Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2001, n. 8195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8195 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
1 81.95 /0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Reg. gen. N° 2886/2000 dienza del 2001 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Oggetto: gatoria dal Sig. IL SOLE 24 ORE REPUBBLICA ITALIANA per diritti L 3005 18 GIU, 2001 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIEHE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE 40418322 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Rep. 2954 Dott. ZO CALFAPIETRA Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. ALFREDO MENSITIERI Consigliere Dott. ROBERTO TRIOLA Consigliere CANCELLERIA Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.M.E. s.p.a., in persona del suo Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma. Via Monte delle Gioie n.
1. presso l'avv. Marina Solimini, difesa dall'avv. Nicola Solimini forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
VI ZO e ER IA. elettivamente domiciliati in Roma, piazza Dell'Unità n. 13, presso l'avv. Luisa Ranucci, che li difende unitamente all'avv. Vito Andrea Ranieri in forza di mandato in atti;
controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 9 giugno 1999. 2886/2000 LM.E. s.p.a. IS e PP. Udienza del 20 febbraio 2000. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 318/01 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Nicola Solimini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 13 marzo 1992 i coniugi VI IS e IA PP, proprietari di un suolo in Terlizzi, alla contrada Caselle Minenne, lamentavano che la I.M.E. S.r.l. aveva edificato lungo il confine del proprio limitrofo suolo un muro alto tre metri, munito di copertura metallica, in violazione del locale regolamento edilizio. Esponevano gli attori inoltre che la base del muro si protendeva anche nel loro appezzamento e quindi, denunciando la lesione del loro diritto di proprietà, convenivano la società I.M.E. dinanzi al Tribunale di Trani per sentire ordinare la demolizione del muro e della copertura metallica abusivamente costruiti;
condannare la I.M.E. al risarcimento dei danni nella misura da quantificare in corso di causa;
porre le spese processuali a carico della società convenuta. Questa si costituiva resistendo alla domanda sul presupposto che la pretesa attorea sembrava trarre spunto dalle norme del regolamento edilizio del Comune di Terlizzi, alla stregua del qual non poteva configurarsi alcun diritto soggettivo in capo agli istanti;
ove invece la domanda avesse dovuto interpretarsi come finalizzata alla denuncia di uno sconfinamento, ciò non rispondeva al vero, perché il muro era stato costruito, all'interno del fondo I.M.E.., a circa mezzo metro dal confine. 2886/2000 L.M.E. s.p.a. IS e PP. Udienza del 20 febbraio 2000. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. 3 All'esito il tribunale, con sentenza del 25 marzo 1997, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. espletata, ordinava alla società convenuta la rimozione di ogni sovrastruttura metallica apposta sul muro di cinta e la condannava al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di £. 300.000, oltre agli interessi legali dalla data della pronuncia. Tale decisione veniva confermata Corte di appello di Bari a seguito di impugnazione della I.M.E., cui resistevano i coniugi IS - PP. La corte, per quello che ancora qui interessa, contrastando le avverse argomentazioni dell'appellante, rilevava che la violazione delle norme sulle distanze legali contenute nei regolamenti edilizi e negli annessi programmi di fabbricazione integra una lesione del diritto soggettivo e conferisce ai confinanti il diritto alla restitutio in integrum ed al risarcimento dei danni, trattandosi di disposizioni finalizzate a disciplinare i rapporti di vicinato. Rilevava altresì che il tribunale aveva correttamente applicato l'art. 878 c.c. in relazione al capoverso dell'art. 872 c.c., accordandosi tale disposizione a tutta la successiva sezione del codice civile, con la conseguente condanna della convenuta a riportare il muro di cinta ad un assetto compatibile con il disposto dell'art. 878 c.c., mediante la eliminazione dei ritti e della copertura di metallo lungo il confine, oltre che a risarcire il danno. Osservava poi il giudice di appello che dalla certificazione della Commissione straordinaria dell'Ufficio Tecnico comunale risultava che il suolo in questione ricadeva in zona E/6. destinata ad insediamenti di nuclei industriali ed artigianali, ed era regolamentato dall'art. 61/24 delle norme di attuazione del Vigente Programma di fabbricazione (prodotto dagli attori), che fissava la 2886/2000 1.M.E. s.p.a. IS e PP. Udienza del 20 febbraio 2000. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. distanza minima di m. 5 dal confine. Questo dato emergeva esplicitamente anche dal Regolamento edilizio che l'Ufficio Tecnico aveva trasmesso alla difesa della società appellante. La corte rilevava poi che non valeva osservare che i muri di cinta, avendo entrambe le facce isolate, e non creando quindi intercapedini tra i volumi, non vanno considerati agli effetti della distanza legale, poiché ciò vale solo per quelli che non superano l'altezza di m. 3: in tale caso, difettando della caratteristica principale, restano anch'essi soggetti al pari di ogni altra costruzione all'obbligo di osservare la distanza legale. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la I.M.E. s.p.a., in base a 4 motivi di ricorso, ai quali resistono i coniugi IS / PP con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la falsa applicazione dell'art. 1 delle disposizioni preliminari del c.c. e la violazione dell'art. 113 c.p.c. la ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe ritenuto l'obbligo di rispettare la distanza di m. 5 dal confine secondo una disposizione contenuta in un regolamento locale del quale non ha indicato gli estremi e la efficacia, né conosciuto il testo esatto. Invano, con la memoria di replica, il suo difensore aveva chiesto che la corte di merito acquisisse copia del regolamento locale invocato dagli appellati. Con il successivo motivo l'appellante denunzia poi la falsa applicazione dell'art. 873 c.c. nonché dell'art. 61/24 del Programma di fabbricazione del Comune di Terlizzi, sostenendo che la previsione del programma di fabbricazione cui fa riferimento la sentenza impugnata non imponeva affatto che qualunque 2886/2000 L.M.E. s.p.a. IS e PP. Udienza del 20 febbraio 2000. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. : 1 05 costruzione realizzata nella zona E/6 in questione, ove si trovano i fondi delle parti in causa, dovesse essere tenuta a cinque metri dal confine, valendo tale limite solo per le fabbriche di insediamenti industriali e non certo per un muro di confine, sia pure più alto di m.
