316 ter cod. pen. ma è da questo assorbito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2006, n. 26262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26262 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 31/05/2006
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 761
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO ME - Consigliere - N. 044958/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI DO AN, N. il 04/08/1945;
avverso SENTENZA del 30/06/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza, ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSINI Giangiulio;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Vecchio Giovanni, in sostituzione dell'Avv. Viscomi Gregorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza del 30 giugno 2005 confermava la sentenza del 12 maggio 2004 del Tribunale di Crotone di condanna di LI ME FR alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 81 c.p., all'art. 316 ter c.p. e all'art. 483 c.p.
Al LI si addebita di avere attestato circostanze non vere nella richiesta di accesso al reddito minimo d'inserimento nel Comune di Isola Capo Rizzuto, così inducendo il Comune stesso ad erogare in suo favore somme pari a complessive L. 24.288.000 nel periodo ottobre 1998-marzo 2000.
La sentenza impugnata ritiene la sussistenza del reato di cui all'art. 483 c.p. in quanto nella istanza rivolta al Sindaco ometteva di dichiarare la proprietà di un immobile. Ravvisa inoltre il concorso con il reato di cui all'art. 316 ter c.p. per il diverso bene tutelato dalle due norme: la veridicità di documenti redatti da pubblici ufficiali sulla base delle dichiarazioni rese dai privati la prima, e la tutela del patrimonio pubblico la seconda.
Ricorre la difesa dell'imputato per violazione di legge e difetto di motivazione assumendo che si è in presenza di un concorso apparente di norme, poiché il fatto concreto della falsità ideologica è riconducibile a una pluralità di norme incriminatrici.
Si duole inoltre del difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prima doglianza è fondata.
Il reato di cui all'art. 316 ter c.p. si configura nell'ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche conseguite dal mero utilizzatore o presentatore di documenti falsi o contenenti attestazioni contra verum circa la presenza dei presupposti per la pubblica sovvenzione, ed assume carattere residuale rispetto alla più grave ipotesi di cui all'art. 640 bis c.p. che richiede da parte del soggetto agente l'ulteriore condotta di essere anche l'artefice delle suddette falsità (fra le altre, Cass., sez. V, 2.10.2003, Cassia;
sez. II, 22.3.2002, P.M. c. Morandini). Dalla fattispecie legale si evince che uno degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 316 ter c.p. è la falsa attestazione al pubblico ufficiale di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, che costituisce reato ai sensi dell'art. 483 c.p. In base al principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. detto reato non può concorrere con quello previsto dall'art. 316 ter c.p. Vi è, infatti, un concorso apparente di norme, in quanto tutti gli elementi previsti dall'art. 483 c.p. sono ricompresi (e quindi assorbiti) nella fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. (in questo senso, sia pure in relazione ad altra analoga ipotesi, Cass. Sez. 5, del 17 ottobre 1997, Cantali), che costituisce un reato complesso.
2. Il secondo motivo è destituito di fondamento.
La sentenza impugnata motiva ampiamente in ordine alla commisurazione della pena perché, a prescindere dal generico richiamo agli elementi di cui all'art. 133 c.p., fa riferimento a specifici dati fattuali, dalla gravita della condotta, al movente, alla intensità del dolo, la cui valutazione è propria della discrezionalità del giudice del merito.
3. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 483 c.p., che risulta assorbito in quello di cui all'art. 316 ter c.p. Consegue l'eliminazione della pena inflitta in continuazione per questo reato, pari a mesi due di reclusione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 483 c.p., ritenuto assorbito nel reato di cui all'art. 316 ter c.p., ed elimina la relativa pena di mesi 2 di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2006