Sentenza 19 novembre 2020
Massime • 1
Nel procedimento di esecuzione, qualora il decreto di inammissibilità della richiesta previsto dall'art.666, comma 2, cod. proc. pen. non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, si configura una nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art.178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata ma soltanto dallo stesso pubblico ministero, essendo, questi, il solo ad avere un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2020, n. 9167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9167 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2020 |
Testo completo
Monimowo 09 167-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1536/2020 Presidente - VITO DI NICOLA CC 19/11/2020- ANGELO MATTEO SOCCI Relatore R.G.N. 14374/2020 CLAUDIO CERRONI GIANNI FILIPPO REYNAUD ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA EG nato il [...] avverso l'ordinanza del 03/04/2020 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG, Luca Tampieri: "Annullamento con rinvio". LS MA ZI RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno con provvedimento del 3 aprile 2020 ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della condanna di cui alla sentenza del 4 giugno 2007 per il reato di cui all'art. 171 ter, comma 1, lettera D, legge 633 del 1941 (perché il fatto non è previsto dalla legge come reato) avanzata da LA IE.
2. LA IE propone ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 666 comma 2, cod. proc. pen.) per omesso avviso al P.M. prima della dichiarazione di inammissibilità o per l'omessa fissazione dell'udienza camerale, per il contradditorio. Se la Corte di appello avesse voluto dichiarare inammissibile l'istanza avrebbe dovuto pronunciare decreto (e non ordinanza) previa comunicazione al P.M. Altrimenti avrebbe dovuto fissare udienza camerale nel rispetto del contraddittorio. 2. 2. Motivazione palesemente illogica con travisamento del dato processuale. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello il reato di cui al capo A dell'imputazione della sentenza per la quale era stata avanzata istanza ex art. 673 cod. proc. pen. (revoca della sentenza per abolizione del reato) prevede il riferimento alla fattispecie di cui all'art. 171 ter, comma 1, lettera D, legge 633 del 1941 (oggetto, non contestato, di abolitio criminis). Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. 1 Angelorthotted ou 3. La Procura generale della Corte di Cassazione ha presentato conclusioni scritte, Sostituto procuratore generale Luca Tampieri, chiedendo l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con condanna al pagamento delle spese processuali. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza del ricorrente senza sentire il P.M., ai sensi dell'art. 666 comma 2, cod. proc. pen. Qualora il decreto di inammissibilità della richiesta, previsto dall'art.666, comma 2, c.p.p., nel procedimento di esecuzione, non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, quella che si configura è una nullità a regime intermedio, riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e non deducibile dalla parte privata ma soltanto dallo stesso pubblico ministero, per violazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzata l'audizione di detto organo. (Sez. 1, Sentenza n. 2420 del 03/04/2000 Cc. dep. 23/05/2000 Rv. - 216032- 01; vedi anche in tal senso Sez. 3, Sentenza n. 17376 del 22/03/2007 Cc. -dep. 08/05/2007 - Rv. 236603 0; in senso - contrario vedi Sez. 1, n. 42540 del 25/06/2018 - dep. 27/09/2018, C, Rv. 27402501). Infatti, ai sensi dell'art. 182, primo comma, cod. proc. pen. la deducibilità delle nullità non può essere effettuata da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata (nel caso, solo il P.M. ha un interesse concreto all'osservanza della disposizione). Del resto, anche per l'omessa citazione della persona offesa l'imputato non ha interesse all'impugnazione, per la stessa ratio: "La nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa ex art. 178 Angelo Motta Soci 2 cod. proc. pen. non può essere eccepita dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l'eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione. In motivazione la Corte ha evidenziato che l'imputato ha sempre la facoltà di citare la persona offesa come testimone" (Sez. 2, Sentenza n. 51556 del 04/12/2019 Ud. - dep. 20/12/2019 - Rv. 277812 - 01). Il P.M., però, non ha impugnato, prestando acquiescenza (art. 183, comma 1, lettera A, cod. proc. pen.).
4. L'ordinanza impugnata con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, ha evidenziato come il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 171 ter, comma primo, lettera C della legge n. 633 del 1941 - capo A dell'imputazione -; infatti, il capo B (che prevedeva l'ipotesi di reato di cui all'art. 171, primo comma lettera D, della legge 633 del 1941) è stato assorbito in quello di cui al capo A, con conseguente eliminazione della pena. Sul punto il ricorso è generico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/11/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo atteo SOCCI Angelo MAer focu Vito DI NICOLA Into Ciricrea DANC ELLE - 8 MAR 2021 3 IL CANCE RE ESPERTO Lucia MonaniL::༽.