Sentenza 28 novembre 2000
Massime • 1
Qualora, nel corso dell'esecuzione della libertà controllata, il condannato venga arrestato in flagranza di reato, tale evento non può essere assimilato alla violazione di taluna delle prescrizione imposte e dar quindi luogo alla conversione del residuo periodo di libertà controllata in pena detentiva, ai sensi dell'art.66 della legge 24 novembre 1981 n.689, ma può soltanto comportare, in applicazione della specifica previsione di cui all'art.68 della stessa legge,la sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva, cui potrà far seguito la revoca prevista dal successivo art.72, una volta che per il fatto che ha dato luogo all'arresto sia intervenuta condanna definitiva a pena detentiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2000, n. 6322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6322 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TORQUATO GEMELLI del 28/11/2000
1. Dott. ANNA MABELLINI SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI SILVESTRI N. 6774/2000
3. Dott. GIANFRANCO RIGGIO REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CANZIO N. 011744/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FO EP n. il 30/01/1959 avverso ORDINANZA del 09/11/1999 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. (inammissibilità);
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Il tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 9.11.1999, revocava la libertà controllata applicata a PP AD con provvedimento 11.6.1998 del magistrato di sorveglianza e convertiva la parte non eseguita della sanzione sostitutiva in mesi 2 e giorni 17 di reclusione, sul rilievo che il condannato - giusta la segnalazione 21.3.1999 della locale Questura - era stato arrestato in flagranza del delitto di rapina commesso nel corso della libertà controllata, comportamento questo configurabile come violazione dell'implicita prescrizione di non commettere reati, incompatibile per la sua gravità con la prosecuzione della sanzione. Il difensore dello AD ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza deducendo con un unico motivo di gravame l'erronea applicazione dell'art. 68 l. n. 689 del 1981, secondo il quale in caso di arresto in flagranza e in difetto di violazioni delle specifiche prescrizioni, l'esecuzione della libertà controllata è soltanto sospesa per riprendere a decorrere una volta cessata la pena detentiva.
2. - Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni di ordine logico- sistematico.
Osserva innanzitutto il Collegio che, a prescindere dal carattere tassativo o meno delle prescrizioni previste per la libertà controllata dall'art. 56 l. n. 689 del 1981, con la conseguente impossibilità per il magistrato di sorveglianza di aggiungerne altre (Cass., Sez. I^, 5.4.1996, Ambrosetti, rv. 204941), è tuttavia incontroverso che soltanto la violazione di una delle specifiche prescrizioni imposte possa comportare, a norma degli artt. 66 comma 1 e 108 comma 1 l. n. 689 del 1981, la conversione della restante parte di pena nella pena detentiva sostituita, sempre che la violazione presenti connotati tali da rivelare l'inidoneità della sanzione sostitutiva ad assicurare un efficace reinserimento del condannato (Corte Costit., sent. n. 199 del 1992). Non è dunque consentito al tribunale di sorveglianza, giusta il principio di legalità delle pene sancito dagli artt. 25 Cost. e 1 cod. pen., valutare, ai fini della conversione di pena, eventuali condotte del condannato inosservanti di prescrizioni non esplicitamente previste per la libertà controllata, ovvero di generici obblighi - quale quello di non commettere reati o dell'honeste vivere - gravanti su ogni consociato (cfr., in senso conforme, Cass., Sez. I^, 24.3.2000, Inzerillo, rv. 215930; Sez. I^, 26.3.1999, Masi, rv. 213353; Sez. I^, 16.3.1984, Sterlaccio, rv. 164384; v. anche, arg. a contrario, Sez. I^, 24.6.1998, Benossa, rv. 211163).
Quanto al contrario rilievo - fatto proprio dal tribunale di sorveglianza -, secondo cui sarebbe davvero paradossale se la conversione della misura sostitutiva per inosservanza delle prescrizioni, consentita per la violazione anche di una sola delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, si rivelasse del tutto inoperante quando la condotta del sottoposto, consumativa come nella specie di un grave delitto di rapina, comprometta lo stesso bene finale che le prescrizioni mirano a salvaguardare, cioè la funzione di emenda coessenziale ad ogni tipo di pena (v. Cass., Sez. I^,
3.4.2000 n. 2421, Ippolito, dalla cui motivazione s'evince peraltro che siffatta affermazione costituisce un obiter dictum rispetto all'effettivo principio di diritto applicato dalla Corte nel caso concreto), l'argomento appare fortemente suggestivo, ma risulta disancorato dalle regole di diritto positivo e frutto, in realtà, di un non attento coordinamento delle distinte disposizioni normative in tema di revoca e di conversione sanzionatoria della pena sostitutiva. Nel caso di denunzia e di arresto in flagranza del condannato l'art.68 della medesima legge n. 689 del 1981 prevede infatti che l'esecuzione della pena sostitutiva sia soltanto sospesa - comma 1 - per riprendere nuovamente a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione dell'esecuzione della pena detentiva - commi 3 e 4 - .
I distinti istituti della "conversione" di cui all'art. 66 e della "sospensione dell'esecuzione" di cui all'art. 68 devono essere inoltre coordinati con quello della "revoca della pena sostitutiva" disciplinato dal successivo art. 72 l. n. 689 del 1981 (norma che - come si desume dai lavori preparatori e dall'iter parlamentare - era assente nell'originaria formulazione della legge e fu introdotta frettolosamente per la prima volta nel testo approvato dal Senato il 13.5.1981), per il quale, soltanto se e quando sopravvenga una sentenza passata in giudicato, di condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene revocata di diritto "per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'articolo 66".
3. - Alla stregua della suesposta analisi ermeneutica, largamente condivisa dalla dottrina, deve convenirsi che il tribunale, una volta sospesa dal magistrato di sorveglianza l'esecuzione della libertà controllata, avrebbe potuto procedere alla revoca della sanzione sostitutiva ai sensi e nei limiti di cui all'art. 66 l. n. 689 del 1981, soltanto se e quando fosse sopravvenuto il passaggio in giudicato della sentenza che avesse eventualmente ritenuto lo AD colpevole della rapina commessa nel corso della libertà controllata condannandolo a pena detentiva.
E poiché, invece, il tribunale di sorveglianza di Torino ha illegittimamente - in difetto di una sentenza di condanna per quel delitto - disposto l'immediata revoca della pena sostitutiva, facendo impropria applicazione dello schema della conversione sanzionatoria previsto per la distinta ipotesi di mera inosservanza di una delle specifiche prescrizioni della libertà controllata, il relativo provvedimento dev'essere annullato senza rinvio.
Ritiene infine il Collegio che le pur vistose imperfezioni tecniche e inadeguatezze funzionali del descritto sistema normativo, rispetto al venir meno in itinere dello status sintomatico della meritevolezza e della compatibilità dell'avvenuta sostituzione con la funzione special-preventiva della stessa (i limiti del macchinoso schema procedimentale vanno individuati soprattutto nel rischio che la decisione revocatoria, in difetto di sospensione dell'esecuzione, intervenga in tempo ormai non più utile per essere la pena sostitutiva interamente o largamente già espiata), non giustifichino il dubbio di legittimità costituzionale - peraltro in malam partem - dell'istituto della conversione sanzionatoria previsto dall'art. 66 comma 1 l. n. 689 del 1981, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento fra chi ha semplicemente violato una delle prescrizioni e chi ha commesso un delitto nel corso della libertà controllata, poiché spetta esclusivamente al legislatore il compito di superare le rilevate discrasie mediante una più coerente riformulazione della disciplina della revoca della pena sostitutiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2001