Sentenza 29 settembre 1999
Massime • 2
L'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento non presuppone che questo sia stato definito con sentenza irrevocabile, peraltro la inosservanza delle formalità all'uopo previste dall'art. 468, comma quarto bis, cod. proc. pen. non è sanzionata da alcuna previsione di nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. Ciò inoltre non comporta la inutilizzabilità degli atti acquisiti irritualmente in quanto questa, a mente dell'art. 191, comma primo, cod. proc. pen., può derivare solo dalla violazione di un divieto di acquisizione che, quando non sia esplicito, può essere riconosciuto come implicito esclusivamente in relazione alla natura o all'oggetto della prova e non alle modalità di assunzione.
A norma dell'art. 6, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n.217, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decida sul ricorso, proposto contro il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, spetta solo all'interessato e non al difensore. Infatti, attesa la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento e in questione, non è applicabile l'art.99 del cod. proc. pen., che estende al difensore le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/1999, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 29 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 12/2/1999
Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI Consigliere N. 440
Dott. SAVERIO MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO Consigliere N. 32898/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da MA TA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Pretura Circondariale di Gela in data 27/11/'97;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dr. Grassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. M. Fraticelli, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
Udito l'Avv. E. Falcolini, difensore d'ufficio del ricorrente;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Gela in data 27/11/'97 AE AT veniva condannato alla pena di quattro milioni di lire di ammenda quale colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 8, 18 e 26 co. 3 L. 17/10/'67, n. 977, che gli erano stati contestati per avere ammesso al lavoro, presso la propria azienda agricola in contrada "Bulala" di Gela, il minore SA CI senza che lo stesso fosse stato sottoposto alla necessaria visita medica che lo riconoscesse idoneo all'attività lavorativa cui era adibito e per avere imposto al medesimo un orario di lavoro superiore alle sette ore giornaliere ed alle quindici ore settimanali, come accertato l'8/12/'94, data del relativo decesso a seguito di infortunio occorsogli sul lavoro. Affermava, fra l'altro, il Pretore che la prova dei fatti e della responsabilità penale dello imputato si traeva dalle deposizioni rese dall'Ispettore del lavoro Giuseppe Guagenti e dai testi PI CI e ON Fiammetta nel corso del procedimento penale n. 1927/94 R.G. [instaurato a carico dello stesso AT per il delitto di cui all'art. 589 c.p. relativamente alla morte del minore di che trattasi] i cui verbali erano stati acquisiti a norma dell'art. 468 c.p.p.. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone lo annullamento per violazione di legge e per essere, comunque, i reati estinti per prescrizione. Deduce, in particolare, il ricorrente:
a) la inutilizzabilità delle deposizioni rese dai testi escussi nell'ambito del procedimento penale per omicidio colposo instaurato a suo carico, sia perché tale processo non era stato ancora definito con sentenza irrevocabile, sia perché l'acquisizione dei relativi verbali non era stata chiesta dal P.M. unitamente al deposito della lista dei testi, come previsto dall'art. 468 co. 4 bis C.P.P.;
b) la prescrizione dei reati, punibili solo con pena pecuniaria, per il decorso del termine massimo di tre anni dalla loro consumazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a mente dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
L'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale non presuppone che questo sia stato definito con sentenza irrevocabile e l'inosservanza delle formalità all'uopo previste dall'art. 468 co. 4 bis c.p.p. non è sanzionata da alcuna previsione di nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., ne' comporta la inutilizzabilità degli atti acquisiti irritualmente in quanto essa, a mente dell'art. 191 co. 1 c.p.p., può derivare solo dalla violazione di un divieto di acquisizione che, quando non sia esplicito, può essere riconosciuto come implicito esclusivamente in relazione alla natura o all'oggetto della prova e non alle modalità della sua assunzione (v. conf Cass. Sez. I, 27/5/'94, Mazzuoccolo). La valutazione della prova assunta in altro procedimento penale, una volta acquisita, resta di competenza esclusiva del Giudice del processo nel quale è stata trasfusa, il quale deve motivarne la utilizzazione, sotto il profilo della rilevanza ed il valore probatorio, in maniera adeguata e logicamente corretta. Le contravvenzioni delle quali l'imputato è stato dichiarato colpevole sono punibili, ex art. 26 co. 3 L. 17/10/'67, n. 977, non con la sola pena pecuniaria, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, ma con quella alternativa dell'arresto o dell'ammenda, sicché si prescrivono -a norma degli artt. 157 e 160 c.p.- nel termine massimo di quattro anni e sei mesi che, essendo state commesse fino all'8/11/'94, non è ancora decorso.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da AE AT avverso la sentenza della Pretura Circondariale di Gela in data 27/11/'97 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999