Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2003, n. 3640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3640 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto I SEZIONE LAVORO Lavoro 0-364 0 /03 I Composta dagli Ill.m IDott. Erminic RAVAGNAN. 17253/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere cron. 8336 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria RVANGELISTA Consigliere Ud.13/12/02 COLETTI - Rel. ConsigliereDott. Gabriella i ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: ITALKALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO | VITTORIO EMANUELE II, Π. 326. presso 10 studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta ! € difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
AZ AT, elettivamente domiciliato in ROMA I | VIA CORVIALF 9, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA LA FOREST rappresentato e difeso dall'avvocato 2002 PLACIDO PARISI, giusta delega in atti;
5486 controricorrente -1- la gcntenza 立, 1397/00 del Tribunale di avvers i 23 -AGRIGENTO, depositata il 24/05/00 R.G.N. 75/99, ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Gabriella | COLETTI;
udito l'Avvocato PORCELLI per delega SCOONAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto del ricorso. | -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Agrigento, Sezione distaccata di Casteltermini, Fattuale resistente chiedeva che la società datrice di lavoro Italkali s.p.a. fosse condannata al pagamento del trattamento di fine rapporto maturato al 25.1.1905, data in cui era cessato il rapporto di lavoro, e al versamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Si costituiva l'Italkali deducendo che il rapporto di lavoro non era in realtà cessato, ma doveva intendersi semplicemente sospeso a causa della situazione di "fermo of produttivo" in cui versava l'azienda. La causa veniva decisa dal Pretore con sentenza di accoglimento della domanda. La società Ilalkali proponeva appello evidenziando che gli artt. 5 e 6 1.r. sic. n.27/84, richiamati dall'art. 28 r. n.25/93, non avrebbero potuto disciplinare il caso di specie in quanto concernenti le ipotesi di esubero del personale destinato alla mobilità esterna, mentre nella specie si era solo verificata una temporanea sospensione del! attività produttiva nel settore dei sali alcalini, regolamentata dalla 1.r. n. 8/95, che attribuiva ai lavoratori sospesi un beneficio di contenuto identico a quello accordato ai lavoratori destinati al licenziamento, purchè non dimessisi volontariamente e nella prospettiva della ripresa della produzione della miniera e del rientro in servizio Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Agrigento ha riformato parzialmente la decisione di primo grado, nel senso che, in applicazione dell'art. 22 della legge n.724/94 ha dichiarato dovuta, su quanto riconosciuto a titolo di TFR, la sola maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, e ha rigettato nel resto il proposto appello. La società Italkali ricone per la cassazione di questa sentenza con un unico complesso motivo. La parte intimata ha resistito con controricorso. 1 Motivi della decisione la società ricorrente, deducendo violazione e falsa Con l'unico motivo applicazione dell'art. 12 delle preleggi, della legge reg. n.8 del 1995, in relazione al disposto dell'art. 28 legge reg. n.25 del 1993 e al disposto degli artt. 5 e 6 legge reg. n.27 del 1984, nonché degli artt. 2118, 2086 e 2697 cod.civ., nonché vizi di motivazione, lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto che la fattispecie non poteva considerarsi disciplinata dalla legge regionale n.25 del 1993, relativa alle situazioni di esubero del personale, a cagione della ristrutturazione delle unità produttive, trattandosi della sospensione temporanea dell'attività aziendale nel settore dei sali alcalini, ed era disciplinata invece dalla legge regionale n.8 del 1995, che, con esclusivo riguardo alla vicenda del fermo produttivo, attribuiva ai lavoratori interessati un beneficio di contenuto identico a quello accordato ai lavoratori destinati al licenziamento, purchè non si fossero dimessi dal rapporto, in vista della ripresa dell'attività produttiva della miniera. Sottolineando che la sentenza della Corte costituzionale n. 446 del 1994, le cui argomentazioni sono state richiamate nella sentenza impugnata, non si pronuncia sul punto specifico, assume la ricorrente che l'interpretazione della normativa in esame non consente di affermare che i lavoratori "fermati" debbano ritenersi "cessati" dal rapporto di lavoro, tenuto conto che l'espressione "lavoratori non riammessi nell'attività”, contenuta nell'art. 28, comma 3 bis, legge reg. n.28 del 1993 (quale introdotto dall'art. 1 legge reg. n.8 del 1995), implica, al