CASS
Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2023, n. 26767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26767 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN MA TT nato il [...] avverso l'ordinanza del 05/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 26767 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 17/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. RI NC BA propone ricorso, articolando due motivi / avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'odierna ricorrente avverso il decreto reso dal Giudice per le indagini preliminar: del Tribunale di Palermo il 22 luglio 2022 con cui è stato disposto il sequestro preventivo delle quote della società R.M.B. s.r.l. in relazione al reato di cui agli artt. 110, 219, secondo comma, n. 1, 223, primo comma, in relazione all'art. 216, primo comma, n. 1, I. fall.. (capo 1 deVimputazione provvisoria), di cui agli artt. 110, 648- ter.1 cod pen. (capo 2 dell'imputazione provvisoria) e di cui agli artt. 219, secondo comma, n. 1 e 223, secondo comma, I. fall. (capo 3 dell'imputazione provvisoria). 1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, la R.M.B. s.r.I., amministrata di fatto da OS BA e di diritto da NC Amiri, qui non ricorrente, sarebbe uno schermo appositamente costituito per perpetrare fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione ai danni della Società Nazionale Scuole Riunite s.r.I., amministrata da OS BA, gravata da un'imponente esposizione debitoria e dichiarata fallita .t 19 giugno 2020. Si imputa alla ricorrente, in concorso con l'Amiri, di avere distratto il compendio di beni della Società Nazionale Scuole Riunite s.r.1, cedendo alla RMB s.r.l. un ramo di azienda della prima, destinato allo svolgimento dell'attività scolastica, dietro pattuizione formale del prezzo, peraltro inferiore al valore di mercato e non interamente corrisposto, con esonero per la cessionaria dei debiti della cedente. 2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce l'inosservanza/erronea applicazione dell'ad. 321 cod. proc. pen. in relazione all'ad. 216, primo comma, n. 1, I. fall., dolendosi che il Tribunale del riesame abbia ritenuto sussistente il fumus commissi delicti quanto alla condotta di cessione del ramo di azienda della Società Scuole Riunite s.r.l. alla R.M.B. s.r.I., sulla base della considerazione che il contratto di cessione prevedeva l'esclusione dal compendio, oggetto di cessione, dei debiti e crediti della cedente (salvo quelli derivanti da contratti di lavoro), senza, però, considerare che l'art. 2560 cod. civ. ha natura imperativa e che, quindi, la liberazione dai debiti dell'alienante opera nei soli rapporti interni tra cedente e cessionario. 3. Con il secondo motivo censura l'inosservanza/erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. quanto alla mancanza della motivazione in relazione alla sussistenza del periculum in mora, e lamenta l'omesso confronto con le censure svolte con la richiesta di riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni qui di seguito esposte. 2. Il primo motivo à inammissibile. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui «integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale;
né assume rilievo, al riguardo, il dettato dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ. in ordine alla responsabilità dell'acquirente rispetto ai pregressi debiti dell'azienda, costituendo tale garanzia un "post factum" della già consumata distrazione» (Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644-01; Sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013, Varacalli Rv. 255501-01). Il Tribunale ha fatto buon uso di tale principio e non è incorso quindi nei vizi dedotti in questa sede. A quest'ultimo proposito deve essere ricordato che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 3. Il secondo motivo è fondato. Premesso che la ricorrente non ha impugnato la declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame, nella parte in cui, nella mera qualità di socia, aveva invocato il dissequestro della società, colta nella sua conesistenza dei beni aziendali, le critiche vanno esaminate con riguardo al rigetto della richiesta avente ad oggetto le quote sociali di pertinenza della BA. Ora, il provvedimento in verifica è carente con riguardo alla sussistenza del ravvisato periculum in mora. 3.1. Deve premettersi che, a norma dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., occorre che sussista il "pericolo" che la "libera disponibilità" della "cosa pertinente al reato" sottoposta a sequestro "possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato". In linea con l'insegnamento reiteratamente imoartito dalla giurisprudenza di legittimità, «in tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrata, con ragionevole certezza, l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede» (ex multis, e da ultimo, Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M. Rv. 277173 - 01; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778 - 01). La Corte palermitana non ha fatto buon uso di tale principio in quanto con la stringata motivazione adottata si è limitata a ritenere ravvisabile il periculum nella necessità di «neutralizzare il rischio che, ancora nella disponibilità della res, le indagate possano protrarre le conseguenze dei reati in contestazione ovvero realizzare nuove condotte distratt ve con ulteriore pregiudizio creditori». Tale motivazione si appalesa apodittica mancando ogni concreta indicazione in ordine al pericolo concreto che la disponibilità delle quote in sequestro (e non dei beni aziendali per quanto sopra detto) possa aggravare o agevolare la realizzazione di altri reati. Il periculum viene individuato nell'astratta eventualità che la libera disponibilità della società sia strumentale rispetto all'agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie, ma tale possibilità non viene coordinata con i poteri specificamente e concretamente correlati alla disponibilità delle quote delle quali si discute. La sentenza, dunque, deve essere annullata con rinvio perché la Corte palermitana motivi in ordine alla sussistenza del concreto pericolo, al momento dell'adozione della misura cautelare reale e durante la sua vigenza, che la lioera disponibilità delle quote socialt nonostante il lungo tempo già trascorso dalla cessione del ramo di azienda senza che si siano verificati (per non essere stati neanche minimamente indicati) gli atti pregiudizievoli temuti, possa protrarre le conseguenze dei reati di cui all'imputazione provvisoria o agevolare la commissione di altri reati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. Così deciso il 17/3/2023
lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 26767 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 17/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. RI NC BA propone ricorso, articolando due motivi / avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'odierna ricorrente avverso il decreto reso dal Giudice per le indagini preliminar: del Tribunale di Palermo il 22 luglio 2022 con cui è stato disposto il sequestro preventivo delle quote della società R.M.B. s.r.l. in relazione al reato di cui agli artt. 110, 219, secondo comma, n. 1, 223, primo comma, in relazione all'art. 216, primo comma, n. 1, I. fall.. (capo 1 deVimputazione provvisoria), di cui agli artt. 110, 648- ter.1 cod pen. (capo 2 dell'imputazione provvisoria) e di cui agli artt. 219, secondo comma, n. 1 e 223, secondo comma, I. fall. (capo 3 dell'imputazione provvisoria). 1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, la R.M.B. s.r.I., amministrata di fatto da OS BA e di diritto da NC Amiri, qui non ricorrente, sarebbe uno schermo appositamente costituito per perpetrare fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione ai danni della Società Nazionale Scuole Riunite s.r.I., amministrata da OS BA, gravata da un'imponente esposizione debitoria e dichiarata fallita .t 19 giugno 2020. Si imputa alla ricorrente, in concorso con l'Amiri, di avere distratto il compendio di beni della Società Nazionale Scuole Riunite s.r.1, cedendo alla RMB s.r.l. un ramo di azienda della prima, destinato allo svolgimento dell'attività scolastica, dietro pattuizione formale del prezzo, peraltro inferiore al valore di mercato e non interamente corrisposto, con esonero per la cessionaria dei debiti della cedente. 2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce l'inosservanza/erronea applicazione dell'ad. 321 cod. proc. pen. in relazione all'ad. 216, primo comma, n. 1, I. fall., dolendosi che il Tribunale del riesame abbia ritenuto sussistente il fumus commissi delicti quanto alla condotta di cessione del ramo di azienda della Società Scuole Riunite s.r.l. alla R.M.B. s.r.I., sulla base della considerazione che il contratto di cessione prevedeva l'esclusione dal compendio, oggetto di cessione, dei debiti e crediti della cedente (salvo quelli derivanti da contratti di lavoro), senza, però, considerare che l'art. 2560 cod. civ. ha natura imperativa e che, quindi, la liberazione dai debiti dell'alienante opera nei soli rapporti interni tra cedente e cessionario. 3. Con il secondo motivo censura l'inosservanza/erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. quanto alla mancanza della motivazione in relazione alla sussistenza del periculum in mora, e lamenta l'omesso confronto con le censure svolte con la richiesta di riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni qui di seguito esposte. 2. Il primo motivo à inammissibile. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui «integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale;
né assume rilievo, al riguardo, il dettato dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ. in ordine alla responsabilità dell'acquirente rispetto ai pregressi debiti dell'azienda, costituendo tale garanzia un "post factum" della già consumata distrazione» (Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644-01; Sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013, Varacalli Rv. 255501-01). Il Tribunale ha fatto buon uso di tale principio e non è incorso quindi nei vizi dedotti in questa sede. A quest'ultimo proposito deve essere ricordato che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 3. Il secondo motivo è fondato. Premesso che la ricorrente non ha impugnato la declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame, nella parte in cui, nella mera qualità di socia, aveva invocato il dissequestro della società, colta nella sua conesistenza dei beni aziendali, le critiche vanno esaminate con riguardo al rigetto della richiesta avente ad oggetto le quote sociali di pertinenza della BA. Ora, il provvedimento in verifica è carente con riguardo alla sussistenza del ravvisato periculum in mora. 3.1. Deve premettersi che, a norma dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., occorre che sussista il "pericolo" che la "libera disponibilità" della "cosa pertinente al reato" sottoposta a sequestro "possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato". In linea con l'insegnamento reiteratamente imoartito dalla giurisprudenza di legittimità, «in tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrata, con ragionevole certezza, l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede» (ex multis, e da ultimo, Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M. Rv. 277173 - 01; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778 - 01). La Corte palermitana non ha fatto buon uso di tale principio in quanto con la stringata motivazione adottata si è limitata a ritenere ravvisabile il periculum nella necessità di «neutralizzare il rischio che, ancora nella disponibilità della res, le indagate possano protrarre le conseguenze dei reati in contestazione ovvero realizzare nuove condotte distratt ve con ulteriore pregiudizio creditori». Tale motivazione si appalesa apodittica mancando ogni concreta indicazione in ordine al pericolo concreto che la disponibilità delle quote in sequestro (e non dei beni aziendali per quanto sopra detto) possa aggravare o agevolare la realizzazione di altri reati. Il periculum viene individuato nell'astratta eventualità che la libera disponibilità della società sia strumentale rispetto all'agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie, ma tale possibilità non viene coordinata con i poteri specificamente e concretamente correlati alla disponibilità delle quote delle quali si discute. La sentenza, dunque, deve essere annullata con rinvio perché la Corte palermitana motivi in ordine alla sussistenza del concreto pericolo, al momento dell'adozione della misura cautelare reale e durante la sua vigenza, che la lioera disponibilità delle quote socialt nonostante il lungo tempo già trascorso dalla cessione del ramo di azienda senza che si siano verificati (per non essere stati neanche minimamente indicati) gli atti pregiudizievoli temuti, possa protrarre le conseguenze dei reati di cui all'imputazione provvisoria o agevolare la commissione di altri reati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. Così deciso il 17/3/2023