Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E SSAZIONE0 1 3 08 /0 3 LA CO Oggetto liquidazione compres SEZ ONE DECO |--- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: al CTU Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 7602/00 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere 10832/00 Consigliere Cron. 2880 Dott. Rosario DE JULIO Rep.438 Dott. Olindo SCHETTINO - Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.08/10/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OI RG, LI FR, MI AL, DU RO, OL EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PARIGI 11, presso lo studio dell'avvocato FELICE PATRIZI, che li difende unitamente agli avvocati MAURIZIO D'ALBORA, UMBERTO TACCONE, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ROMA;
intimato e sul 2° ricorso n° 10832/00 proposto da: 2002 - 1289 PROCURA DELLA REFUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ROMA, -1- elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI .... GEN. STATO, 12, presso lo studio dell'avvocato AVV. I — difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
- FR, MI AL,OI RG, LI ― DU RO, OL EL;
intimati - avverso l'ordinanza RG. 35958/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 15/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica -- del 08/10/02 dal Consigliere Dott. Olindo udienza - SCHETTINO;
1'Avvocato FELICE PATRIZI, difensore delТ Ludi-o ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ―- -- - - principale e rigetto ricorso incidentale;
--- -- udito 1'Avvocato D'AVANZI, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento controricorso e rigetto ricorso principale, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per improcedibilità della domanda, in subordine | - l'accoglimento. + די -2- R.G.N.7602/00 - 10832/00 Oggetto: Liquidazione compensi al consulente tecnico nominato dal P.M Svolgimento del processo Con ordinanza de 29 DAYZO 1999, 17 "ribunale civile di Roma, ufficio provvedimenti specia i, pronunciando suli'opposizionc الان IO OI, NC FI, RE NI, TO 1re-O e EL SC avvers0 in decreto d: liquicazione ci compenso professionale a consulente Lecaico, emesso 12-8-1998 dal P.M. della Procure deila Repubblica presso il Tribunale di Roma, nello persone del col .RE Vecchione t de! dott Giuseppe Saieva, nell'ambiito dl procedimento perale 1.1682/98 I (separato dal procedimento n. 10828/96 R), zigettava il ricorso e compensava interamente fra o parti io sposo del procedimento, ri tenendo Procuratore della Repubblica carente di legittimazione passiva, per ossero logittimato, nel CABO, passivamente il Ministero aclla Giustizia, sul cui bilancio grava 1'onere finanziario doila 1 quidazione dei corpensi ai consulenti tecnici in sede di procedimento penale. danno proposto ricorso per cassazione gli opponenti, deducendo tre motivi di gravame, соп i 2 quali hanno denunciato: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 L.n. 319/80, per erroneità delia decisione de tribunale, in ordine alla dichiarata cañonza dii legittimazione passiva dei della Pro c u ra t or e Repubblica nel procedimento di opposizione alia liquioazione dci compensi Ji consulenti tecnici nominati dallo slesso procura..ore, essendo viceversa legiluimato e contraddittore recessario in procedimenti del genere, come a fermato dalla Suprema Corte, proprio l'ufficio giudiziario che ha proceduto alla liquidazione contestata. 2) Violazione falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c., pec avere, il tribunale, rigollazo sic et simpliciter il ricorso, ritualmente notificato al Procuratore della Repubblica, senza disporre proviamente 'irlegrazione de. contraddittor'o nei confronti del Ministero della giustizia, ritenuto nel dal c stesso tribunale parte nocessaria procedimento de quo. 3) Nullità dell'impugnata ordinanza pez Dessa pronuncia sulle domanda proposte dai ricorrenti. Coa Lale ultime motivo i ricorrenti si dolgono de: TANCATO esate dello domande ne merito concludono, pertanto, per la cassazione con rinvio 3 dell'impugnata ordinanza 0, in subordine, раг !' accoglimento delle richieste contenute nel ricorso in opposizione al decreto di liquidazione dei compensi. Resiste con controricorso, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, la Procura della Repubblica presso il tribunale di Rona, proponendo ricorso incidentale condizionato, finalizzato al riesame “di tutte le eccezioni ė le deduzioni formulate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nella comparsa di risposta depositata nel giudizio svoltosi dinanzi al tribunale medesimo". I ricorrenti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Premesso che COIL la memoria depositata dagli odierni ricorrenti ai sensi dell'art.378 c.p.c. si deduce per la prima volta la nullità dell'opposto. decreto di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici, a motivo della pretesa impossibiltà di disporre con 10 stesso la rovoca di quello precedento che, invece, stata, nella fattispecie, secondo i ricorrenti inanmissibilmente disposta e che tale censura, proprio perché non può trovare ingresso in questa sede, si nuova, preliminarnente, соп riguardo all'altra Osserva, questione prospettata dai ricorrenti con la stessa memoria, ma esaminabile d'ufficio dalla Corte, che avverso il decreto di liquidazione l'opposizione dei compensi ai consulenti tecnici ex art.11, comma 5, della legge 3 luglio 1980 n.319 va proposta, ove tratti di compensi a consulenti nominati dal si pubblico ministero, davanti al tribunale penale, secondo quanto statuito ed illustrato dalle Sezioni Unite civili di questa Suprema Corte con la sentenza n. 434 del 14 giugno 2000, che ha ribadito i principi enunciati, in materia, dalle Sezioni Unite penali con sentenze n.5 dell'11 luglio 1989 e П.25 del 6 dicembre 1999 Nel caso in esame, risulta, invece, che il ricorso avverso il decreto del pubblico in opposizione liquidazione dei compensi ai ministerc, di consulenti tecnici da lui nominati nei procedimenti penali pendenti presso il suo ufficio, fu proposte che fu davanti al tribunale civile di Roma, l'ordinanza qui questo giudice ad emettere impugnata. improponibilità Trattasi, pertanto, di un caso di ex art.11 della legge n. 319/80, de l'opposizione 5 che ricorre appunto, secondo quanto ė stato affermato da questa Suprema Corte nella menzionata sentenza n. 434/2000, quando, in presenza della liquidazione dei compensi al consulenti tecnici fatta dal giudice penale, e quindi, anche dal come avvenuto nella pubblico ministero, il ricorso in opposizione fattispecie in esame, viene presentato al giudice civile anziché al giudice penale. 3, poiché tale improponibilità, che si risolve in violazione del limite alla sostanzialmente potestas del giudice, поп è stata iudicandi rilevata, nel caso concreto, dal giudice adito, deve essere rilevata d'ufficio da questa Corte. Siffatta conclusione impedisce l'esame dei motivi del ricorso e comporta, ad un tempo, la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, norma a dellart.382 c.p.c., trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza 6 rinvio il provvedimento impugnato е compensa le spese. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2002 Il presidente I consigliere est. (Dr. Franco Pontorieri) (Dr. Qlindo Schettino) frames Sousound Almaf plotter договогой IL CANCAMERE C1 SA NI DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 GEN 2003 Homa Vra 7