Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del tribunale che, all'esito del dibattimento, modificando una propria precedente ordinanza ritualmente emessa in fase di atti preliminari, ammetta una parte civile originariamente esclusa. (Fattispecie in cui il giudice aveva revocato l'ordinanza con cui aveva ritenuto che la costituzione di parte civile, effettuata nei confronti degli imputati in un procedimento, non potesse ritenersi automaticamente estesa anche agli imputati di un procedimento riunito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2013, n. 43748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43748 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 03/10/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2108
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 2749/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR GI nato il [...];
avverso la sentenza del 17/04/2012 della Corte di Appello di Salerno;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Roberto Aniello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni a favore del Ministero per le Politiche agricole e Forestali;
udito il difensore avv.to Benedetto De Maio Vittorio per TR che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'avv.to Carlo Rispoli per la Regione Campania.
FATTO
1. Con sentenza del 17/04/2012, la Corte di Appello di Salerno, dichiarava non doversi procedere, fra gli altri, nei confronti di TR LI per il delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione. Confermava le statuizioni civili disposte nella sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato al risarcimento dei danni a favore della parte civile Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 78 cod. proc. pen. per non avere la Corte territoriale, nonostante il motivo di gravame, escluso dal processo la parte civile Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.
Il ricorrente, in proposito, ha premesso i seguenti fatti:
- all'udienza del 17/04/2008, davanti al Tribunale di Salerno veniva chiamato il processo n 264/2008 R.g. nel quale erano imputati, LI LU, AR IE, AN TA La LV e IN IT: nell'ambito del suddetto procedimento si costituiva parte civile il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali. Peraltro, avendo il Tribunale rilevato un'omessa notifica, ne disponeva la citazione e fissava nuova udienza al 12/06/2008;
- contemporaneamente, all'udienza del 12/06/2008, sempre davanti allo stesso tribunale, veniva chiamato il processo n 658/2008 R.g. nel quale era imputato il TR;
- nel corso dell'udienza del 12/06/2008, il Tribunale disponeva la riunione dei due procedimenti e, su eccezione della difesa del TR che si era opposta alla costituzione della p.c. Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, pronunciava la seguente ordinanza: "ammette la costituzione di parte civile della Regione Campania, in relazione a tutti gli odierni imputati, nonché la costituzione del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, precisando che, in tal caso, la costituzione deve ritenersi limitata a tutti gli imputati ad eccezione di TR LI in quanto l'atto di costituzione fa riferimento solo al procedimento a carico del LI più altri e non anche, come nel caso della regione, nei confronti di TR LI";
- all'esito del dibattimento, all'udienza del 02/04/2009, il Tribunale pronunciava la seguente ordinanza: "il giudice, in via preliminare, ad integrazione dell'ordinanza di ammissione della p.c. del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali di cui all'udienza del 12/06/2008, precisa che la stessa deve intendersi riferita a tutti gli imputati, posto che la dichiarazione di costituzione di parte civile interveniva dopo la dichiarazione di riunione dei due processi per cui non era necessaria una indicazione nominativa degli imputati avendo la difesa di P.c. fatto riferimento al processo LI + altri, riferendosi in tal modo a tutti gli imputati coinvolti nell'imputazione in relazione alla quale è avvenuta la costituzione di parte civile". Il ricorrente, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato le disposizioni in ordine alla parte civile Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, sostenendo, da una parte, che la Corte aveva omesso di motivare sullo specifico motivo di doglianza dedotto e, dall'altra, che l'ordinanza con la quale il tribunale, in data 02/04/2009, aveva riammesso la p.c. Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, già esclusa con ordinanza del 12/06/2008, doveva ritenersi abnorme alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale, appunto, la revoca dell'ordinanza di esclusione della parte civile, è un atto abnorme.
DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. L'errore in cui è incorso il Tribunale con la revoca dell'ordinanza di inammissibilità della costituzione di parte civile del Ministero, è duplice.
Il primo, perché, essendosi il Ministero costituito solo nel procedimento n 264/2008 R.g. a carico di LI + altri, la costituzione di p.c. doveva intendersi limitata solo ed esclusivamente a quegli imputati e non anche al TR che in quel procedimento non figurava come imputato. Ai fini della costituzione della p.c., poi, la riunione del procedimento a carico del TR, non comportò ne' poteva comportare una illegittima ed anomala "estensione" de facto dell'originaria costituzione anche a carico del nuovo e diverso imputato tenuto conto delle rigide formalità previste per la costituzione della p.c..
Il secondo errore, di natura concettuale, è, poi, quello di aver revocato di fatto l'esclusione prima pronunciata: sul punto, il Tribunale ha pronunciato un'ordinanza abnorme in quanto, come statuito da questa corte, il cui principio di diritto va qui ribadito, è affetta dalla suddetta patologia il provvedimento del Tribunale di revoca dell'ordinanza dibattimentale con cui si dichiarava inammissibile l'istanza di costituzione di parte civile, in ragione del principio generale dell'impugnabilità delle ordinanze dibattimentali soltanto unitamente alla sentenza e in considerazione del fatto che, comunque, al danneggiato non è impedito di esercitare l'azione on sede civile: Cass. 6633/2009 riv. 242728. Da quanto detto, consegue, quindi, l'accoglimento del ricorso. Nessuna statuizione va pronunciata nei confronti della Regione Campania in quanto, nessuna domanda è stata proposta dall'imputato con il presente ricorso anche perché, nei giudizi di merito, nulla era stato disposto nei confronti dell'imputato a favore della Regione Campania.
P.Q.M.
ANNULLA Senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili in favore del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che elimina;
DICHIARA Non luogo a provvedere nei confronti della parte civile Regione Campania.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2013