Sentenza 20 maggio 1998
Massime • 2
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, comma secondo, cod. pen. mil. pace, nella parte in cui non prevede come obbligatoria la motivazione della richiesta di procedimento del Comandante del corpo, in quanto, da un lato, la discrezionalità nell'applicazione della legge non può dar luogo a disparità di trattamento apprezzabili sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, ma, al più, a mere disparità di fatto, in sè inidonee a determinare una incostituzionalità della norma, e, dall'altro, quanto all'imparzialità e al buon andamento dell'amministrazione, la disciplina legislativa non appare arbitraria.
In tema di reati militari, la richiesta del Comandante di corpo, necessaria ai fini della procedibilità di reati per i quali il codice penale militare di pace stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, è subordinata soltanto ai requisiti espressamente richiesti dalla legge penale sostanziale e processuale (sottoscrizione dell'autorità competente; presentazione al P.M. entro un mese dal giorno in cui la detta autorità ebbe notizia del fatto). Pertanto, pur trattandosi di atto soggettivamente amministrativo, in quanto proveniente da un organo della pubblica amministrazione, la richiesta in questione, inserita nell'"iter" del processo penale necessariamente sfociante nella valutazione giurisdizionale non solo della sussistenza e attribuzione del fatto oggetto della richiesta, ma anche della ritualità di tutta la relativa attività procedimentale, non può definirsi come atto oggettivamente amministrativo, bensì come vero e proprio atto processuale, con la conseguenza che ad esso non è applicabile l'obbligo di motivazione imposto dal legislatore per tutti gli atti amministrativi direttamente incidenti su interessi sostanziali del soggetto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/1998, n. 9313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9313 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 20/05/98
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons. Relatore N. 607
3. " Emilio GIRONI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Angelo VANCHERI Consigliere N. 8112/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte Militare di Appello nel procedimento penale a carico di:
1) DI ZI LE, n. 25.5.1975 a Formia;
2) AN IU, n.
1.4.1975 a Civitavecchia,
avverso la sentenza in data 26.11.1997 della Corte Militare di Appello Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vittorio GARINO che ha concluso per la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale;
l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Sezione distaccata in Napoli della Corte Militare di Appello
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 26.11.1997 la Corte Militare di Appello, riformando la condanna inflitta dal Tribunale Militare di Cagliari a DI ZI LE e AN IU per concorso in lesione personale lievissima in danno di un commilitone (art. 223, co. 2, C.P.M.P.), dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per mancanza di valida richiesta di procedimento. La richiesta formulata dal Comandante di corpo era infatti immotivata e quindi, ad avviso della Corte Militare, doveva essere disapplicata, trattandosi di atto amministrativo illegittimo che nessuna valutazione esprimeva in ordine all'interesse pubblico cui l'atto stesso è finalizzato (tanto più in presenza di un fatto di modesta entità e non constando alcuna pretesa punitiva della persona offesa).
Il Procuratore Generale presso la Corte Militare ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge (art. 260, co. 2, C.P.M.P.) poiché la richiesta del Comandante di corpo, atto soggettivamente amministrativo ma irrevocabile e destinato ad operare nel processo, è svincolato da qualsiasi obbligo motivazionale. Con memoria depositata il 14.5.1998 il AN, evidenziando il pregiudizio derivante dalla pendenza penale, nell'aderire alle argomentazioni espresse nella sentenza impugnata denuncia, in caso di difforme interpretazione di questa Corte, l'illegittimità costituzionale dell'art. 260 C.P.M.P. nella parte in cui non prevede l'obbligo di motivazione della richiesta del Comandante di corpo per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto darebbe luogo ad un arbitrario e insindacabile potere della persona investita del comando di attivare l'azione penale.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, con il quale la sentenza impugnata si pone in consapevole contrasto, la richiesta del Comandante di corpo, necessaria ai fini della procedibilità di reati per i quali il codice penale militare di pace stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, è subordinata soltanto ai requisiti espressamente richiesti dalla legge penale sostanziale e processuale (sottoscrizione dell'autorità competente;
presentazione al P.M. entro un mese dal giorno in cui la detta autorità ebbe notizia del fatto). Pertanto, pur trattandosi di atto soggettivamente amministrativo in quanto proveniente da un organo della pubblica amministrazione, la richiesta in questione, inserita nell'"iter" del processo penale necessariamente sfociante nella valutazione giurisdizionale non solo della sussistenza e attribuzione del fatto oggetto della richiesta, ma anche della ritualità di tutta la relativa attività procedimentale, non può definirsi come atto oggettivamente amministrativo, bensi come vero e proprio atto processuale, con la conseguenza che ad esso non è applicabile l'obbligo di motivazione imposto dal legislatore per tutti gli atti amministrativi direttamente incidenti su interessi sostanziali del soggetto (Cass., Sez. I, dep. 3.2.1997, P.G.Mil. in proc. Gargiulo).
