CASS
Sentenza 6 novembre 2023
Sentenza 6 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2023, n. 44377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44377 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN OR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 44377 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 19/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha • rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di AN TO in relazione alla privazione della libertà subaa, nella forma della custodia cautelare in carcere, dal 15 novembre 2004 al 3 marzo 2005 e, nella forma degli arresti domiciliari, sino al 14 maggio 2005 in relazione a un procedimento nel quale era indagato per i diritti di usura ai danni di CU IO e CA CO ed estorsione ai danni di quest'ultimo. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione NO NN, quale erede del defunto AN TO, censurando l'ordinanza per: 1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;
2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, violazione dell'art.192 cod. proc. pen. relativamente ai criteri generali che presiedono alla valutazione della prova;
3) violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. che impone l'obbligo motivazionale, trattandosi di motivazione apparente;
4) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità relativamente alle fonti di prova per dimostrare la sussistenza di colpa grave o dolo;
5) violazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., che prevede l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita in caso di sentenza assolutoria qualora l'istante non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave;
6) violazione dell'art.111 Cost. che prevede il cosiddetto giusto processo relativamente alle prove illegittimamente acquisite in violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. Sebbene nella rubrica vengano indicati sei motivi di ricorso, l'atto di impugnazione contiene un'unica censura consistente nel ritenere illegittimo l'aver fondato la pronuncia su prove inutilizzabili in quanto relative ad atti di indagine. La difesa ritiene che gli atti di indagine utilizzati dal giudice della riparazione fossero in realtà inutilizzabili in quanto il AN non aveva optato per il giudizio abbreviato ma per il rito ordinario, per cui si sarebbero dovute valutare le sole risultanze probatorie richiamate nelle sentenze di primo e secondo grado acquisite al procedimento nella fase dibattimentale. La circostanza che i giudici di merito siano pervenuti all'assoluzione dimostra il ribaltamento degli esiti dell'indagine nella fase dibattimentale, segnatamente l'inattendibilità delle fonti testimoniali. Inoltre, nell'interrogatorio di garanzia e nell'esame in sede di istruttoria dibattimentale il AN non aveva ammesso di aver dato prestiti a usura ma aveva solo precisato di aver fatto dei prestiti leciti finalizzati a investimenti immobiliari con la stessa parte offesa CA CO, che a sua volta l'aveva truffato. La Corte di appello aveva conferito la patente di assoluta inaffidabilità alla fonte 2 testimoniale CA CO. Il AN, sin dall'interrogatorio di garanzia del 23 novembre 2004, aveva chiarito la propria posizione processuale riferendo di aver fatto dei semplici prestiti leciti a CU IO, con il quale vi era un rapporto di amicizia e lavorativo, in quanto quest'ultimo gli aveva ristrutturato la casa di Catanzaro;
lavori pagati con un prestito avuto dalla sorella AN NNmaria. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia il AN aveva precisato di aver consegnato nell'anno 2003-2004 la somma di 100.000 euro in contanti al CA per consentirgli di ultimare delle villette a schiera con l'accordo che quando CA le avesse vendute gli avrebbe restituito quanto prestatogli oltre a un profitto pari a circa 17.000 euro e, a garanzia di tale operazione, CA gli aveva proposto la sottoscrizione di un preliminare di vendita di due appartamenti siti in Lamezia Terme di cui al contratto del 28 maggio 2004 sottoscritto da entrambi. Il giudice della riparazione, confrontandosi soltanto con le risultanze investigative poste a base del titolo cautelare e pretermettendo totalmente tutte le risultanze decisive liberatorie privilegiate nelle sentenze definitive di proscioglimento, si sono sottratti al minimo obbligo motivazionale con riguardo alla condotta gravemente colposa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria tempestivamente depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IIN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Punto centrale del ricorso è l'individuazione delle emergenze istruttorie sulle quali il giudice della riparazione possa fondare la sua decisione. Secondo la difesa, il giudice della riparazione non avrebbe potuto valutare gli