Sentenza 3 marzo 2010
Massime • 1
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 in relazione all'art. 3 cost., nella parte in cui prevede, per il contravventore agli obblighi della sorveglianza speciale, una sanzione più grave di quella prevista per la trasgressione agli obblighi della libertà vigilata ovvero per la violazione degli arresti o della detenzione domiciliari, atteso che le diverse situazioni poste a raffronto non possono ritenersi omogenee.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2010, n. 13461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13461 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 03/03/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 502
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - N. 13700/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL NC N. IL 08/08/1971;
avverso la sentenza n. 2315/2008 CORTE APPELLO di BARI, del 29/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito il P.G. in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore avv. Ungaro Massimo che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con sentenza in data 10-7-2008 il GUP del Tribunale di Trani, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato LL NZ colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e L. n.1423 del 1956, art. 9, comma 2 e, con l'aumento per la recidiva e la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena di anni sette di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa per il reato in materia di stupefacenti e a quella di un anno di reclusione per l'altra imputazione.
Con sentenza in data 29-1-2009 la Corte di Appello di Bari, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti all'imputato, ha ridotto la pena ad anni sei mesi due di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Ricorre il LL, a mezzo del suo difensore, sollevando con un primo motivo la questione di legittimità costituzionale della L. n.1423 del 1956, art. 9, nella parte in cui, in caso di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, sanziona con la pena della reclusione (da uno a cinque anni) comportamenti che non sono sanzionati per soggetti che versano in condizioni analoghe, in quanto sottoposti alla libertà vigilata (v. art. 231 c.p.) ovvero alla misura cautelare degli arresti domiciliari o dell'obbligo di dimora (per i quali è previsto solo un aggravamento della misura coercitiva o, al più, il reato di evasione, con un massimo di pena di un anno di reclusione). Sostiene che tale ingiustificata diversità di trattamento si pone in contrasto con l'art. 3 Cost.. Con un secondo motivo il ricorrente si duole del difetto di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché dell'erronea applicazione dell'art. 99 c.p.. Sostiene, in particolare, che la Corte di Appello, nel ritenere applicabile la recidiva, non ha spiegato per quale ragione dei precedenti penali che risalgono in ultimo al 2000 possano comprovare una maggiore colpevolezza e pericolosità del reo. Il giudice del gravame, inoltre, ha respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche facendo riferimento, con una formula di stile, alla capacità criminale del reo ed alla gravità del fatto, senza rispondere ai rilievi della difesa, tesi a valorizzare il comportamento processuale del prevenuto, concretizzatosi con la richiesta di rito abbreviato e con la incondizionata ammissione del fatto contestato. DIRITTO
1) La questione di legittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui sanziona penalmente (con la reclusione da uno a cinque anni) la contravvenzione agli obblighi della sorveglianza speciale, a differenza di quanto stabilito dall'art. 231 c.p. per il caso di trasgressione agli obblighi della libertà vigilata, è manifestamente infondata. Si tratta, infatti, di situazioni non omogenee, atteso che, ai sensi dall'art. 228 c.p., la libertà vigilata tende al riadattamento della persona soggetta alla pena accessoria alla vita sociale, mentre le misure di sorveglianza speciale sono disposte per la prevenzione dei reati ed interessano solo le persone ritenute socialmente pericolose (cfr. Cass. Sez. 1, 17-2-1986 n. 7126). Le fattispecie poste a confronto dal ricorrente, pertanto, per la loro manifesta diversità, non consentono di ravvisare la denunciata disparità di trattamento. Come è stato costantemente affermato dalla Corte Costituzionale, infatti, il raffronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la ragionevolezza delle scelte legislative aventi ad oggetto la configurazione delle fattispecie criminose e il relativo trattamento sanzionatorio, deve avere ad oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione (tra le tante cfr. ordinanze n. 41 del 2009, 71 del 2007 e 30 del 2007). Analoghe considerazioni valgono riguardo alla dedotta irragionevolezza del trattamento sanzionatorio previsto dalla stessa norma di legge, in rapporto a quello, più mite, stabilito dall'art.385 c.p. (reclusione da sei mesi a un anno) per il caso di abusivo allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari. Trattasi di questione già affrontata e ritenuta infondata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 161 del 18/22-5-2009, con la quale è stata rimarcata la palese diversità tra le due previsioni normative poste in comparazione: il delitto previsto dalla norma denunciata si colloca, infatti, nell'ambito delle misure di prevenzione, finalizzate alla tutela della sicurezza pubblica e postulanti la sussistenza di determinati presupposti soggettivi nonché della pericolosità, che le suddette misure mirano appunto a controllare, svolgendo, quindi, una funzione cautelativa;
l'art. 385 c.p., invece, è diretto, da un lato, a tutelare l'interesse ad una corretta attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e dall'altro a garantire le esigenze cautelari funzionali al processo penale. La manifesta disomogeneità tra le situazioni poste a confronto impedisce altresì di cogliere una ingiustificata disparità di trattamento tra il regime sanzionatorio previsto dalla norma denunciata rispetto a quello (aggravamento della misura coercitiva) stabilito dal legislatore in caso di trasgressione delle prescrizioni sottese alla misura degli arresti domiciliari o dell'obbligo di dimora.
2) Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di Appello ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover tener conto, ai fini del computo della pena, della recidiva contestata. Essa ha spiegato, in particolare, con argomenti coerenti sul piano logico e giuridico, che il prevenuto risulta gravato da cinque precedenti penali, l'ultimo dei quali (relativo a una condanna a sette anni di reclusione e 17.560 Euro di multa, inflitta con sentenza divenuta irrevocabile il 27-11-2003 per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso fino ad aprile 2000) non solo è sintomo di una rilevante pericolosità, ma è stato posto a base di provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti, che hanno portato il LL ad espiare un lungo periodo di detenzione;
periodo che, pertanto, non può essere invocato dalla difesa come tempo durante il quale l'imputato si è astenuto dal commettere altri reati.
La sentenza impugnata risulta congruamente motivata anche in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che sono state correttamente negate in considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, desunta dal fatto che quest'ultimo ha commesso i reati per cui si procede nel settembre 2007, immediatamente dopo la sua definitiva scarcerazione;
pericolosità alla quale il giudice del gravame ha implicitamente assegnato rilievo prevalente rispetto agli elementi favorevoli evidenziati dalla difesa, basati sul comportamento processuale tenuto dal prevenuto e, in particolare, sulla confessione dal medesimo resa. Come è stato affermato da questa Corte, infatti, ai fini dell'applicabilità delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice compia un'analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri;
sicché, ai fini del diniego delle attenuanti in parola, basta anche la sola indicazione degli elementi negativi, come il richiamo ai precedenti penali dell'imputato (Cass. Sez. 2, 25-1-2005 n. 2285). 3) Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010