Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2000, n. 1173
CASS
Sentenza 3 marzo 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della validità della querela non è necessario che l'identificazione del querelante avvenga a mezzo della esibizione di un documento di identificazione al pubblico ufficiale che riceve l'atto. Ed invero, lo stesso pubblico ufficiale ricevente può attestare validamente l'identità del proponente per sua diretta conoscenza ovvero dichiarando di avere altrimenti proceduto alla identificazione (ad esempio a mezzo testi), purché provveda a dare comunque conto dell'attività compiuta per avere certezza della provenienza dell'atto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2000, n. 1173
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1173
    Data del deposito : 3 marzo 2000

    Testo completo