Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2001, n. 7175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7175 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 1 7175 /01 REP BB ICA ITA IN OME DLE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI · Presidente - R.G.N. 8364/99 Dott. Vincenzo MILEO -- Consigliere Cron. 16536 tt. Antonio LAMORGESE - Consigliere - Rep. Dott. Raffaele FOGLIA -- Consigliere Ud.13/03/01 Dott. Giuseppe CELLERINO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IC, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato STANZIOLA NADIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso CATANIA ANTONINO, DE FERRA' GIUSEPPE,dagli avvocati 2001 giusta delega in atti;
1133 -1- controricorrente avverso la sentenza п. 185/98 del Tribunale di LA 2500/95 SPEZIA, depositata il 22/04/98 R.G.N. 1801/22; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
TI TQs udito l'Avvocato NIA per delega RISPET persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. in Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per Generale ssibili l'inammisssibilità in subordine rigetto del ricorso. -2- RG 8364/99 Svolgimento del processo Il sig. NI EL, di professione barbiere, con un motivo di ricorso per cassazione, cui s'oppone con controricorso l'Istituto nazio- nale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, denuncia la sen- tenza indicata in epigrafe del Tribunale di La Spezia che, rinnovata la ctu, ha escluso, anche in appello, pur tenendo conto delle contestazioni dell'appellante, la derivazione eziologica della malattia professionale denunciata dall'assicurato (sindrome varicosa e piattismo plantare), as- solvendo, per l'effetto, l'Inail dalla pretesa. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la difesa del sig. EL illustra la "violazione e falsa applicazione dell'art. 3 (del T.U. 30 giu- gno 1965, n. 1164) come novellato dalla sentenza della Corte costitu- zionale 18 febbraio 88, n. 179", sostenendo che "il lavoro stesso (di barbiere) dell'assicurato é patogeno", in quanto "l'esposizione al rischio é specifica e obbligata, non generica, né generica aggravata..." e perdu- ra quotidianamente per tutto il tempo della vita lavorativa, sicchè, sulla base del criterio dell'equivalenza delle cause, postula l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso é del tutto infondato. E' stato escluso da entrambe le consulenze, secondo quanto si legge nella sentenza appellata, che la malattia di cui é portatore il sig. A- LL (sindrome varicosa e piattismo plantare) sia riconducibile alla sua attività di barbiere. lu Non trattandosi di malattia tabellata spettava a costui la prova piena e tranquillante dell'eziologia morbigena derivante dall'esercizio della sua attività professionale, peraltro espressamente esclusa dalla sua condi- zione costituzionale e dall'eccedenza ponderale di cui si fa cenno in sentenza, laddove conclusivamente e lapidariamente si ricorda che "la sindrome si sarebbe comunque manifestata", anche senza lo svolgimen- to dell'attività di barbiere. Alle risultanze medico legali sulla non "riconducibilità della malattia denunziata all'attività lavorativa svolta" si é rifatto il Tribunale con un giudizio di merito da cui non é consentito in questa sede divergere, stante l'elementare linearità della fattispecie, proprio in considerazione della richiamata valenza, nel caso in esame, della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988. D'altra parte, il criterio della multifattorialità della malattia denunciata, cui si riporta la difesa ricorrente, non vale nel caso in cui sia stato escluso in radice il nesso eziologico. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità, non ravvisandosi il requisito della temerarietà della lite, ex art. 152, disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese ex art. 152, disp. att. c.p.c. Così deciso in Roma il 13 marzo 2001 Il Consigliere est I D , SSA O L L 10 Il Presidente A O , T . B 3 Spylochu baule T I ESA 3 R D 5 'A A . SP L ST L N I E O N D 3 P Phillке G I -7 IM O S -8 N A A E 1 D S D 1 , E I E E A T IL CANCELLIERE O TR N G O E Depositato in Cancelleria G ITT IS S E E oggi, 25 MAC 2001 EG L IR R D A L O L E D IL CANCELLIERE.