Sentenza 14 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2001, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 2 O 9 I 1 . Z / N 4 A / E - - 2 09 /0 1 S.U. R 6 R T 2 B S A . . I R L N . G L I P . E A L D R . P I B L E A C A D T S D I I 1 S A E D 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I N T 1 E R S N . E E I N T S A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E A Oggetto M SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Aldo - Primo Presidente f.f. R.G.N. 19779/00 VESSIA - Cron. 14547 Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione Dott. Vincenzo CARBONE Rep. - Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Ud. 15/02/01 CORTE SUDDERA A DI CASSAZIONE Dott. Antonio VELLA Consigliere UFFICIO COPIE Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE 3000 per diritti _ || 14 MAO 2001 Dott. Francesco SABATINI Consigliere - IL CANCELLIERE - Rel. Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO ha pronunciato la seguente LIKE VUU CANCELLERIA S E NTENZA sul ricorso proposto da: IL AN, elettivamente domiciliato in ROMA, CG512528 presso lo studioPIAZZA CAVOUR 17, dell'avvocato e difeso DONA,MASSIMILIANO rappresentato dall'avvocato CARLO GAUDIO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
2001 contro 68 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CASSAZIONE, CONSIGLIO UFFICIO COPIE NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO Richiesta copia studio DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI;
dal Sig. GATTI 3000 per diritti L. - intimati : 26 GIU. 2001 IL CANCELLIERE avverso la decisione n. 63/00 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 09/06/00; 155 13000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica ANCELLERIA udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
00686404 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 2 ottobre 1998 il Tribunale di Napoli condannava l'avv. Francesco Illiano alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per i reati di falso, di truffa e di ricettazione. A seguito della sentenza, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli procedeva disciplinarmente nei confronti dell'avv. Illiano per gli stessi fatti per i quali era stato condannato in sede penale e, con decisione in data 4 maggio 1999, gli infliggeva la sanzione della cancellazione dall'Albo. La decisione del Consiglio dell'Ordine è stata confermata dal Consiglio nazionale forense che, con decisione depositata il 9 giugno 2000, ha respinto il ricorso proposto dall'avvocato Illiano. Avverso la decisione del Consiglio nazionale l'avvocato Illiano propone ricorso articolato in due motivi, ma privo di una, sia pur sommaria, esposizione dei fatti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha più volte affermato che nei ricorsi proposti contro le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia di procedimenti disciplinari si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile per i ricorsi in Cassazione;
e, tra queste, anche quella di cui all'art. 366 n. 3 che dispone che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei SS fatti di causa (Cass. 13 marzo 1987 n. 2645). 1 Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti non richiede che il ricorso contenga una parte specificamente e formalmente destinata a questo fine;
e non impedisce che, in mancanza di una autonoma premessa di fatto, gli elementi essenziali del fatto controverso e delle vicende processuali possano essere desunti dai motivi esposti nel ricorso. Occorre tuttavia che il ricorso, complessivamente considerato, consenta al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, senza dovere ricorrere ad altre fonti o ad altri atti del processo (Cass. 24 febbraio 1988 n. 1974 e numerose altre). Nel ricorso in esame manca qualsiasi esposizione del fatto, sia inteso come evento materiale dal quale la vicenda processuale è sorta, sia inteso come vicenda processuale nel suo svolgimento. Il ricorrente, infatti, si è limitato a richiamare gli estremi della decisione del Consiglio nazionale forense impugnata e ha quindi immediatamente iniziato l'esposizione dei motivi del ricorso: una esposizione che non consente una ricostruzione essenziale e coerente della vicenda processuale, se non ricorrendo alla lettura della decisione impugnata. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla deve essere pronunciato in merito alle spese di questo giudizio non essendosi costituite le parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. SS Così deciso in Roma il 15 febbraio 2001. 2 Il Presidente Mednemis I Collaboratore Cancellerne L'Estensore P oze frammentario DepositatoDepositato in a eria 4 MAG Roma, lil IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA s Deveай 3