Sentenza 3 marzo 2000
Massime • 1
Ai fini della validità della querela non è necessario che l'identificazione del querelante avvenga a mezzo della esibizione di un documento di identificazione al pubblico ufficiale che riceve l'atto. Ed invero, lo stesso pubblico ufficiale ricevente può attestare validamente l'identità del proponente per sua diretta conoscenza ovvero dichiarando di avere altrimenti proceduto alla identificazione (ad esempio a mezzo testi), purché provveda a dare comunque conto dell'attività compiuta per avere certezza della provenienza dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2000, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio dr Pasquale LA CANNA Presidente del 03/03/2000
1. dr. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Pierfrancesco MARINI " N. 1173
3. " Mario ROTELLA " REGISTRO GENERALE
4. " GE AR " N. 36058/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore Repubblica c/o Pretura Rieti avverso sentenza 5.3.98 Pretore Rieti / Poggio Mirteto, nel proc.to
contro
Del Francese Filippa, n. Forano S. il 31.7.43;
udita la relazione del consigliere M. ROTELLA;
letta la richiesta del p.m., di rigetto del ricorso;
ritenuto
1 - Con sentenza predibattimentale 5.3.98, il Pretore di Rieti ha dichiarato n.d.p. ex art. 129 CPP, nei confronti di Del Francese Filippa, per ingiuria e minaccia nei confronti di Mattei Antonia, perché la querela difetta dei requisiti di legge (ovvero per mancanza di querela), precisando che il requisito carente è quello dell'identificazione di chi ha proposto la querela e che tale carenza non può essere supplita dall'indicazione delle generalità anagrafiche. All'uopo fa rinvio a sentenza 6/12/91 Pretore Padova. Ricorre il P.M. per violazione di legge, rilevando che questa Corte ha più volte ribadito che per la dichiarazione orale della querela non è richiesto un apposito processo verbale, e significa che, evidentemente, la p.g., nel ricevere la querela era bene a conoscenza delle generalità esatte del querelante o per averle accertate di persona o per conoscenza diretta. Pertanto è ininfluente la successiva indicazione del mezzo con il quale si è proceduto alla sua identificazione.
2 - Il ricorso è infondato. Dopo l'introduzione dell'art. 337 CPP, questa Corte non ha avuto occasione di pronunciarsi sul punto,
ma ha indirettamente stabilito che in assenza di attestazioni di cui all'art. 33714 CPP, nel fascicolo di cui all'art. 431, in relazione agli atti di cui alla lettera a), il p.m. può ottenere l'inserimento di quelli mancanti nei termini di cui all'art. 491/2 CPP (14.2.93, Salvatore, CED 193685). Da tanto si desume l'asseverazione di principio che gli atti in questione non possono mancare, salvo improcedibilità dell'azione penale. Ciò posto, il rilievo finale del p.m. che l'identificazione deve presumersi avvenuta, per una delle possibilità alternative, ne conferma la necessità di attestazione.
In sintesi, non è richiesto dalla legge (art. 337 CPP) che l'identificazione del querelante debba avvenire necessariamente a mezzo della esibizione di un documento di identità al pubblico ufficiale che riceve l'atto, il che implica affidamento all'accertamento compiuto da altro pubblico ufficiale nel Masciarlo. Lo stesso pubblico ufficiale ricevente può attestare l'identità del proponente, per sua diretta conoscenza della persona, o dichiarando di avere altrimenti proceduto ad identificarla (per esempio a mezzo testi). Ma deve comunque significare l'attività compiuta per avere certezza della provenienza dell'atto, pena l'invalidità della querela.
p q m
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2000