Sentenza 22 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2002, n. 9139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9139 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2002 |
Testo completo
AULA "09 1 3 9 / 0 2 515/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.n. 00284/2000 Dott. Michele DE LUCA Consigliere R.G.n. 02750/2000 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron..24800 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 26.03.2002 da CO. CE. MER. S.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., ing. Alberto Bustini, rapp.to e difeso dall'avv. Marcello Marcuccio, del Foro di Lecce, con il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Luigi Boccherini, n. 31, presso lo studio dell'avv. Marcello Marcuccio, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
AN RO rapp.to e difeso dall'avv. Cósimo Luperto, del Foro di Lecce, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Oderisi da Gubbio, n. 214, presso Remo Colaci, giusta procura speciale a margine del controricorso, 1324 1
- controricorrente -
e sul ricorso proposto da RO AN O rapp.to e difeso dall'avv. Cosimo Luperto, del Foro di Lecce, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Oderisi da Gubbio, n. 214, presso Remo Colaci, giusta procura speciale a margine del controricorso, - ricorrente incidentale -
contro
CO. CE. MER. S.p.a. - intimata avverso il ricorso incidentale - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce n. 02466/1999 del 05/27.10.1999, R.G. n. 00418/99, notificata il 10 novembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per la estinzione del giudizio per effetto di intervenuta rinunzia. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata. il Tribunale di Lecce rigettava l'appello principale proposto dalla CO. CE. MER. S.p.a. (in appresso OC) e l'appello incidentale proposto da AN ER avverso la sentenza del Pretore di Lecce, sezione distaccata di Galatina;
spese del grado compensate. Il Pretore, a sua volta, riuniti i giudizi, aveva annullato il licenziamento per riduzione di personale intimato dalla OC al ER in data 30 gennaio 1995, con condanna della OC alla reintegrazione del dipendente e al risarcimento del danno in suo favore ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, e aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla precedente domanda proposta sempre dal ER contro la OC per impugnativa di altro licenziamento per riduzione di personale intimatogli il 31 gennaio 1994 e revocato dalla h 2 società il 14 aprile 1994, con collocazione del ER in cassa integrazione guadagni straordinaria. Osservava il Tribunale: complete, ancorché sintetiche, erano le argomentazioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio, tant'è che, come risultava dagli atti, le parti erano ben consapevoli delle questioni in discussione;
il mancato rispetto della contestualità prevista dall'art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991, non comportava la inefficacia del licenziamento secondo la tesi, contrastata anche nella giurisprudenza di legittimità, di cui alla sentenza di questa Corte del 22 marzo 1999, n. 02701; la questione relativa alla scelta del ER fra i lavoratori da licenziare era assorbita;
la richiesta, nell'appello incidentale, della declaratoria delle ulteriori violazioni delle disposizioni della legge n. 223 del 1991, era inammissibile per carenza di interesse non apportando l'eventuale accoglimento alcuna modifica sostanziale della decisione del Tribunale;
la ulteriore richiesta, nell'appello incidentale, del risarcimento danni per illegittimità del primo licenziamento era infondata;
dalla documentazione agli atti risultava che la OC aveva revocato il licenziamento ex nunc, e quindi fatte salve tutte le obbligazioni riconnesse al rapporto di lavoro da considerarsi a tutti gli effetti in vita, sicché al ER non residuavano danni risarcibili ex art. 18 della legge n. 300 del 1970; la soccombenza reciproca e le incertezze giurisprudenziali in subiecta materia deponevano per la corretta regolamentazione delle spese del primo grado, dichiarate interamente compensate tra le parti, e giustificavano, a loro volta, la compensazione anche delle spese del secondo grado. Ricorre per la cassazione della predetta sentenza la CO. CE. MER. S.p.a. affidandosi ad unico motivo di censura. Il ER si è costituito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi di censura. La CO. CE. MER. S.p.a. non si è costituita avverso il ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza. 3 Con il ricorso principale la CO. CE. MER. S.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la tesi opposta a quella sostenuta nella sentenza impugnata in relazione agli effetti sul licenziamento intimato allorché risultano tardivamente inviati agli uffici amministrativi i dati inerenti i lavoratori da licenziare e i criteri di scelta in concreto applicati, doveva ritenersi quella corretta;
