Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/1998, n. 9313
CASS
Sentenza 20 maggio 1998

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È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, comma secondo, cod. pen. mil. pace, nella parte in cui non prevede come obbligatoria la motivazione della richiesta di procedimento del Comandante del corpo, in quanto, da un lato, la discrezionalità nell'applicazione della legge non può dar luogo a disparità di trattamento apprezzabili sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, ma, al più, a mere disparità di fatto, in sè inidonee a determinare una incostituzionalità della norma, e, dall'altro, quanto all'imparzialità e al buon andamento dell'amministrazione, la disciplina legislativa non appare arbitraria.

In tema di reati militari, la richiesta del Comandante di corpo, necessaria ai fini della procedibilità di reati per i quali il codice penale militare di pace stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, è subordinata soltanto ai requisiti espressamente richiesti dalla legge penale sostanziale e processuale (sottoscrizione dell'autorità competente; presentazione al P.M. entro un mese dal giorno in cui la detta autorità ebbe notizia del fatto). Pertanto, pur trattandosi di atto soggettivamente amministrativo, in quanto proveniente da un organo della pubblica amministrazione, la richiesta in questione, inserita nell'"iter" del processo penale necessariamente sfociante nella valutazione giurisdizionale non solo della sussistenza e attribuzione del fatto oggetto della richiesta, ma anche della ritualità di tutta la relativa attività procedimentale, non può definirsi come atto oggettivamente amministrativo, bensì come vero e proprio atto processuale, con la conseguenza che ad esso non è applicabile l'obbligo di motivazione imposto dal legislatore per tutti gli atti amministrativi direttamente incidenti su interessi sostanziali del soggetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/1998, n. 9313
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9313
    Data del deposito : 20 maggio 1998

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