Sentenza 14 febbraio 2017
Massime • 1
Il disconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione tra un reato associativo, oggetto di separata condanna, ed altro reato impedisce al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra quel reato associativo e altri reati già unificati in continuazione con quello per il quale il giudice della cognizione ha negato il detto vincolo in riferimento al reato associativo. (In affermazione del suddetto principio, la S.C. ha precisato che l'efficacia preclusiva del giudicato sull'esclusione della continuazione tra due reati si estende a tutti i reati ad essi, rispettivamente, connessi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2017, n. 17881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17881 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2017 |
Testo completo
17 88 1 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/02/2017 Composta da: Sent. n. sez.525/2017- ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI -Presidente REGISTRO GENERALE VINCENZO SIANI N.968/2016 ROSA ANNA SARACENO Rel. Consigliere - GIACOMO ROCCHI ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PG 4 ND IC nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 26/08/2015 della CORTE APPELLO di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCO R. LACONIUS CHE HA CHIESTO IL RIGETTO DEL RISARIO Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di DR Domenico di riconoscimento del vincolo della continuazione per i reati giudicati con due sentenze di condanna e rideterminava la pena complessiva in anni 11, mesi 8 ed euro 1.200 di multa.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, deducendo violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen.. Il riconoscimento della continuazione tra il delitto di estorsione e la fattispecie di partecipazione ad associazione mafiosa non teneva conto che questa Corte, in sede di cognizione, aveva negato la sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato associativo ed altra estorsione che, a sua volta, in sede di cognizione, era stata ritenuta riunita dal vincolo con l'altra estorsione. Tali statuizioni precludevano il riconoscimento della continuazione al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 671 comma 1 cod. proc. pen.. L'efficacia preclusiva del giudicato sulla esclusione della continuazione tra due reati si espande a tutti i reati che si ritengano essere connessi ai primi due. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
2. Questa Corte ha già affermato che il disconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione tra un reato associativo, oggetto di separata condanna, e altro reato impedisce al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo di continuazione tra quel reato associativo e altri reati già unificati per continuazione con quello per il quale il giudice della cognizione ha negato il detto vincolo in riferimento al reato associativo (Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010 - dep. 26/04/2010, Di Firmo, Rv. 24748201): ipotesi che ricorre nel caso di specie. 2 In effetti, da una parte l'esclusione della continuazione da parte del giudice della cognizione ha efficacia preclusiva assoluta nei confronti del giudice dell'esecuzione; dall'altra, l'identità del disegno criminoso che si affermi in relazione a una serie di reati, comporta che ciascun elemento della serie (scilicet: ciascun reato), partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri, residui elementi (reati). La relazione si connota, poi, proprio in virtù della identità della genesi programmatica che ne costituisce l'essenza, per la ulteriore proprietà transitiva: se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo, e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti e tre i reati in ipotesi - - costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso. Ma la proprietà transitiva della relazione di continuazione comporta, altresì, la negativa implicazione che, se la continuazione non ricorre tra due o più reati, necessariamente neppure è configurabile tra i gruppi dei reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è stato escluso. Orbene, l'efficacia preclusiva del giudicato, sulla esclusione della continuazione tra due reati, si espande a tutti i reati che si suppongano connessi ai primi due: se gli stessi non costituiscono esecuzione del medesimo disegno criminoso e, dunque, sono estrinsecazioni di risoluzioni diverse, altrettanto e inevitabilmente tali sono i reati hinc et inde connessi per continuazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 14 febbraio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Patrizia Mazzei Giacomo Rocchi fṛmazg Jums Read DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 APR 2017 IL CANCELLIERE Stefania LA 3