Sentenza 21 novembre 2012
Massime • 1
Nel caso di avvenuta liberazione dell'arrestato ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. la richiesta di convalida dell'arresto non è soggetta ai termini tassativi di cui all'art. 390 primo e terzo comma cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2012, n. 45891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45891 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 21/11/2012
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 1593
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 17507/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PRESSO TRIBUNALE DIBERGAMO;
nei confronti di:
1) EN AL MO N. IL 04/08/1971 C/;
avverso l'ordinanza n. 2842/2012 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del 27/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette le conclusioni del PG Dott. P.G. Russo per l'annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Avverso l'ordinanza con la quale in data 27.3.2012 il GIP di Bergamo non ha convalidato, per inosservanza dei termini di legge previsti per la convalida, l'arresto di EN AL ED, disposto per resistenza e lesioni aggravate, (come invece richiesto dal pubblico ministero che, in precedenza, aveva ordinato la liberazione dell'arrestato ex art. 121 disp. att. c.p.p.), ricorre la parte pubblica, con unico motivo di violazione dell'art. 390 c.p.p.. Deduce il ricorrente che i termini previsti dall'art. 390 c.p.p. rileverebbero per i soli casi in cui, appunto, il pubblico ministero non si avvalga del potere, conferitogli dall'art. 121 disp. att. c.p.p., di liberare immediatamente l'arrestato ove non ritenga di richiedere misura coercitiva. Quando tale peculiare potere venga esercitato, occorrerebbe ugualmente procedere alla convalida, ma senza più il vincolo temporale urgente previsto dal richiamato art. 390.
2.1 II procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale.
2.2 La difesa ha prodotto memoria. Richiamando giurisprudenza della Corte costituzionale sostiene l'infondatezza del ricorso, perché l'udienza di convalida dopo la liberazione non sarebbe più necessaria e dovrebbe, al più, essere attivata dall'unico soggetto interessato, quindi dal solo arrestato, mancando finalità apprezzabili per un postumo accertamento d'ufficio. RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
3.1 L'art. 121 disp. att. c.p.p. prevede espressamente che, quando la liberazione dell'arrestato è determinata dall'intendimento del pubblico ministero di non richiedere l'applicazione di misure coercitive, il giudice (sull'ovvia richiesta della parte pubblica) fissi comunque l'udienza di convalida (secondo comma dell'art. 121 medesimo) dandone avviso alla persona liberata. Ciò assorbe ogni rilievo contenuto nella memoria difensiva e rende qui non pertinente la, diversa, questione se negli altri casi di liberazione (es. art. 386, comma 7 e art. 390 c.p.p., comma 3), l'udienza di convalida debba o meno essere chiesta e celebrata. In particolare, è del tutto fuorviante il richiamo difensivo alla sentenza della Corte costituzionale n. 515 del 1990 che, appunto, non riguarda il caso della liberazione ex art. 121 disp. att. c.p.p., oggetto invece di specifica motivazione derogatoria da parte della Corte delle leggi.
3.2 La richiesta di convalida dell'arresto, necessaria quindi nel caso di avvenuta liberazione dell'arrestato ai sensi dell'art. 121, non è tuttavia soggetta ai termini tassativi di cui all'art. 390 c.p.p., comma 1 e 3. Per due ordini di ragioni.
Il primo, di natura sistematica, è quello articolatamente indicato da Sez. 2, sent. 2732/2012 (in consapevole dissenso rispetto a Sez. 1^, sent. 7981/2008), secondo cui l'interesse anche della parte pubblica all'impugnazione sussiste per la necessità di far fisiologicamente accertare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria attraverso il controllo giurisdizionale (anche per evitare l'eventuale improprio operare del recupero della custodia attraverso la fungibilità prevista ai sensi dell'art. 657 c.p.p. ovvero l'attivazione di procedura per la riparazione per ingiusta detenzione). Per questo sul punto neppure può condividersi l'assunto della memoria difensiva relativo ad una sorta di esclusiva disponibilità dell'interesse ad impugnare il mancato controllo nel solo arrestato: l'interesse è invece, e principalmente, pubblicistico, atteso il rilievo costituzionale della privazione della libertà del singolo cittadino e l'indisponibilità della relativa legittimità in capo alla persona fisica coinvolta dalla contingente fattispecie, anche alla luce delle implicazioni, altrettanto pubblicistiche, dell'arresto MO (dal rilievo disciplinare a quello penale).
