Sentenza 9 maggio 2006
Massime • 1
L'indebito uso, per scopi personali, dell'utenza telefonica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni d'ufficio, comportando l'appropriazione, da parte dell'agente, senza possibilità di immediata restituzione, di energie costituite da impulsi elettronici entrati a far parte del patrimonio della P.A., è suscettibile di dar luogo alla configurabilità non del peculato d'uso, ma del peculato ordinario, sempre che possa riconoscersi un apprezzabile valore economico agli impulsi utilizzati per ogni singola telefonata, ovvero anche per l'insieme di più telefonate, quando queste siano talmente ravvicinate nel tempo da poter essere considerate come costituenti un'unica condotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2006, n. 25273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25273 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 09/05/2006
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 627
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 4904/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR TA, nato in [...], il [...];
contro la sentenza 10 novembre 2004 della Corte d'appello di Palermo;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CARCANO Domenico;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott.ssa CESQUI Elisabetta, sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
1. IO NA propone ricorso contro la sentenza 10 novembre 2004 della Corte d'appello di Palermo con la quale, in riforma della sentenza 8 gennaio 2004 del Tribunale di Agrigento che lo aveva assolto per insussistenza del fatto, era dichiarato invece responsabile del delitto di TO d'uso (art. 314 c.p., comma 2), perché, quale responsabile amministrativo del III circolo didattico di Agrigento, utilizzava l'utenza telefonica in dotazione del proprio ufficio per telefonate private ai propri familiari e, in ogni caso, non per soddisfare esigenze del proprio ufficio, nel periodo tra settembre 1999 e aprile 2000. 1.1. Il giudice d'appello, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M., ha in sintesi ritenuto che fossero giustificate soltanto le telefonate effettuate da NA ai familiari nel periodo della morte del padre e di gravi malattie dei familiari, in quanto riconducibili ai casi eccezionali di cui al decreto 31 marzo 1994 del ministro della funzione pubblica, art. 10, comma 5. Mentre, non avrebbero potuto essere oggettivamente giustificate le altre telefonate effettuate da NA ai suoi familiari o a terzi in ore pomeridiane o serali e le quattro telefonate ad un ente di Roma del quale NA era revisore dei conti.
Per tali telefonate - a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado circa la riconducibilità a esigenze ricollegabili all'ufficio e, in ogni caso, per la qualità dei destinatari della consapevolezza di utilizzare il telefono per ragioni di lavoro - la Corte d'appello ha ritenuto che esse, per la frequenza e il numero, non fossero episodiche e non avrebbero potuto essere riconducibili a eventi di carattere eccezionale o comunque a comunicazioni urgenti con familiare e giustificate dall'esigenza di non arrecare maggiori pregiudizi alla continuità del servizio. Nella elencazione delle telefonate oggetto di imputazione e per le quali si è ritenuto configurabile il delitto di "TO d'uso", il giudice d'appello ha indicato gran parte di esse effettuate da NA all'utenza della sua abitazione e alcune, e in quantità minore, a familiari - tra i quali il padre, il figlio, il genero e il cognato di NA - e soltanto quattro telefonate effettuate ad un ente di Roma del quale l'imputato era revisore dei conti.
2. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 314 c.p., comma 2 e al decreto del ministro della funzione pubblica, art. 10, comma 5, in quanto il giudice d'appello ha errato nel ritenere le telefonate effettuate da NA non giustificate dalle eccezionali urgenze soltanto perché numericamente superiori a sedici al mese nell'arco di tempo considerato.
Ad avviso del ricorrente, il carattere "eccezionale" non va ravvisato unicamente in rapporto al numero delle stesse, dovendosi tenere conto delle condizioni personali in cui nel periodo considerato il pubblico dipendente si trovi.
Le risultanze processuali dimostrano che nel periodo in contestazione vi erano stati eventi di particolare serietà che avevano pesantemente segnato l'esistenza di NA: lutti e gravi malattie in famiglia.
