Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/07/2003, n. 10432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10432 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
C.C.65288 REGISTRAZIONE E PUBBLICA ITALIANA D.P.R. 26/4/1986 IN NOME DEL POPOLO, TAL AREBUTARIA 5 N . DA B - AI SENSI DEL ESENTE ALL. 131 TAB. ATERIA ORTE SU RE N. Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo RIGGIO Presidente R.G.N. 13335/99 - Consigliere Cron. 23302 Dott. Antonio MERONE Dott. Giuseppe FALCONE - Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Ud.13/02/03 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente I CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 65288 CO SA IN PROPRIO E IN NOME E PER CONTO DELLA MOGLIE ESPOSITO FILOMENA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TORRE, difeso dall'avvocato FRANCESCO PAOLO LAUDISIO, giusta procura a margine;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2003 presso rappresenta e difende ope legis;
446 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 83/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 22/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio del registro di Salerno ha notificato in data 6 aprile 1995 ai coniugi AL OL e OM liquidazione relativo alle imposteEsposito avviso di normali di registro, oltre accessori e pene pecuniarie, derivanti dalla decadenza dei coniugi dai benefici fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954 n. 604, goduti per l'acquisto , con atto 20.12.1983, di un fondo agricolo in Sarno;
la decadenza veniva comminata а causa della realizzazione da parte degli stessi, sul fondo costruzione abusiva, come dain questione di una Ordinanza del Sindaco di Sarno in data 7.3.94, costruzione successivamente condonata La Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza 22 giugno 1998 , disattendendo l'eccezione di prescrizione dei contribuenti e considerando irrilevante nella fattispecie la normativa sul condono di cui alla 1994, li haL. 724 del ritenuti decaduti dalle agevolazioni, in quanto, prima che fossero trascorsi dieci anni dall'acquisto avevano adibito ad uso diverso un fabbricato destinato а deposito agricolo, demolendolo ed edificando un'abitazione. AL OL, per sé e per la moglie OM Esposito, ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo. Il Ministero delle Finanze si è costituito. Motivi della decisione Adducendo la violazione dell'art.7 della 1.604 del 1954, nonché contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente, pur riconoscendo estranea alla fattispecie la normativa sul condono edilizio, contesta che potesse essere comminata la decadenza in presenza di una modesta modifica (99 mq.) di un fabbricato rurale, esistente su un fondo, che non era stato né alienato, né privato delle coltivazioni, secondo quanto richiesto dall'art.7 della L. 604/54,ma semmai migliorato, ai fini di promuoverne una più agevole coltivazione diretta. La contraddittorietà della sentenza impugnata consisterebbe nel fatto che la Commissione Regionale, fiscalidopo aver affermato che le agevolazioni riguardavano l'acquisto di fondo agricolo, ha fatto applicazione della diversa ipotesi prevista dalla legge del 1954 per l'acquisto di case. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Premesso infatti che sussiste il giudicato in ordine alla affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la legge urbanistica 765/67, e il relativo condono edilizio di cui alla L.724/94. non trovano applicazione per quanto attiene l'acquisto di fondi rustici, di cui alla L.604/54 (come integrata dalla L.26 maggio 1965 7 primo comman.590),l'art di tale normativa prevede la decadenza dalle agevolazioni tributarie relative alla piccola proprietà contadina allorché , prima che siano trascorsi dieci anni , l'acquirente, l'alienante l'enfiteuta dall'acquisto alienino volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessino di coltivarlo direttamente. Tale decadenza è inoltre statuita al secondo comma dello stesso art.7 relativamente all'acquisto a titolo oneroso di case di cui all'ultimo comma dell'art.1 della stessa legge, cioè di case rustiche non situate sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente" al fondo, per l'abitazione dell'acquirente e della Sua famiglia, e la cessione volontaria ovvero la trasformazione d'uso della stessa avvenga, da parte dell'acquirente, nel termine decennale indicato. Nella specie, è avvenuto il contrario, rispetto alla 'previsione dell'art.7 secondo comma essendo stato abbattuto ovvero trasformato in casa di abitazione degli acquirenti un fabbricato già adibito a deposito agricolo insistente sul fondo acquistato, e ciò presumibilmente al fine di consentire una più agevole presenza sul terreno agricolo della famiglia coltivatrice. Non sussistono dunque le condizioni in forza delle quali procedere, a' sensi dell'art.7 della1'Ufficio poteva L.604/54, alla revoca delle agevolazioni concesse La sentenza impugnata deve essere dunque cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, a' sensi dell'art.384 c.p.c., con accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio. POM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti. Compensa le spese. Roma, 13 febbraio 2003 IL PRESIDENTE Ther IL RELATORE Arold Grou - 2 LUG. 2003 Awolde