Il secondo è di natura letterale. Come ricordato, la necessità di fissare l'udienza di convalida dell'arresto nel caso di liberazione ex art. 121 disp. att. c.p.p. si evince dall'espressa previsione del secondo comma di tale articolo. Conseguentemente, l'inciso che introduce l'eccezione "qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato", contenuto nell'art. 390 c.p.p., comma 1, non può che riguardare proprio il successivo termine di 48 ore, posto che, in presenza necessaria di un'udienza di convalida (121.2), la quale, appunto, non può che essere richiesta dal pubblico ministero, l'eccezione certamente non riguarda la richiesta ma il termine entro il quale quella deve essere proposta in tal senso integrandosi le argomentazioni che già hanno fondato l'insegnamento generale, per cui nel caso di avvenuta liberazione viene meno l'esigenza del rispetto di termini perentori di richiesta e svolgimento (sent. 2732/2012 cit.). Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: nel caso di avvenuta liberazione dell'arrestato ai sensi dell'art. 121 c.p.p. la richiesta di convalida dell'arresto non è soggetta ai termini tassativi di cui all'art. 390 c.p.p., comma 1 e 3. 3.3 L'annullamento dell'ordinanza bergamasca deve avvenire senza rinvio, risultando dal verbale d'udienza 27.3.2012 che l'unica ragione della non convalida è 3.2 La richiesta di convalida dell'arresto, necessaria quindi nel caso di avvenuta liberazione dell'arrestato ai sensi dell'art. 121, non è tuttavia soggetta ai termini tassativi di cui all'art. 390 c.p.p., comma 1 e 3. Per due ordini di ragioni.
Il primo, di natura sistematica, è quello articolatamente indicato da Sez. 2, sent. 2732/2012 (in consapevole dissenso rispetto a Sez. 1^, sent. 7981/2008), secondo cui l'interesse anche della parte pubblica all'impugnazione sussiste per la necessità di far fisiologicamente accertare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria attraverso il controllo giurisdizionale (anche per evitare l'eventuale improprio operare del recupero della custodia attraverso la fungibilità prevista ai sensi dell'art. 657 c.p.p. ovvero l'attivazione di procedura per fa riparazione per ingiusta detenzione). Per questo sul punto neppure può condividersi l'assunto della memoria difensiva relativo ad una sorta di esclusiva disponibilità dell'interesse ad impugnare il mancato controllo nel solo arrestato: l'interesse è Invece, e principalmente, pubblicistico, atteso il rilievo costituzionale della privazione della libertà del singolo cittadino e l'indisponibilità della relativa legittimità in capo alla persona fisica coinvolta dalla contingente fattispecie, anche alla luce delle implicazioni, altrettanto pubblicistiche, dell'arresto illegittimo (dai rilievo disciplinare a quello penale).
Il secondo è di natura letterale. Come ricordato, la necessità di fissare l'udienza di convalida dell'arresto nel caso di liberazione ex art. 121 disp. att. c.p.p., si evince dall'espressa previsione del secondo comma di tale articolo. Conseguentemente, l'Inciso che introduce l'eccezione "qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato", contenuto nell'art. 390 c.p.p., comma 1, non può che riguardare proprio il successivo termine di 48 ore, posto che, in presenza necessaria di un'udienza di convalida (121.2), fa quale, appunto, non può che essere richiesta dal pubblico ministero, l'eccezione certamente non riguarda fa richiesta ma il termine entro il quale quella deve essere proposta in tal senso Integrandosi le argomentazioni che già hanno fondato l'insegnamento generale, per cui nel caso di avvenuta liberazione viene meno l'esigenza del rispetto di termini perentori di richiesta e svolgimento (sent. 2732/2012 cit.). Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: nel caso di avvenuta liberazione dell'arrestato ai sensi dell'art. 121 c.p.p., la richiesta di convalida dell'arresto non è soggetta ai termini tassativi di cui all'art. 390 c.p.p., comma 1 e 3. 3.3 L'annullamento dell'ordinanza bergamasca deve avvenire senza rinvio, risultando dal verbale d'udienza 27.3.2012 che l'unica ragione della non convalida è consistita nella erroneamente ritenuta inosservanza dei termini per la relativa richiesta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2012