Tale linea interpretativa è perfettamente conforme alla "ratio" dell'istituto e non contrasta con i principi sanciti dalla Costituzione. È stato ripetutamente evidenziato in proposito che il diritto penale militare non prevede la querela, in quanto nei reati militari è sempre insita una offesa alla disciplina ed al servizio e, quindi, un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse meramente privato, caratteristico della querela;
che, su questo presupposto, si è preferito attribuire al Comandante di corpo una facoltà di scelta fra la (sola) adozione di provvedimenti di carattere disciplinare (comunque doverosa) ed il ricorso (anche) all'ordinaria azione penale, per la considerazione che vi sono dei casi in cui, di fronte alla scarsa gravità dell'illecito, l'esercizio incondizionato dell'azione penale potrebbe recare un pregiudizio ulteriore (sul piano del morale e della coesione interna o dell'immagine esterna dell'istituzione militare) rispetto a quello prodotto dal reato (cfr. Corte Cost., sent. 20.2 - 6.3.1975 n. 42; 14 - 22.7.1976 n. 189; ord. 12.11.1987 n. 397). In altre parole, il Comandante di corpo è portatore dei valori e del prestigio della collettività militare nelle sue singole articolazioni e perciò la sua valutazione è necessariamente interna, sintetica e non vincolata, ne' deve essere resa esplicita attraverso una motivazione che bilanci le varie possibilità offertegli dalla legge, come vorrebbe la sentenza impugnata;
ciò in coerenza con la funzione dell'istituto il quale, da un lato, si sovrappone, escludendola, alla querela prevista dal diritto penale comune (che, come atto privato, opera indipendentemente dai motivi che hanno determinato il soggetto) e dall'altro rientra nella generale categoria delle richieste di procedimento di competenza di autorità amministrative di cui all'art. 342 C.P.P., caratterizzate da un'ampia e non vincolata discrezionalità politico-amministrativa (cfr., ad es., Cass., Sez. I, dep. 23.5.1994, Giraldi). Tale ricostruzione del quadro normativo è confermata dalla concreta disciplina dell'istituto, caratterizzata dall'irrevocabilità della richiesta (art. 129 C.P.) e dalla mancanza (incompatibile con la pretesa natura di atto oggettivamente amministrativo) di qualsiasi forma di autotutela dell'amministrazione e di possibilità di reclamo da parte dell'interessato. Lo stesso sindacato del giudice penale si limita, nei termini prima accennati, alla competenza del richiedente, ai requisiti formali ed alla rituale e tempestiva presentazione dell'atto, non consentendone la disapplicazione per altri motivi, come ad esempio la mancata astensione in presenza di un interesse personale dell'autore della richiesta: è per questo motivo che si è reso necessario l'intervento (altrimenti superfluo) della Corte Costituzionale (sent. 18.12.1991 n. 449) per escludere (riservandola al comando superiore) la competenza del Comandante di corpo quando questi sia persona offesa dal reato.
Al di fuori di questo unico intervento la Corte Costituzionale, ripetutamente chiamata a decidere sulla legittimità dell'art. 260, co. 2, C.P.M.P. come sopra interpretato, lo ha costantemente ritenuto conforme alla Legge fondamentale;
per quanto riguarda, in particolare, i parametri di cui agli artt. 3 e 97, in questa sede invocati nella memoria del AN, ha osservato che la discrezionalità nell'applicazione della legge non può dar luogo a disparità di trattamento apprezzabili sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza ma, tutt'al più, a mere disparità di fatto in sè inidonee a determinare una incostituzionalità del precetto (cfr., oltre alle già citate n. 43/1975 e 189/1976, sent. 3 - 18.6.1982 n. 114; ord. 14.7.1967 n. 177) e che, quanto all'imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, la disciplina legislativa non appare arbitraria (ord. 10.5.1978 n. 60; 25.6.1981 n. 112). È da notare che, sebbene talune delle ricordate decisioni investano altri aspetti qui non direttamente rilevanti, almeno l'ord. n. 60/1978 motiva esplicitamente in ordine alla denunciata attribuzione al Comandante di corpo di "un potere svincolato da qualsiasi controllo" (questione dichiarata manifestamente infondata, identica a quella qui sollevata).
Rilevata perciò la manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte Militare (da individuare nella più prossima, distaccata in Napoli) per nuovo giudizio, osservato il principio di diritto prima enunciato circa i limiti del sindacato del giudice penale sulla validità della richiesta del Comandante di corpo.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dedotta da AN IU;
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte Militare di Appello - Sezione distaccata in Napoli.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 1998