Inoltre, le telefonate effettuate, come affermato dal giudice di primo grado, nelle ore pomeridiane e serali ai familiari, non avrebbero potuto anch'esse che essere ricondotte a casi eccezionali dovuti al procrastinarsi del lavoro anche oltre l'orario ordinario.
Anche sotto altro profilo, ad avviso del ricorrente, il reato non avrebbe potuto essere ritenuto configurabile, in quanto il danno economico prodotto all'amministrazione era di modestissima entità.
2.1. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge sostanziale in relazione all'art. 42 c.p. e all'art. 314 c.p., comma 2, in quanto il giudice d'appello non ha considerato che le circostanze in cui le telefonate sono state effettuate, pur nella errata logica della non riconducibilità a esigenze ad eventi eccezionali, avrebbe dovuto escludere per la stessa ragione l'elemento soggettivo del reato di TO.
2.2. Con un terzo e ultimo motivo, il ricorrente deduce il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e della manifesta illogicità, in quanto il giudice d'appello non ha esposto le ragioni perché le telefonate oggetto di contestazione fossero state effettuate da NA, nonostante egli nel periodo de quo fosse stato in concedo e, in ogni caso, il telefono era in uso, come risultante dagli atti, anche ad altri.
Quanto alle telefonate dirette all'utenza mobile del figlio, il ricorrente rileva l'esistenza in atti della prova che l'utenza fosse solo formalmente intestata al figlio di NA, mentre in realtà era utilizzata dal padre. Tale costanza, ad avviso del ricorrente, risulta dimostrata dal rilevo che, anche dopo la partenza del figlio a metà del mese di maggio, non si capirebbe come alla sua utenza telefonica siano continuate a pervenire anche successivamente telefonate dall'ufficio di NA. Sotto altro profilo, incomprensibile e illogico è il ragionamento del giudice d'appello, per il ricorrente, nella parte in cui esclude le telefonate effettuate a casa o ad altri familiari non conviventi dopo l'orario di servizio, non giustificate dalla deroga stabilita dalla richiamata disposizione del ministro della funzione pubblica.
Tali telefonate, ad avviso del ricorrente, avrebbero dovuto essere giustificate dall'eccezionalità per essere state effettuate in ore d'ufficio pomeridiane e riconducibili a ragioni "personali" che, a prescindere dalla convivenza o meno dei familiari, avrebbero dovuto essere ricondotte nell'ambito di quanto previsto dal decreto ministeriale della funzione pubblica. A diversa conclusione avrebbe potuto giungersi soltanto se la presenza di NA in ufficio fosse stata ritenuta arbitraria.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte d'appello ha disatteso le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, che ha assolto NA per insussistenza del fatto, solo con riguardo in realtà alla circostanza delle telefonate pervenute all'utenza mobile intestata al figlio di NA. La circostanza - riferita al fatto che il figlio di NA è partito per l'estero lasciando il proprio telefono al padre nel maggio 2000 e cioè in periodo diverso rispetto a quello oggetto di imputazione - non risulta avere avuto un significato determinante per la pronuncia di assoluzione. Il ragionamento probatorio del primo giudice infatti ha fondamento sulla circostanza che le telefonate - tranne le quattro effettuate all'ente del quale NA era all'epoca componente del collegio dei revisori dei conti - sono state effettuate gran parte all'utenza della abitazione di NA e in misura molto minore a familiari "non conviventi", in un arco di tempo in cui è morto il padre di NA e suo cognato ha avuto un infarto.
Ad avviso del primo giudice, le due gravi situazioni si erano verificate nel periodo oggetto di contestazione - l'una, l'infarto del cognato nel dicembre 1999 e, l'altra, la morte del padre il 25 febbraio 2000 - le telefonate effettuate da NA erano da riconnettersi per lo più a tali eventi e, ancora, alcune di esse sono state effettuate in ore pomeridiane e serali in occasione della protrazione dell'orario di lavoro rispetto a quello ordinario. Altro elemento, inoltre, è quello della "breve" durate delle conversazioni, più volte ribadita nella sentenza di primo grado e non smentita dal giudice d'appello, che sembra essersi limitato a considerare il numero delle telefonate effettuate in un arco temporale di circa sette mesi.