3. Ciò risultava evidente dal fatto che lo stesso Comune aveva autorizzato la sopraelevazione del muro in questione. I due motivi di cui innanzi, tra loro strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente, e disattesi entrambi, perché infondati. Infatti, pur non avendo la corte d'appello indicato gli estremi del Programma di fabbricazione del Comune di Terlizzi, risulta evidente che il giudice di appello si riferiva a quello in vigore al momento della costruzione del ther muro in contestazione. E ciò è stato perfettamente compreso dalla ricorrente, tant'è che la stessa fa precisi riferimenti a tale testo normativo, soffermandosi sul contenuto e sulla interpretazione dell'art. 61/24 dello stesso. La mancata indicazione degli estremi di detto Programma di fabbricazione non ha quindi prodotto alcuna lesione del diritto di difesa della I.M.E., che ha potuto censurare dettagliatamente la decisione del giudice di merito, mostrando di avere potuto individuare ugualmente le norme cui si riferiva la sentenza impugnata ed acquisirne il testo. Per quanto riguarda poi l'affermazione secondo cui la corte di appello avrebbe ritenuto l'obbligo dell'attuale ricorrente di rispettare la distanza minima di m. 5 dal confine in base a norme che non conosceva, trattasi di un rilievo non corrispondente alla verità, poiché dalla lettura della sentenza risulta la piena conoscenza del contenuto di tali norme, e quindi l'evidente acquisizione delle stesse, anche senza un provvedimento formale di richiesta al Comune. Infatti è 2886/2000 L.M.E. s.p.a. IS e PP. Udienza del 20 febbraio 2000. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 6 vero che le prescrizioni dei regolamenti comunali edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione, che disciplinano le distanze nelle costruzioni anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile, secondo il disposto degli art. 872 e 873 c.c., ed hanno pertanto valore di norme giuridiche, per cui il giudice, in applicazione del principio "iura novit curia", deve acquisirne diretta conoscenza indipendentemente da una attività assertiva e probatoria delle parti;
tuttavia ciò può fare avvalendosi di ogni mezzo utile, e quindi anche attingendo alla propria personale documentazione, oppure facendone richiesta informalmente (quindi anche verbale) al competente Ufficio comunale. Quanto all'affermazione secondo cui l'obbligo di rispettare la distanza minima di m. 5 dal confine valeva solo per i fabbricati industriali e non per i muri di cinta anche di altezza superiore a m. 3, è appena il caso di ricordare che non può essere considerato muro di cinta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 878 c.c., quello che, sebbene posto sul confine ed isolato da entrambe le facce, presenti un'altezza superiore a tre metri (vedasi, tra tante: Cass. sez. II, 16 maggio 1991, n. 5472). Denunziando poi, con il terzo motivo, l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia la ricorrente lamenta che, pur avendo essa insistito, con l'atto di appello, sulla inapplicabilità, nella specie, dell'art. 61/24 del programma di fabbricazione, la corte di appello non si sarebbe curata di procedere alla interpretazione della norma stessa. Nella sentenza i giudici di appello avevano rilevato che la tettoia non poteva considerarsi una costruzione valutabile ai sensi dell'art. 873 c.c., per cui doveva riportarsi la controversia nell'ambito dell'art. 878 c.c., anche perché le norme regolamentari 2886/2000 L.M.E. s.p.a. /IS e PP. Udienza del 20 febbraio 2000. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 7 non consideravano i muri di cinta, e ciò era in contraddizione con il fatto che la tettoia non costituiva una costruzione. Così pure la sentenza aveva soltanto rilevato che era irrilevante il fatto che la costruzione della tettoia fosse stata regolarmente autorizzata, poiché ciò non escludeva che la sua costruzione potesse avere leso diritti di terzi, ma nulla aveva detto per spiegare perché l'autorità comunale avesse ritenuto che la stessa non era in contrasto con le norme locali di urbanistica. Infine con l'ultimo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 12 delle disposizioni preliminari del codice civile, sostenendo che, dando una errata interpretazione di una norma regolamentare locale, la corte di appello avrebbe violato anche la norma di cui all'articolo suddetto, la