in realtà, le dette comunicazioni, da inviarsi contestualmente al recesso per iscritto per i lavoratori licenziati, agli uffici amministrativi con i dati richiesti dalla legge dovevano ritenersi finalizzate alla compilazione delle liste di mobilità per i benefici in favore dei relativi soggetti in esse iscritti;
di fatto, al momento in cui le dette comunicazioni avrebbero dovuto intervenire, la procedura di licenziamento doveva ritenersi sostanzialmente esaurita, con l'assicurazione di ogni garanzia che l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice di appello intendeva assicurare;
indicativo era il fatto che nessun termine era stato previsto dalla legge per l'invio dell'elenco dei lavoratori in mobilità e nessuna sanzione specifica era prevista per il semplice ritardo;
la sanzione dell'inefficacia del licenziamento prevista per la violazione delle procedure richiamate dall'art. 4, comma 12, non poteva riguardare l'inosservanza delle prescrizioni del comma 9 dell'art. 9, perché queste ultime previste per un momento successivo all'esaurimento delle procedure stesse, che nella specie erano state tutte regolarmente rispettate. Con il primo motivo di ricorso incidentale ER AN denuncia violazione degli artt. 4, commi 3, 6 e 7, della legge n. 223 del 1991, 8, comma 3, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché carenza ed omissione di motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la OC non aveva provveduto alla comunicazione dei motivi della situazione di eccedenza del personale, dei fatti ostativi a misure di rimedio, della possibile collocazione aziendale del personale eccedente, dei profili professionali del personale, dei tempi di attuazione del programma di mobilità e delle flative misure programmate per fronteggiarne le conseguenze;
l'intera procedura ex art. 4 della legge n. 223 era stata violata negli adempimenti via via previsti e 4 Я disciplinati ed era quindi totalmente invalida;
di tanto doveva darsi atto a sostegno del pur statuito annullamento del licenziamento. Con il secondo motivo di ricorso incidentale ER AN denuncia ancora violazione degli artt. 4, commi 3, 6, 7, 9 e 12, e 24 della legge n. 223 del 1991, 18 della legge n. 300 del 1970, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., con riferimento al licenziamento intimato il 31 gennaio 1994: la violazione della intera procedura come rilevata nel motivo che precede travolgeva anche il primo licenziamento;
né alla revoca del detto licenziamento poteva ricondursi la “abrogazione” delle ulteriori sanzioni in ordne alla responsabilità del licenziamento illegittimo, nullo e/o inefficace, per il quale esso ER andava risarcito quanto meno con le minime cinque mensilità di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970; né la sentenza impugnata aveva dato in qualche modo contezza del rigetto della domanda risarcitoria. Con il terzo motivo di ricorso incidentale ER AN denuncia violazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il principio della soccombenza doveva informare il provvedimento della regolazione delle spese dei giudizi di merito;
la diversa decisione della loro compensazione non era in alcun modo giustificata. Va preliminarmente esaminato l'atto di rinunzia al ricorso per cassazione, fatto pervenire, e regolarmente depositato e allegato agli atti in data 21 marzo 2002, dagli avv.ti Marcello Marcuccio e Cosimo Luperto rispettivamente per conto della OC e del ER. In detto atto i difensori delle parti costituiti nel presente giudizio dichiarano, per la società, “di rinunziare, come rinunzia, all'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro n. 2466/99 del 05.10/27.10.1999 con integrale - compensazione di spese del giudizio di cassazione”, e per il ER di accettare “la rinunzia come sopra formulata dalla Co.Ce.Mer. s.p.a., e nel contempo, rinunzia al ricorso incidentale proposto nell'interesse del ER con atto del 20.1.2000, notificato il 21 successivo". La formulazione delle rispettive rinunzie, ivi comprese la contestualità di esse e la contemporanea e sottoscritta richiesta di compensazione delle spese del giudizio di cassazione, rende irrilevante la mancata accettazione da parte della OC della rinunzia 5 al ricorso incidentale, per il quale, pertanto, manca qualsiasi interesse per un suo eventuale esame. Segue, pertanto, la dichiarazione della estinzione del giudizio di cassazione, e di non doversi provvedere in ordine alle spese ad esso relative.
P. Q. M.
riunisce i ricorsi, dichiara estinto il giudizio di cassazione e di la Corte non doversi provvedere in ordine alle spese ad esso relative. Così deciso in Roma il 26 marzo 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovanuityapparella Vincenzo Mileo Vincenzo Mi IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 22 GIU. 2002 IL CANCELLIERE 6