Sentenza 5 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLI83263/0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danno extracontrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 6886/01 Dott. Vittorio DUVA Consigliere Dott. Michele LO PIANO Cron.746P MAZZA - Rel. Consigliere Dott. Fabio MALZONE Consigliere Rep. 900 Dott. Ennio Ud. 16/10/02 ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FB CAVE SRL, corrente in Carrara, in persona Sig.ra RI BR, dell'Amministratore Unico elettivamente domiciliata in ROMA LGO DELLA GANCIA 5, presso lo studio dell'avvocato RANIERO BERNARDINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO BARATTA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
TI BR, TI EF, elettivamente domiciliate in ROMA VLE MAZZINI 6, presso lo studio 2002 dell'avvocato FABRIZIO DIONISIO, che le difende anche 1950 disgiuntamente all'avvocato GUIDO MUSSI, giusta delega in atti;
controricorrenti - nonchè contro elettivamente domiciliata in ROMA VLETI ANTONELLA, MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO DIONISIO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GUIDO MUSSI, giusta delega in atti;
controricorrente - - nonchè
contro
TI FA;
intimata avverso la sentenza n. 180/00 della Corte d'Appello di GENOVA, Sezione II Civile, emessa il 21/12/98 e depositata il 30/03/00 (R.G. 1330/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Raniero BERNARDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione 24.5.1990, avanti al Tribunale di Massa, RA ST e RA IE NC, proprietari e coltivatori di una cava di marmo sita in Carrara, esponevano che parte di detta cava era stata escavata 2 in galleria dalla SOC. F. B. CA, coltivatrice di un e impianto confinante, ✓ chiedevano la condanna di detta società al pagamento del materiale asportato e al ri- sarcimento del danno arrecato alla cava. Il Tribunale adito, ritenuto lo sconfinamento de- nunciato dagli attori, condannava la società convenuta al pagamento della somma di lire 83.710.000, di cui lire 25.953.000 quale corrispettivo per il materiale asportato lire 57.856.000 per risarcimento del danno. La SOC. F. B. CA proponeva appello chiedendo ridursi fr l'importo determinato dal Tribunale. Si costituivano RA ST, nonché IL Ga- briella, RA AN e RA TO eredi di Rat- ti IE NC, deceduto nelle more del giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello principale e spiegan- do appello incidentale, con il quale chiedevano il pa- gamento della complessiva somma di lire 169.300.000 ol- tre rivalutazione ed interessi. La Corte di Genova, con sentenza 30.3.2000, riget- tava l'appello principale ed accoglieva quello inciden- tale. Escludeva l'ipotesi del possesso di buona fede ri- tenuto dal Tribunale e liquidava il quantum sulla base dell'esito della CTU. La soc. CA ha proposto ricorso per Cassazione con 3 tre motivi e ha prodotto memoria. Resistono gli intima- ti con controricorso. Motivi della decisione Con lamentala prima censura la SOC. ricorrente violazione di legge (artt. 1147, 1148, 2697 e 2728 cc), nonché omessa o insufficiente motivazione in ordine al- la ritenuta insussistenza del possesso di buona fede della porzione di cava illegittimamente utilizzata. Osserva che l'affermazione della Corte di merito circa la ritenuta colpa grave nella effettuazione dello sconfinamento non è sorretta da motivazione adeguata, ma risulta invece apodittica;
che, nella fattispecie, le caratteristiche dei luoghi e la natura della escava- rendevano arduo il con- zione, tutta nel sottosuolo, trollo del confine. La censura non merita accoglimento. La Corte di Genova ha adeguatamente motivato sul punto, avendo ritenuto, con argomentazioni logiche ed esaurienti, l'ipotesi della colpa grave per omesso con- trollo della linea di confine e per mancata predisposi- zione delle opportune cautele atte ad evitare l'evento de quo. La seconda parte della censura incide poi nella va- lutazione in fatto compiuta dl giudice di seconda istanza e risulta quindi inammissibile. 4 Con la seconda doglianza la soc. ricorrente denun- zia violazione di legge (art. 2697 CC in relazione agli artt. 1149, 821 e 1226 cc) nonché omessa o insuf- ficiente motivazione su di un punto decisivo della con- chivistente troversia nella liquidazione del danno. Osserva che il giudice a quo ha determinato l'entità del danno nonostante la carenza di prova sul suo esatto ammontare e senza tener conto delle valuta- zioni espresse sul punto dal CTU, il quale aveva posto in evidenza la difficoltà di valutare i costi e le rese degli effettuati scavi;
che il ricorso ad una valuta- equitation nimeltem zione con la situazione più coerente con la situazione di fatto emersa dagli atti di causa. La doglianza è infondata. La Corte di Genova ha correttamente e adeguatamente motivato sulla base delle conclusioni del consulente tecnico, evidenziando ragioni e criteri di calcolo, con 1'indicazione delle quantità di materiale asportato, dei costi di estrazione e dei ricavi della vendita del- lo stesso, Vsi è inoltre riportata alla valutazione pe- ritale per la determinazione del danno derivato dall'alterazione delle condizioni geo-meccaniche della che ne hanno in parte compromesso la coltivazio- cava, ne. La dedotta opportunità di far ricorso a criteri di 5 natura equitativa è poi una valutazione di merito inam- missibile nel giudizio di legittimità. Con l'ultima censura la soc. F. B. CA denunzia la violazione dell'art. 1224 cpv. CC in relazione alla concessa rivalutazione degli interessi, nonché il di- fetto di motivazione sul punto. Osserva che il danno da svalutazione monetaria non può essere liquidato in assenza della prova del pregiu- dizio concretamente subito;
prova che, nella fattispe- cie, non è stata prodotta. Osserva ancora che gli interessi compensativi dove- vano essere liquidati con decorrenza sulla sorte riva- lutata anno per anno e non quindi sulla inte a sorte rivalutata con decorrenza dall'illecito o dalla doman- da. La censura non merita accoglimento. In tema di danno da illecito aquiliano è disciplinatal'obbligazione di risarcimento non dall'art. 1224 CC, ma, avendo la precisa funzione di ricostituire nel patrimonio del danneggiato il valore del bene a lui sottratto, postula necessariamente l'adeguamento della sorte originaria alla mutata capa- cità di acquisto della moneta al momento della liquida- zione definitiva. Tale adeguamento, che trova applicazione attraverso il processo di rivalutazione monetaria, non abbisogna del sostegno di una specifica domanda e di una altret- tanto specifica prova, essendo sufficiente la domanda di risarcimento del danno, che, in tema di obbligazione da fatto illecito, è volta a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato nella sua originaria con- sistenza. In ordine poi alla disposta decorrenza degli inte- ressi sulla somma rivalutata la censura non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità giacché il relativo punto della decisione, assunto dal giudice di primo grado, non è stato gravato di appello, avendo CA, in quella sede, censurato soltanto la li-la soc. quidazione della rivalutazione, ma non anche i criteri di determinazione degli interessi sulla somma rivaluta- ta. Il ricorso deve essere quindi rigettato, mentre sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione. POM La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso i Roma, addì 16.10.2002 Il Cons. est. Il Presidente Viūni's favo IL CANCELLIERE C1 Innocenzentista