Sentenza 11 ottobre 2011
Massime • 1
Nel falso ideologico in atto pubblico il bene tutelato è quello dell'affidamento nella corrispondenza al vero della informazione che l'atto contiene, secondo il significato comunemente dato alle espressioni utilizzate in quel determinato contesto. (Fattispecie di concessione edilizia attestante un "visto" nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali a fronte di avvenuto rilascio dello stesso per un progetto diverso da quello per il quale la concessione era stata adottata).
Commentario • 1
- 1. Falso innocuo: Non è punibile la falsa attestazione irrilevante ai fini del significato dell'atto.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 giugno 2022
Con la pronuncia in argomento, il Tribunale di Campobasso ha affermato che ricorre il c.d. falso innocuo nell'ipotesi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati. Tribunale Campobasso, 23/03/2022, (ud. 09/03/2022, dep. 23/03/2022), n.141 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto del Gup presso il Tribunale di Campobasso del 24.6.2019 è stato disposto il giudizio nei confronti di Di Ma. Mi., quale Responsabile del procedimento (RUP), Ia. Gi., in qualità di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2011, n. 37081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37081 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2011 |
Testo completo
81 37 0 8 1 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 11/10/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
UMBERTO GIORDANO Dott. N. 1097/2011Presidente
MASSIMO VECCHIO
- Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 12537/2011 Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
- Consigliere - Dott.
Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) CU SA EP N. IL 20/12/1959
avverso la sentenza n. 2295/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinse che ha concluso per l'inc u mbre del ricono
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Con sentenza in data 26.1.2011 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Milano del 17.2.2009 con la quale GL RE IU era stato condannato alla pena di un anno e mesi otto di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, per il delitto di cui agli artt. 110, 476 e 479 c.p. perché, in concorso con AR
NN, nella qualità di benificiari, e con il defunto funzionario comunale geometra Domenico
Vassallo, in qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Altofonte, formavano la concessione edilizia n. 9 del 2003, nella quale si attestava falsamente l'esistenza del nulla osta della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali della Regione Siciliana sul progetto assentito, mentre su tale progetto la medesima soprintendenza aveva espresso parere contrario con nota prot. N. 0039/N dell'8.1.2003. Concessione edilizia rilasciata in Altofonte il
28.7.2003.
La Corte territoriale ha ricostruito, sulla base della documentazione acquisita agli atti, i seguenti passaggi che chiariscono la vicenda.
In data 6.11.2001 AR NN aveva presentato al Comune di Altofonte una richiesta di concessione edilizia per demolire e ricostruire un caseggiato rurale denominato "Case Di Bella".
In data 18.12.2001 la Commissione Edilizia aveva espresso parere favorevole al progetto e
I'Ufficio Tecnico Comunale aveva richiesto alla AR, per il rilascio della concessione edilizia, anche il nulla osta della Soprintendenza dei Beni Culturali e ambientali.
In data 3.8.2002 la proprietà del suddetto caseggiato era stata ceduta a GL RE
IU.
In data 8.1.2003 la suddetta Soprintendenza aveva espresso parere contrario al progetto di demolizione e ricostruzione presentato con la richiesta del 6.11.2001.
In data 7.2.2003 era stato presentato alla Soprintendenza un nuovo progetto, con differenze sostanziali rispetto al progetto originario.
In data 23.6.2003 la Soprintendenza, ritenute adeguate le modifiche, aveva concesso il richiesto nulla osta.
In data 14.7.2003 il GL aveva chiesto al Comune di Altofonte che la concessione edilizia relativo al progetto approvato dalla Commissione Edilizia il 18.12.2001 venisse rilasciata a suo nome, in quanto nuovo proprietario dell'immobile.
In data 28.7.2003 il Comune di Altofonte, nella persona del responsabile dell'U.T.C. geometra
Vassallo, rilasciava la concessione edilizia, nella quale si dava atto nelle premesse, tra l'altro, di aver visto "il nulla osta della Soprintendenza....reso ai sensi del D.L. 490/99 prot.