quale sancisce l'obbligo del giudice di attribuire alle norme soltanto il senso fatto palese dal M M significato proprio delle parole adoperate, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. L'art. 61/24 del programma di fabbricazione comunale sanciva solo i limiti e vincoli cui ci si doveva attenere nella costruzione di insediamenti industriali o artigianali, e nulla prevedeva in ordine a generiche costruzioni di altro genere, dato che l'intenzione degli organi comunali era quella di assicurare una certa distanza tra i capannoni industriali. Anche questi due motivi, pur essi connessi tra loro. vanno esaminati congiuntamente. Trattasi peraltro di censure prive di fondamento. La corte di appello ha infatti correttamente ed esaurientemente motivato l'interpretazione dell'art. 61/24 del programma di fabbricazione, spiegando che detta norma trovava applicazione anche nel caso di un muro di cinta, se di altezza superiore ai tre metri. laddove 2886/2000 1.M.E. s.p.a. IS e PP. Udienza del 20 febbraio 2000. Presidente Calfapietra, relatore Riggio. 8 (sesta pagina della sentenza) ha ritenuto corretta la sentenza del primo giudice, che aveva condannato la convenuta, attuale ricorrente, a riportare il muro di cinta ad un assetto compatibile con ...l'art. 878, mediante la eliminazione dei ritti e della copertura di metallo lungo il confine... Con ciò chiarendo che la citata disposizione del programma di fabbricazione non trovava applicazione solo nel caso di un muro di cinta regolamentare, mentre invece doveva applicarsi qualora il muro, in tutte le sue componenti, avesse superato l'altezza di tre metri, come nel caso di specie. La corte, poi, non ha mancato di osservare che, anche se la tettoia sovrastante il muro non poteva essere considerata in sé una costruzione, ciò non poteva impedire il rinvio al piano di fabbricazione comunale, che stabiliva la distanza minima dal confine di m. 5 in una zona riservata ad insediamenti di nuclei industriali ed artigianali, con ciò volendo intendere che la tettoia sovrastante il muro di cinta aveva trasformato questo in un fabbricato, avendolo portato ad una altezza complessiva superiore a m.
3. e che comunque tale costruzione, qualunque natura avesse, non poteva eludere il limite imposto per le distanze dal confine. Se avesse diversamente opinato la corte avrebbe finito per affermare il principio secondo cui gli autori di una costruzione non finalizzata ad attività industriale o artigianale sarebbero stati anche implicitamente autorizzati a non rispettare la distanza minima dal confine, e quindi ad infrangere le norme del piano di fabbricazione. Nessun motivo aveva poi la corte di appello di fornire una spiegazione delle ragioni per le quali l'autorità comunale aveva ritenuto che la costruzione in questione non era in contrasto con le norme urbanistiche: ragioni che potevano 2886/2000 LM.E. s.p.a. IS e PP. Udienza del 20 febbraio 2000. Presidente Calfapietra: relatore Riggio.
9 - essere le più varie, e che quindi non avrebbero potuto essere spiegate se non dalla stessa autorità competente a rilasciare le autorizzazioni amministrative, ma che comunque non potevano avere alcuna rilevanza nella decisione della presente . 4 causa. Dalle considerazioni sin qui svolte risulta evidente che la corte di appello non ha affatto dato come sostiene la ricorrente una interpretazione errata dell'art. 61/24 del programma di fabbricazione del Comune di Terlizzi, né ha violato l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, poiché ha anzi interpretato tale norma attribuendole il senso fatto palese dal significato proprio delle parole e dalla intenzione del legislatore, che non poteva essere certo quella 2 di autorizzare costruzioni abusive, in quanto non finalizzate ad insediamenti 002 industriali o artigianali, ad una distanza dal confine inferiore a quella minima di 1 0 m. 5, in una zona riservata a tale tipo di costruzioni e nella quale vigeva l'obbligo del rispetto di tale distanza dal confine. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo. 60000
P. Q. M.
310000 rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 3*2.200 oltre a £.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2001. Olgo biggio est, Идо 1. Juff Pres 2886/2000 1.M.E. s.p.a. IS e PP. IL CANC ERE C1 Udienza del 20 febbraio 2000. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. Francesco Catania