Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2020, n. 9167
CASS
Sentenza 19 novembre 2020

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Nel procedimento di esecuzione, qualora il decreto di inammissibilità della richiesta previsto dall'art.666, comma 2, cod. proc. pen. non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, si configura una nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art.178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata ma soltanto dallo stesso pubblico ministero, essendo, questi, il solo ad avere un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2020, n. 9167
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9167
    Data del deposito : 19 novembre 2020

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