Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2002, n. 4864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4864 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
E C.C.74731 N O I 6 8 Z 9 A 1 5 / R 4 . T / S 0 4 4/ 0 28 N 6 I 2 G . E B R . R P L L D A INNOME DEL POPOLO ITALIANO A L D , E B D E I S T I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S N N Oggetto E N E E S S I E SEZIONE TRIBUTARIA A Tributaria T A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO Presidente - R.G.N. 4316/01 - Dott. Enrico PAPA - Consigliere Cron. 1026 Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI Consigliere Ud. 30/01/02 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente 2002 contro 444 -1- UF AN;
- intimato la sentenza n. 343/99 della Commissione avversO tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 20/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo UF AN, residente in unc dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non rideterminava l'ammontare del redditospettasse la detrazione, imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione 2 falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 d.l. 30 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del C.i. 30 dicembre 1935, 79171 convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1996, n. 46 - 11 quale prevede che le somme relative ཌུ pagamenci delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinqués del C.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale a meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell' IRPEF - dell' ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui 133, posto in relatione all'art. 28 della legge 13 maggio 1999. n. 28, deve essereall'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 30.1.2002 Così deciso in Roma il Il Presidente Il Cons Estensore Jou ther IL CANCELLIERE C1 ловь Grou Arnaldo Casano DEPOS Oggi. - 5 APR. 2002 Amiibo Casano G N 7 I 0 R S 1 E 1 . A T N A M