Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/1999, n. 2954
CASS
Sentenza 29 settembre 1999

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L'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento non presuppone che questo sia stato definito con sentenza irrevocabile, peraltro la inosservanza delle formalità all'uopo previste dall'art. 468, comma quarto bis, cod. proc. pen. non è sanzionata da alcuna previsione di nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. Ciò inoltre non comporta la inutilizzabilità degli atti acquisiti irritualmente in quanto questa, a mente dell'art. 191, comma primo, cod. proc. pen., può derivare solo dalla violazione di un divieto di acquisizione che, quando non sia esplicito, può essere riconosciuto come implicito esclusivamente in relazione alla natura o all'oggetto della prova e non alle modalità di assunzione.

A norma dell'art. 6, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n.217, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decida sul ricorso, proposto contro il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, spetta solo all'interessato e non al difensore. Infatti, attesa la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento e in questione, non è applicabile l'art.99 del cod. proc. pen., che estende al difensore le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/1999, n. 2954
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2954
    Data del deposito : 29 settembre 1999

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