Si tratta di circostanze di significato decisivo maggiore rispetto a quello numerico, là dove si consideri che il dato è posto in rilievo solo nella sua quantità complessiva e senza tenere conto del dato significativo, ai fini dell'episodicità o meno, della ripartizione nei singoli periodi indicati nell'imputazione. Le condotte indicate, infatti, avrebbero dovuto correttamente essere considerate ai fini della configurabilità del più grave delitto di TO per "appropriazione" di cui all'art. 314 c.p., comma 1, non è quello di "TO d'uso" prevista all'art. 314 c.p., comma 2, reato quest'ultimo, il cui interesse tutelato è quello d'impedire l'abuso del potere di disposizione della cosa altrui piuttosto che il patrimonio della pubblica amministrazione. È oramai diritto vivente che - allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, disponendo, per ragione dell'ufficio o del servizio, dell'utenza telefonica intestata all'Amministrazione, la utilizzi per effettuare chiamate di interesse personale - il fatto lesivo si sostanzia propriamente non nell'uso dell'apparecchio telefonico come oggetto fisico, bensì nell'appropriazione, che attraverso tale uso si consegue, delle energie, formate da impulsi elettronici, entrate a far parte della sfera di disponibilità della pubblica amministrazione, occorrenti per le conversazioni telefoniche;
ne consegue, poiché tali energie non sono immediatamente restituibili dopo l'uso e l'eventuale rimborso delle somme corrispondenti all'entità dell'utilizzo vale solo come ristoro del danno cagionato, ma non può considerarsi equipollente alla restituzione della cosa mobile utilizzata, l'astratta configurabilità, nella predetta utilizzazione, dell'ipotesi di TO prevista dall'art. 314 c.p., comma 1, e non di quella prevista dall'art. 314 c.p., comma 2, c.d. TO d'uso (Sez. VI, 23 ottobre 2000, Di Maggio, rv.
217710; id., 15 gennaio 2003, Russo rv. 224270).
Ne consegue che il valore economico della "cosa" sottratta nel più grave delitto di TO ha rilevo ai fini della configurazione dell'elemento materiale. Valore economico su cui ha posto l'accento il giudice di primo grado, mentre è stato del tutto trascurato dalla Corte d'appello che, senza smentirla, ha ritenuto di considerare il numero di telefonate, senza rapportale a tutto il periodo in contestazione.
Infatti, la fattispecie de qua integra un reato plurioffensivo, in quanto configurata, da un lato, come un delitto di abuso della situazione giuridica di cui il soggetto è titolare e, dall'altro, come delitto contro il patrimonio pubblico e così volto a tutelarne la sua integrità economica e la sua destinazione pubblicistica.
Nel rapporto tra i due interessi tutelati quello cui dare prevalenza, anche in considerazione degli elementi costituitivi della fattispecie de qua, non può che essere il pubblico patrimonio, in quanto il TO si realizza con l'appropriazione a proprio profitto e per finalità diverse da quelle d'ufficio di un bene economico rientrante nella sfera pubblica.
Pertanto, l'oggetto giuridico del delitto di TO si identifica con la tutela del patrimonio della pubblica amministrazione da quanti sottraggano o pongano a profitto proprio o di altri denaro o cose mobili, rientranti nella sfera pubblica, di cui sono in possesso per ragione del loro ufficio o servizio. La norma penale presuppone, quindi, che le cose oggetto di TO abbiano un valore economico, per cui il reato non sussiste nel caso in cui, non soltanto esse ne siano prive, ma anche là dove abbiano valore di tale modesta entità da non arrecare alcuna lesione all'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione.
Quanto si è posto in risalto comporta che, per il più grave delitto, l'elemento materiale è integrato allorché la condotta di "abusiva" appropriazione abbia avuto a oggetto "cose" di valore "economico" intrinseco apprezzabile e tali da arrecare un reale e altrettanto apprezzabile danno patrimoniale per la pubblica amministrazione.
