Sentenza 20 dicembre 1999
Massime • 1
Gli atti da trasmettersi al tribunale del riesame, a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., sono quelli presentati al g.i.p. con la richiesta di applicazione della misura, dai quali siano ricavabili gli elementi di valutazione circa gli indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura. Non può, quindi, dichiararsi l'inefficacia della misura cautelare se non sia trasmessa anche la richiesta di applicazione della misura cautelare del p.m., se non sia neppure prospettata, in modo realistico, l'eventualità che detta misura sia stata applicata "ex officio" o in difformità da quanto richiesto dal p.m.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/1999, n. 4372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4372 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 20/12/1999
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Caso " N. 4372
3. " Adolfo Di Virginio " REGISTRO GENERALE
4. " RT CO " N. 18901/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.M. presso il Tribunale di Bologna c/ SS ST e ES IA
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna in data 8.4.1999
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Caso udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vito Monetti che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Osserva in fatto e in diritto
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bologna ha dichiarato la perdita di efficacia dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bologna in data 4.3.1999 nei confronti di SS ST e ES IA per reati in materia di stupefacenti, in quanto non è stata trasmessa al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, co. 5, c.p.p., unitamente agli altri atti, anche la richiesta del P.M. di applicazione della misura. Ricorre il P.M. presso il Tribunale di Bologna denunciando erronea applicazione della legge penale.
Sostiene il ricorrente che per il combinato disposto di cui agli artt. 291, 1^ co., c.p.p. e 309, 5^ co., c.p.p. gli atti da trasmettersi al tribunale per il procedimento di riesame sono quelli che il P.M. presenta al Gip ai fini dell'emissione della misura, e cioè a sostegno della richiesta, e non anche la richiesta medesima. Donde la erroneità della decisione del tribunale che ha fatto discendere dalla mancata trasmissione dei termini di legge della richiesta del P.M. la inefficacia dell'ordinanza applicativa della misura.
Il ricorso è fondato.
Secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass., sez. 1, sent. 3519 del 20.7.95, rv. 202180;
conf. sez. 1, 8.6.95 n. 3523; Sez. 1, 9.6.95, n. 3531), in tema di riesame, la mancata trasmissione, unitamente agli atti che a suo tempo erano stati presentati al Gip ai sensi dell'art. 291 c.p.p., anche della richiesta di applicazione della misura cautelare, non può essere validamente dedotta a motivo della nullità del procedimento e della conseguente decisione, quando non venga neppure prospettata, in modo realistico, l'eventualità che la detta misura sia stata adottata "ex officio" oppure in difformità di quanto richiesto dal P.M..
Questo indirizzo viene condiviso dal Collegio.
Invero, gli atti da trasmettersi a norma dell'art. 309, 5 co., c.p.p. sono quelli presentati al Gip con la richiesta di applicazione della misura, dai quali siano ricavabili gli elementi di valutazione circa gli indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura.
D'altronde, la conoscenza della richiesta ai fini dell'esercizio del diritto di difesa è assicurata dal fatto che la richiesta medesima va depositata unitamente agli altri atti a mente dell'art.293, co. 3, c.p.p. subito la notificazione o esecuzione della ordinanza cautelare.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova dichiarazione al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2000