Nr. 4651/N del 23.6.2003, con le condizioni segnate in rosso nel progetto allegato” e la concessione veniva concessa al GL sul progetto approvato dalla Commissione Edilizia nella seduta del 18.12.2001, alla condizione che la costruzione venisse eseguita conformemente al progetto approvato dalla commissione edilizia e con le prescrizioni della
1 NG Soprintendenza, segnate in rosso nel progetto allegato al nulla osta sopra citato. :
Secondo la Corte d'appello la concessione edilizia conteneva la falsa attestazione dell'avvenuto rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza dell'attuazione di opere come indicate nel progetto presentato da AR NN in data 6.11.2001 e approvato dalla Commissione
Edilizia.
Dalle prove raccolte era emerso, secondo i giudici di merito, che a curare la suddetta pratica ed ad interagire con i funzionari del Comune era stato il solo GL, dal momento (agosto
2002) in cui era divenuto proprietario dell'immobile e, quindi, è stata affermata la sua responsabilità per il falso contestato, in concorso con il tecnico comunale, tenendo conto anche del fatto che era il titolare dell'impresa che poi aveva eseguito i lavori in difformità da quanto approvato dalla Soprintendenza.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento per carenza di motivazione.
Non era contestabile, secondo il ricorrente, che il contenuto del nulla osta rilasciato dalla
Soprintendenza in data 23.6.2003 avesse un contenuto diverso da quanto la concessione edilizia faceva intendere.
Il punto in contestazione, già sottoposto alla Corte distrettuale con i motivi di appello, era invece l'inesistenza di una qualsivoglia falsa attestazione, poiché nelle premesse della concessione edilizia ci si era limitati a dare per visto un nulla osta effettivamente esistente, senza affatto specificare che lo stesso avesse per oggetto lo stesso progetto assentito dal
Comune.
Anzi, nella concessione edilizia si era anche specificato che l'autorità preposta aveva dettato delle prescrizioni segnate in rosso nel progetto allegato.
Su questo punto, secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata non aveva fornito alcuna calzante risposta ai motivi di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Nel falso ideologico in atto pubblico il bene tutelato è quello dell'affidamento che chi prende cognizione dell'atto fa della corrispondenza al vero della informazione che l'atto contiene, secondo il significato comunemente dato alle espressioni utilizzate in quel determinato contesto (V. Sez 5 sent. N. 9950 del 23.9.1996, Rv. 206148).
Non vi è dubbio che nel contesto della concessione edilizia di cui trattasi, riguardante il progetto approvato dalla Commissione Edilizia nella seduta del 18.12.2001, l'aver affermato nelle premesse che era stato "visto" il nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali della Regione Siciliana sta a significare che il suddetto progetto era stato approvato dalla Soprintendenza, mentre è pacifico che la predetta aveva negato il nulla osta all'originario progetto (per il quale è stata rilasciata la concessione edilizia) e l'aveva invece rilasciato per un 2 ye progetto sostanzialmente diverso dal primo. ±
Correttamente, quindi, la Corte di appello ha ritenuto che la concessione edilizia, secondo il significato comunemente dato alle espressioni utilizzate in questo atto, contenesse la falsa attestazione dell'avvenuto rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza dell'attuazione di opere come indicate nell'originario progetto presentato da AR NN.
Peraltro, è lo stesso ricorrente che riconosce nei motivi di ricorso che il contenuto del nulla osta della Soprintendenza in data 23.6.2003 aveva un contenuto diverso da quanto la concessione edilizia lasciava intendere.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa
Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 11 ottobre 2011
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luigi Pietro Caiazzo Umberto Giordano
мисектро DEPOSITATA
IN CANCELLENA
14 OTT. 2011
IL CANCELLIERE
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