Sentenza 6 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2002, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
7 31 98 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL ITAN ANG LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto nullità notifion SEZIONE SECONDA CIVILE eseguito in luogo onverso e a sogge Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: hirlyn (330c.je.). R.GAN. 12718/99 - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Cron.7476 - Consigliere Dott. Antonio VELLA Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. 846 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud. 26/06/01 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Be Julio Romerio,est. ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copla studio CARACCIOLO ORESTE, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig. ISOLE 24 ORE per diritti 11 16 MAR 2002 P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di IL CANCELLIERE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIBILISCO RUGGERO, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLENTA -
contro
ANCONA VITO nella qualità di liquidatore dei beni del concordato preventivo della s.a.s. CARACCIOLO IN & C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G MUSSI 16, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA ENDERLE, difeso dall'avvocato ANTONINO SPADARO, giusta delega2001 1067 in atti;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copla esecutiva dal SPADARO avverso la sentenza non definitiva n.438/96 dep.8/6/96 per diritti € 1240+6 e definitiva n. della280/99 Corte d'Appello di 1-9 MAG 2002 IL CANCELLIERE CATANIA, depositata il 08/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UL UC che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLE9FA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 14.7.1992 il dr. VI AN, quale liquidatore della IO Vincenzo s.a.s. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, IO OR, chiedendone la condanna al rilascio dello appartamento sito in Siracusa, nella via Menfi, n. 14, di proprietà della7 SC. A, piano 5° int. società e dal convenuto detenuto senza titolo e senza aver mai corrisposto alcun compenso od indennizzo, con conseguente danno per l'impresa e per i suoi creditori;
chiedeva, inoltre la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per la illegittima detenzione dell'immobile in ragione di £.
6.000.000 annui. Il convenuto nel costituirsi in giudizio eccepiva di essere titolare di un diritto di abitazione sull'immobile costituito con scrittura privata del 16.2.1981 per la durata di quindi anni, cosicchè egli aveva titolo per la detenzione del bene sino al 15 febbraio 1996. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del rilevato che la scrittura privata21.1-29.7.1994, costitutiva del diritto di abitazione sull'immobile era priva di data certa e quindi non opponibile ai 3 creditori né al liquidatore, condannava il convenuto al rilascio dell'immobile e rigettava la domanda di risarcimento dei danni, non essendo stato provato che il perdurare dell'illegittima detenzione avesse impedito la vendita del bene e non rientrando tra le finalità liquidatoria della cessione dei beni l'ipotesi della locazione a terzi dell'appartamento; compensava per intero le spese del giudizio. Avverso tale statuizione proponeva appello IO OR, formulando un unico motivo di gravame. Nel costituirsi in giudizio il liquidatore resisteva chiedendo il rigetto del gravame, proponendo, a sua volta appello incidentale in ordine al rigetto della domanda di risarcimento dei danni e alla compensazione delle spese. Posta la causa in decisione la Corte di appello di Catania con sentenza non definitiva in data 24.4-8.6.1996, decidendo sull'appello proposto da IO OR avverso la sentenza del Tribunale nonché sull'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza dal liquidatore, rigettava l'appello principale e, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello incidentale, dichiarava che il IO OR era obbligato alla restitu- zione, in favore del liquidatore, dei frutti dello immobile per il periodo compreso tra il 14.7.1992 e il 13.6.1995, riservando alla pronuncia definitiva la liquidazione di detti frutti, disponendo, con separata ordinanza, la nomina del ctu. A seguito del deposito della c.t.u. con la quale veniva determinata in £. 23.065.000 l'ammon- tare dei frutti, oltre gl'interessi legali dalla data di maturazione di ogni singola annualità, la Corte pronunciava sentenza definitiva in data 21.10.1998 -8.5.1999, con la quale, decidendo sullo appello proposto dal IO OR, nonché sull'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza dal liquidatore, e riformando per quanto di ragione la sentenza appellata, condannava il predetto IO OR al pagamento in favore del liquidatore della complessiva somma di £. 23.065.000, oltre interessi legali, nonché alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Avverso tali sentenze ricorre per cassazione IO OR;
resiste con controricorso AN VI. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare vanno esaminate le eccezioni 5 sollevate nel controricorso da AN VI, il quale fa rilevare che il ricorso di IO OR a) è improcedibile perché depositato presso la Cancelleria di questa Corte Suprema oltre i venti giorni dalla notifica prescritti dall'art. 369 c.p.c.; b) è inammissibile per l'inesistenza giuridica della notificazione. L'eccezione sub b) va esaminata per prima per ragioni logico-processuali. Essa è fondata. La notificazione del ricorso proposta dal IO è stata eseguita il 29.5.1999, ai sensi al dott. VI AN nella dell'art. 140 c.p.c., qualità, "presso lo studio del suo procuratore domiciliatario avv. Antonino Spadaro, elettivamente domiciliato in Catania nella via Quintino Sella n° 29 (studio dell'avv. Elena Spadaro)". Senonchè il dott. VI AN, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di appello, iscritto al n° 794/94 e definito con le sentenze nn° 438/96 e 280/99 emesse dalla corte d'appello, aveva eletto domicilio in Catania nella via Umberto I n° 306 presso Spadaro Elena e non nella via Quintino Sella n° 29. Si aggiunga che il procuratore costituito nel 6 giudizio di appello, avv. Antonino Spadaro, ha domicilio in Siracusa nella via Andorra n° 5. Pertanto la notificazione del ricorso andava effettuata, nei termini di leggefai sensi dell'art. 330 nel domicilio eletto in Catania alla via Umberto 306 presso Elena Spadaro ovvero presso il procuratore costituito, Avv. Antonino Spadaro, a Siracusa nella via Andorra n.
5. Ciò posto, è giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 6360/1987; n° 3947/1987; Cass. 19 n n ° 10380/1997) che la ° 11799/1998 e I ° Sez. notificazione del ricorso, effettuata in un luogo e a soggetti assolutamente diversi da quelli indicati nell'art. 330 c.p.c. ed in un luogo diverso dal domicilio eletto dalla parte ai fini del giudizio e privo di qualsiasi riferimento con il destinatario dell'atto, è affetta da giuridica inesistenza con conseguente inammissibilità della stessa impugna- zione. Il dott. VI AN infatti ha eccepito di avere avuto cognizione del ricorso solo a seguito dell'istanza di sospensione proposta da IO notificata in data 23.7.1999 e OR, dal successivo esame del relativo fascicolo formato presso la corte d'appello di Catania, investita 7 della domanda di inibitoria, alla quale era stata allegata copia informe dello stesso ricorso. che qui si La decisione di inammissibilità dell'eccezione di adotta rende superfluo l'esame improcedibiltà sollevata sub a) dal controricor- rente, e precludere quello dei motivi a sostegno 14 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano del ricorso. come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del £.2282000 (€ 1178, 55), presente giudizio, che liquida in £. (€ 1032,91) di cui £. duemilioni per onorari. Così deciso in Roma il 26 giugno 2001 Pres He consigliere est. педальт ный IL CANCELLIERE C1 E T Paolo Talarico A Colonco R DEPOSITATE 1097 128.11 E L Roma L AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 E IL CANCELLIERE C1 D Registrato in dan 6...P.R..2007 Série „4.. 2966 456T al t +70... versate €..... TOT. 14577 CENTOQUARANTANOVE/77 149.77 p. Il Dirigente Arca Corvizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO Responsabile Servizio Att GL (euro (Dr. M. RACCICHINIY 8