Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2004, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OD AT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CANESTRELLI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OMNITEL PRONTO ITALIA S.P.A., con sede in Ivrea Torino, in persona di un suo Procuratore Avv. Vittorio Minervini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIO VENETO n. 7, presso lo studio dell'avvocato Prof. PAOLO TARTAGLIA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5651/01 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 23/02/01, depositata il 28/02/01; R.G.1651/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 30/10/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi, confermate dallo stesso in Camera di consiglio, che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. FATTO E DIRITTO
Rilevato:
che ZI DE conveniva dinanzi al giudice di pace di Roma la Omnitel Pronto Italia S.p.a. assumendo l'illegittimità del comportamento della convenuta che consentiva all'utente di effettuare a sua insaputa telefonate per un importo superiore a quello prescelto con il sistema della scheda prepagata, destinata per sua natura ad esaurirsi, con ciò arrogandosi il diritto di concedere un ulteriore credito non richiesto, e chiedendo, nel limite comunque delle lire 2000.000, la restituzione della somma di lire 40.000 e il risarcimento del danno;
che il giudice di pace rigettava la domanda;
che avverso questa sentenza la DE propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi;
che con il primo motivo deduce la "violazione dell'art. 360 n. 3 in relazione all'art. 113 c.p.c. comma 2 e al d.P.R. del 2.12.1994 n. 13, all'art. 1 comma 2 lett. e) della legge 31.8.1998 n. 281 e all'art. 1375 c.c.", lamentando: il ricorso all'equità nonostante l'espresso richiamo contenuto nell'atto in-troduttivo all'art. 8 del Convenzione adottata con d.P.R. n. 13 del 1994, secondo cui "a cura della società le condizioni di offerta al pubblico ed ogni altra informazione sul servizio dovranno essere fatte oggetto di idonea e dettagliata comunicazione al pubblico ai fini della loro conoscibilità"; il mancato rispetto del principio regolatore della materia di cui al comma 1, lett. e) della legge n. 281 del 1998; il mancato ricorso alla valutazione equitativa del danno e alla memoria da questa depositata;
che con il secondo motivo deduce l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento alle medesime norme di legge, lamentando che il giudice di pace si era sottratto alla pronunzia richiesta se il comportamento dell' Omnitel di costringere l'utente ad una condotta attiva per sottrarsi a consumi non richiesti sia tale da ledere il diritto alla libera determinazione delle scelte economiche e alla preventiva informazione e trasparenza;
visto il controricorso dell' Omnitel Pronto Italia S.p.a.;
viste le conclusioni del P.M. con le quali si chiede a questa Corte di respingere il ricorso per manifesta infondatezza a norma dell'art. 375 c.p.c.;
considerato che la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. è impugnabile per Cassazione "per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie)" (v. per es. Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716);
ritenuto che le doglianze contenute nel motivo di ricorso non rientrano tra le dette violazioni e che la motivazione della sentenza impugnata non appare ne' inesistente ne' apparente, essendo chiaramente comprensibile la ratio decidendi adottata;
che in particolare la domanda è stata rigettata per avere il giudice di pace ritenuto che mancasse la prova del danno, profilo questi non certamente censurabile, e che la domanda di restituzione non poteva essere accolta per avere l'utente utilmente usufruito del servizio, deduzione anch'essa non censurabile nell'ambito del giudizio d'equità;
che, in conclusione, il ricorso appare manifestamente infondato e, conseguentemente, va rigettato con sentenza pronunziata in Camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio per Cassazione che liquida in euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per onorari e in euro 100,00 (cento/00) per spese, oltre spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004