Sentenza 24 settembre 2019
Massime • 1
Non integra il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen, la trasmissione a mezzo fax al proprio datore di lavoro, per giustificare l'assenza dal servizio, di attestazioni non veritiere di visite mediche effettuate da un istituto sanitario, formate senza i necessari requisiti di intrinseca idoneità ad accreditarsi come corrispondenti ad un originale, in quanto realizzate utilizzando logo, carta intestata e timbro dell'istituto in disuso da anni.
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- 1. Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
Leggi di più… - 2. Atto falso in fotocopia non è reatoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 20 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2019, n. 5374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5374 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2019 |
Testo completo
05374-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 2763/2019 CARLO ZAZA UP - 24/09/2019 ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI R.G.N. 16632/2019 Relatore - BARBARA CALASELICE MICHELE ROMANO ALESSANDRINA TUDINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI RN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/04/2018 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore Auc. N. Sandow Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso Б RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale in sede, del 8 marzo 2016, nei confronti di ND NZ, con la quale questi era stato condannato per il reato di cui all'art. 482, 477 cod. pen. (falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative) alla pena di mesi quattro di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, oltre alla declaratoria di falsità dei certificati medici descritti nell'imputazione.
2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo nei motivi di seguito riassunti, tre vizi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. Si tratta dell'invio a mezzo fax, al proprio datore di lavoro, di stampate recanti intestazione dell'Istituto dermopatico dell'Immacolata (IDI), al fine di giustificare l'assenza dal servizio. Si evidenzia che i documenti sono mere copie fotostatiche, non anche originali. Peraltro in concreto le modalità con le quali le copie sono state realizzate evidenziano che la carta utilizzata non era da tempo più in uso all'IDI e che, dunque, queste non potevano essere in alcun modo riconducibili ad un documento originale. Si tratta di copie, per le ragioni esposte, prive di qualsiasi capacità ingannatoria.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale per manifesta grossolanità del falso, ai sensi degli artt. 49, comma 2, 482 cod. pen. Le copie risultano non riconducibili all'Idi a causa della loro modalità di realizzazione. Tutti i segni distintivi degli atti ono particolarmente risalenti e non più in uso all'Istituto. Il falso è, quindi, a parere del ricorrente, grossolano in quanto del tutto inidoneo a ledere il bene giuridico protetto.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia illogicità e carenza di motivazione nonché violazione di norme penali in tema di conversione della pena detentiva in pecuniaria. Con l'atto di appello era stata chiesta la conversione della pena detentiva, richiesta sulla quale nulla ha esposto la corte territoriale limitando la motivazione a confutare la richiesta di modulare il trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti innanzi illustrati. 1 2.Sulla rilevanza penale del falso in copia le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 35814 del 28 marzo 2019, dep. 7 agosto 2019) hanno affermato che la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. Siffatto principio di diritto, per il quale è irrilevante la preesistenza ovvero l'integrale creazione dell'atto utilizzato in copia, sposa l'orientamento che si incentrava sulle ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale ed averne l'apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme: in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile, ex artt. 476 o 477 cod. pen., secondo la natura del documento che, mediante la copia, viene in realtà falsamente formato o attestato esistente (Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, Favia, Rv. 239112; Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv. 211443). Si tratta di indirizzo chevalorizzava il comportamento dell'agente il quale, nel produrre la copia deve compiere anche un'attività di contraffazione che vada ad incidere, materialmente, sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli l'apparenza di autenticità, così da farlo sembrare, per la presenza di requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto, ovvero una copia documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. La volontà di sorprendere la fede pubblica, in tal modo, si realizza attraverso un comportamento che si iscrive nell'alveo dell'ipotesi delittuosa del falso per contraffazione poiché, almeno apparentemente, creativo di un atto in realtà inesistente, sì da determinarne oggettivamente, nelle intenzioni dell'agente, l'apparente originalità. Entro tale prospettiva è stata ritenuta l'irrilevanza della circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell'atto autentico, rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia, perché l'intervento effettuato con la modalità della contraffazione assume come riferimento non la copia in sé, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione, apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita dall'agente, laddove l'atto originale non esiste affatto ovvero, ove esistente, rimane inalterato e, comunque, estraneo ai fatti. Inoltre si è affermato che le falsità materiali possono incidere su ogni tipo di atti, non soltanto su quelli precostituiti a fini probatori ed istituzionalmente indirizzati a provare la verità dei fatti in essi attestati. Nelle norme sulle falsità materiali, come posto in rilievo dalla dottrina, invero, non solo non si rinviene alcun riferimento al fatto che l'atto falsificato debba esser destinato alla prova, ma v'è un'assoluta indifferenza rispetto al tipo di documento preso di mira dal comportamento criminoso. Deve, pertanto, ritenersi che, ai fini della rilevanza penale del falso in copia di un atto, non importa se esistente o meno, rilevi oltre all'idoneità del documento ad accreditarsi come corrispondente ad un originale - l'orientamento finalistico dell'agente, che quell'atto utilizzi per 2 ingannare la fede pubblica, proponendolo come originale e conforme al reperto autentico, secondo le complessive circostanze del caso concreto.
2.1. Ciò posto si rileva che, nel caso in esame, il ricorrente, secondo la prospettazione della Difesa, nel trasmettere a mezzo fax al proprio ufficio, attestazioni di sottoposizione a visita medica non autentica, non ha inteso porre in essere altra azione se non quella di mero inoltro di una copia fotostatica di documenti formati, come si ricava dalla stessa motivazione dei provvedimenti di merito, senza i necessari requisiti di intrinseca idoneità ad accreditarsi come corrispondenti ad un originale. Ciò tenuto conto, peraltro, che la fotocopia era riproduttiva di attestazioni di sottoposizione a visita medica ed esami allergologici, in quattordici giornate diverse, con logo, carta intestata e timbro in disuso da anni e che veniva inoltrata a mezzo fax e, pertanto, univocamente trasmessa, visto il mezzo utilizzato, sotto forma di copia. Tanto che l'Ufficio Provinciale di Roma dell'Agenzia del Territorio, ove l'NZ prestava servizio, con nota del 18 maggio 2012, aveva chiesto all'Istituto Dermopatico dell'Immacolata di confermare l'autenticità delle attestazioni trasmesse via fax. Dunque gli atti formati, intrinsecamente privi di requisiti che consentivano di accreditarli come corrispondenti all'originale (tanto da provocare la immediata verifica degli organi preposti), risultano esibiti dall'agente quale mere copie fotostatiche, con la finalità evidente di accreditare una giustificazione dell'assenza dal lavoro nei giorni indicati. La condotta alla luce dei principi da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, non può corrispondere, dunque, a quella contestata, ma potrà eventualmente integrare gli artifici con i quali si realizza il reato di truffa, ex art. 640 cod. pen., consumato o tentato, nel caso si ravvisi, stante la verosimiglianza dell'atto contraffatto, l'attitudine a trarre in inganno i terzi.
3.Deriva da quanto sin qui esposto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
p.q.m.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso, il 24/09/2019 Il consigliere estensore Il Presidente Carlo Zaza Barbara Calaselice Call Aldoll CASSAZIOK: CORTE SUFRTE S V SF E DEPOSITATA. SELLERIA 1.0 FLD 2070 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Qu Camola SANLUISE