contrario, l'attualità del rapporto (con la sola sospensione della prestazione), posto che l'arresto della produzione, alla luce delle sue causali, risulta essere temporaneo e non preclusivo del rientro in servizio, con carattere di priorità, dei lavoratori, ai quali è assicurato un trattamento indennitario assistenziale di contenuto pari al prepensionamento attribuito ai lavoratori “esodati", ma non l'istituto del prepensionamento nel senso tecnico giuridico, presupponente la cessazione del rapporto. D'altra parte, non si tratterebbe, nella specie, di una inammissibile sospensione unilaterale del rapporto, ma di una sospensione "ex lege" conseguente alla concessione di un beneficio assistenziale coerente con le esigenze primarie di tutela dei lavoratori, tanto più che non vi sono stati licenziamenti ne dimissioni dei lavoratori. Il ricorso non è fondato. Questa Corte (Cass. 11 febbraio 2000 n. 1554, 20 marzo 2000 n.3274, 6 ottobre 2000 m13312, 16 ottobre 2000 n.13743) ha già esaminato le questioni poste dalla società ricorrente ritenendole infondate ed ha affermato il seguente principio: < Temuto presente che gli arti. 5 e 6 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1984 n.27 disciplinano l'esodo agevolato dei lavoratori operanti nel settore dello zolfo, riconoscendo benefici inequivocabilmente collegan alla cessazione coattiva o A domanda dei rapporti di lavoro e che chiaramente alla risoluzione dei rapporti di lavoro è collegata l'estensione, disposta dai commi secondo e terzo dell'art. 28 della legge reg. settembre 1993 n.25, degli stessi benefici (salvo, per i lavoratori con minore anzianità, l'esclusione della facoltà di optare per l'indennità “una (antum invece che per le misure economiche di accompagnamento al raggiungimento dell'età pensionahile) a favore del personale della società alkali (a partecipazione maggioritaria dell'ente minerario siciliano) il quale risulti in esubero in conseguenza dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive, deve ritenersi che l'art. 1 della legge reg. 10 gennaio 1995 .8, prevedendo l'applicazione anche ai dipendenti della medesima società Ialkali “non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alculini" dei benefici previsti dal citati commi secondo e terzo dell'art. 28 legge reg. n.25 del 1993 (comma terzo-bis aggiunto all'art. 28 dal cit. art. 1 legge reg. n.8/1995), sottintendu il presupposto della risoluzione dei rapporti di lavoro, come del resto è confermato sul piano logico da altre disposizioni dello specifico intervento normativo. Ne risuța incontestabile il diritto al trattamento di fine rapporto 5 del lavoratore cu siano state riconosciute le provvidenze economiche in questione, dovendosi ravvisare nella necessaria domanda dell'interessato (art.28, terzo comma, legge reg. n.25 del 1993) un alto di recesso dal rapporto di lavoro Il principio è stato poi ribadito con le sentenze n. 17 del 2 gennaio 2002 e n.6753 del 10 maggio 2002, nelle quali, in risposta ad ulteriori rilievi svolti dalla difesa della società ricorrente, si è precisato che il riferimento ai dipendenti "non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo", comenuto nell'art.28, comma 3 bis, legge reg. n.25/1993, esprime solamente la volontà legislativa di limitare l'accesso ai benefici ivi previsti ai lavoratori in possesso del requisito suddetto, ma non vale affatto a connotare le caratteristiche strutturali dei benefici stessi, per la cui dal rinvio operatoidentificazione occorre riferirsi come risulta inequivocamente dall'art. 1 della legge n.8 del 1995 all'art. 28 della legge n.25/1993, il quale a sua voita (con analogo rinvio) richiama gli artt. 5 e 6 della legge n.27 del 1984 al contenuto di queste ultime disposizioni, dalle quali emerge, altrettanto inequivocamente, che la loro attribuzione è subordinata alla intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, A questo principio il Collegio reputa di doversi conformare per la persuasività delle ragioni che lo sostengono e per l'assenza, nelle difese della società ricorrente, di argomenti diversi da quelli già confutati nelle pronunce sopra citate ed idonei ad indurre ad una modificazione dell'orientamento già espresso;
sicchè il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna della ricorrente Italkali s p.a. al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente Italkali s.p.a. al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 24,00 oltre euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari. 6 Così deciso in Roma il 13 dicembre 2002 Il Presidente Cons, estensore for lette M in. Ravagnani CANCELLIERE (Depositate in Cancelleria 42 MAR 2003 CANCELLIERE G E E G ' O I A S N I C A D D E A Y 3 N 5 . 3 3 S O [ 3 . R T A L A S T 4 S . A L O . D r