2. Una volta ricondotta la fattispecie concreta al delitto di TO, non può che avere importanza la pluralità delle condotte attraverso le quali si è realizzata l'appropriazione e se essa, avuto riguardo alla ripetitività ravvicinata dei singoli episodi, sia tale da essere considerata frutto di un'unitaria e pressoché contestuale condotta di sottrazione e non invece una reiterazione di condotte per le quali vanno di volta in volta considerati i singoli prelievi e verificato se ciascun atto di appropriazione si caratterizzi per un valore economico sufficiente per la sussistenza del delitto.
Al riguardo, va rilevato che a fronte di un chiaro riferimento alla "breve durata" di ciascuna telefonata e ai momenti in cui esse sono state effettuate, il giudice d'appello smentisce soltanto il dato numerico e il riferimento alla mancata prova che l'utenza mobile fosse in uso allo stesso NA e non al figlio. Così ricostruiti i fatti, la pluralità delle condotte non è apprezzabile come condotta unica e non può, come rilevato dal primo giudice, che essere valutato ogni singolo atto di sottrazione e escluso che ciascuno possa avere prodotto una danno economico di tale rilievo da configurare l'elemento materiale del delitto de quo.
Del resto, le singole telefonate effettuate per motivi "personali" e a utenze della propria abitazione o a utenze di familiari non conviventi, per un numero ridotto rispetto a quello complessivo, tenuto conto dei due eventi di significativa gravità accertati e oggetto di considerazione anche da parte del giudice d'appello, non possono che essere nel loro complesso giustificate. Come già posto in rilievo da questa Corte, l'art. 10 del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto 31 marzo 1994 dal Ministro della funzione pubblica, prevede una deroga al principio generale del divieto d'uso dell'utenza telefonica da parte del pubblico dipendente "in casi eccezionali", nei quali quest'ultimo è tenuto a informare il dirigente dell'ufficio; ne discende che la ricorrenza della situazione di eccezionalità esclude la rilevanza penale della condotta indipendentemente dall'adempimento dell'obbligo di informativa, la cui inosservanza può rivestire, al più, rilievo disciplinare, ma non incide sulla autonoma e sostanziale valenza derogatoria del "caso eccezionale".
La norma in parola, più che integrare un'atipica causa di giustificazione, affida i controlli sull'uso "improprio" del telefono alle amministrazioni di appartenenza e riconduce di regola le trasgressioni alla sfera disciplinare, anche là dove siano superati i limiti posti dai parametri, cui fare riferimento per considerare consentito l'uso del telefono in dotazione del pubblico dipendente.
Non è, però, da revocare in dubbio che "appropriazioni" consistenti e reiterate nel tempo che si distinguono - rispetto non soltanto all'ordinario utilizzo del telefono per ragioni d'ufficio, ma anche a un non abituale e ragionevole utilizzo per scopi "personali"- per il valore economico, la frequenza e la quantità dei prelievi di volta in volta effettuati non possano che realizzare, nel loro complesso considerate, una condotta unica di appropriazione di "cose" richiesta per integrare il delitto di TO.
Ne consegue che le quattro telefonate effettuate a Roma a un ente presso cui NA era componente del collegio dei revisori dei conti, nonostante siano fuori dei parametri ai quali D.M. 31 marzo 1994, ex art. 10, del Ministro della funzione pubblica, per ritenere consentito l'uso del telefono, non possono essere tali per valore economico, quantità e frequenza da essere qualificate illecita appropriazione richiesta per la configurazione del delitto di TO . Anche tali condotte, dunque non possono che essere oggetto di addebito disciplinare.
In conclusione, gli accertamenti compiuti in sede di merito e le conclusioni ragionevoli raggiunte da giudice di primo grado, al di là del dissenso espresso per alcuni profili dal giudice d'appello sul diverso apprezzamento della non episodicità dei comportamenti, inducono a ritenere ragionevole l'insussistenza dell'elemento materiale del reato.
3. La situazione descritta nella sentenza impugnata, unitariamente considerata sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, induce a ritenere che manchi la prova positiva degli elementi richiesti dalla fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 314 c.p., comma 1. Ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, mancando ogni certezza della sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Cosi deciso in Roma, il 9 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2006