Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 1
Non esclude la sussistenza dei reati in materia di alimenti di cui all'art. 5, comma primo, L. n. 283 del 1962, rilevando al più in sede di determinazione della pena, il ritiro di prodotti alimentari non in regola con le norme igienico-sanitarie, ma già preparati e distribuiti per il consumo, in quanto detti reati si perfezionano anche con la sola preparazione e distribuzione per il consumo. (In motivazione la Corte ha precisato che il ritiro della merce rileva ai soli fini della determinazione della pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2010, n. 17549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17549 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 25/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 652
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 38416/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di AU NN, n. a Vietri sul Mare il 10.5.1942;
avverso la sentenza in data 4.2.2009 del Tribunale di Salerno, con la quale venne condannato alla pena di Euro 1.722,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. d).
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Aricò NN, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Salerno ha affermato la colpevolezza di Di AU NN in ordine al reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. d) a lui ascritto perché,
quale legale responsabile della ditta IASA S.r.l., produceva per la vendita confezioni di tonno all'olio di oliva con presenza di istamina superiore al limite consentito dalla legge. Per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità la sentenza ha affermato che i risultati delle analisi sono pienamente attendibili, avendo trovato riscontro nella successiva revisione chiesta dall'indagato ai sensi dell'art. 223 disp. att. c.p.p., ed ha respinto la tesi difensiva secondo la quale le confezioni di tonno, sulle quali erano state seguite le analisi a campione, non erano destinate alla vendita per essere già stato disposto il ritiro di tale prodotto dalla azienda in via di autotutela. Sul punto la sentenza ha evidenziato che al momento del prelievo dei campioni i tecnici della ASL hanno rinvenuto in azienda solo 1776 confezioni rispetto alle 3000 facenti parte del lotto originario. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per vizi di motivazione e violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per travisamento delle risultanze probatorie, in ordine all'accertamento della destinazione al commercio delle confezioni di tonno nelle quali è stata rilevata la presenza di istamina.
Si deduce, in sintesi, sul punto, riportando le deposizioni dei testi escussi indicati dalla difesa, che il giudice di merito ha illogicamente affermato che il ritiro della merce è stato disposto dall'azienda in via di autotutela dopo l'intervento della ASL, poiché dalle citate deposizioni testimoniali emerge che l'azienda aveva già in precedenza disposto il ritiro delle confezioni presso i clienti e che le stesse erano state depositate in un'apposita area dell'azienda, nella quale veniva accantonata la merce destinata alla distruzione. Si osserva anche che nello stesso verbale di prelievo dei campioni risulta attestato che il prodotto non era in commercio. Con lo stesso mezzo di annullamento si deduce inoltre che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare la inattendibilità delle analisi, in quanto il teste Di AU CE aveva affermato che uno dei vasetti aveva perso il sottovuoto e, conseguentemente, l'analisi sullo stesso non risultava più attendibile.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia per violazione di legge la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, benché l'imputato sia incensurato. Il ricorso, che è al limite dell'ammissibilità, essendo state dedotte prevalentemente censure di natura fattuale, non è fondato. In punto di vizi di motivazione è noto che, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., primo 1, lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, non è consentita alla Corte di Cassazione la rilettura delle risultanze processuali per procedere ad una nuova valutazione delle stesse che porti a risultati diversi in ordine all'accertamento di fatto rispetto a quelli ritenuti dal giudice di merito ovvero sovrapporre la propria valutazione del dato probatorio rispetto a quella contenuta nella sentenza impugnata (cfr. sez. 5, 200619855, Blandino, RV 234095; sez. 5, 200610956, Pulvirenti, RV 233822; sez. 4, 200620245, Francia, RV 234099 ed altre). Orbene, l'attendibilità delle deposizioni dei testi della difesa, sul punto oggetto di contestazione, è stata esclusa dal giudice di merito con motivazione adeguata, fondata su un elemento di riscontro obiettivo, costituito dal numero delle confezioni rinvenute in sede di prelievo dei campioni, mentre non è consentito a questa Corte il riesame di tali deposizioni per inferirne una valutazione diversa da quella espressa dal giudice di merito.
Peraltro, la tesi difensiva del ricorrente si palesa altresì inconferente al fine di escludere la responsabilità dell'imputato. Le fattispecie di reato previste dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, si perfezionano, tra l'altro, anche con la sola preparazione o distribuzione per il consumo di alimenti contenenti) sostanze nocive (cfr. sez. 1, 27.5.1994 n. 6228; sez. 3, 8.8.2006 n. 28355, Sollutrone, RV 234048), trattandosi di reato di pericolo (cfr. sez. 6, 18.4.1973 n. 3146, Di Stefano ed altre). Gli accertamenti relativi alla salubrità degli alimenti, infatti, devono essere eseguiti nel momento stesso della loro preparazione, sicché a nulla rileva, se non ai fini della determinazione della pena, il fatto che successivamente alla preparazione ed alla distribuzione per il consumo delle confezioni di tonno, come avvenuto nel caso in esame, l'azienda sia intervenuta per ritirare la merce dagli acquirenti ai quali era già stata distribuita.
La deduzione relativa alla inattendibilità della analisi è assolutamente generica. La sentenza ha osservato sul punto che la deposizione del teste della difesa è del tutto priva di valore scientifico e, peraltro, i rilievi di cui si tratta dovevano essere prospettati in sede di prelievo dei campioni o di revisione delle analisi. È, infine, infondato l'ultimo motivo di gravame. Il beneficio della sospensione condizionale della pena non è stato chiesto dall'imputato, sicché lo stesso non può dolersi della mancata concessione, peraltro a fronte della applicazione della pena della sola ammenda, o della carenza di motivazione della sentenza sul punto. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 25 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010