elementi istruttori assunti nella fase delle indagini preliminari in quanto, nel giudizio di cognizione, l'imputato non aveva optato per il rito abbreviato. Ma, censurando l'ordinanza impugnata per aver esaminato e valutato il compendio istruttorio acquisito nella fase delle indagini preliminari anziché le prove assunte in dibattimento, la difesa sembra ignorare che, secondo principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, vi sia totale autonomia tra giudizio penale e giudizio 3 per l'equa riparazione, anche perchè essi attingono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti, pur se fondate sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto a un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto diversi. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente e a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E pacifico (ex multis, Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. e al fine della valutazione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili e in ogni modo emergenti dagli atti, ivi inclusi gli atti che nel giudizio di cognizione siano risultati «fisiologicamente» inutilizzabili (Sez. 4, n. 24935 del 29/01/2019, Arcuri, Rv. 276336 - 01; Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238 - 01; Sez. 4, n. 49771 del 17/10/2013, Palma, Rv. 257651 - 01), al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alti, mendacio) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. 3. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano elementi che portano al rigetto della richiesta di indennizzo, ovvero il comportamento dell'odierno ricorrente„ antecedente e/o concomitante all'esecuzione della misura cautelare, che ha dato causa alla indebita privazione della libertà e al mantenimento di tale condizione restrittiva. Il giudice della riparazione, in particolare, ha ritenuto insussistenti i presupposti per dar luogo al chiesto indennizzo sulla base del comportamento tenuto dal AN come emergente da elementi ulteriori rispetto alle dichiarazioni dei testi ritenuti inattendibili nel giudizio di cognizione, segnatamente da prova documentale (un assegno del 26 aprile 2004 e il contratto di appalto datato 15 maggio 2004), da precedenti procedimenti penali per reati di usura dai quali erano emerse cessioni di denaro in favore dell'impresa edile curata dallo CU, nonché da intercettazioni ambientali captate il 3 settembre 2004 e da 4 altri assegni bancari datati rispettivamente 3 aprile 2004, 3 maggio 2004 e 3 giugno 2004, oltreché dalla concordata cessione di due appartamenti siti in Lamezia Terme dal CA a AN, documentata da contratto preliminare di vendita. 3.1. Nell'ordinanza si è, altresi, riportato il contenuto di una conversazione captata il 3 settembre 2004 e sommarie informazioni acquisite da tale ZZ Vincenzo, che aveva riportato al CA un avvertimento minaccioso da parte del AN teso a ottenere il pagamento del dovuto. 3.2. La Corte territoriale, essendo l'assoluzione motivata dall'incertezza della prova circa l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, ha comunque valutato le ulteriori emergenze investigative di natura squisitamente oggettiva, quali gli assegni, la scrittura privata recante la promessa di vendita immobiliare nonché le intercettazioni ambientali, tali da costituire valido elemento a supporto del giudizio di sussistenza della condizione di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato indennizzo. 4. A fronte di tale motivazione, sia pure non particolarmente analitica, il ricorso propone genericamente la questione del mancato confronto della Corte territoriale con le emergenze probatorie clibattimentali che avevano condotto all'assoluzione del AN. Tale omesso confronto integra certamente un vizio del provvedimento in tutte le ipotesi nelle quali il giudice della riparazione abbia ritenuto provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate. Ma la lettura del ricorso non indica alcuna circostanza di fatto, tra quelle valutate dal giudice della riparazione, che sarebbe stata invece esclusa nella sentenza assolutoria e omette, dunque, di indicare gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento, non consentendo alla Corte di svolgere il richiesto vaglio di legittimità. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in i euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle , spese in favore del Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00. Così deciso il 19 ottobre 2023 re estensore Il Pidente
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 44377 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 19/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha • rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di AN TO in relazione alla privazione della libertà subaa, nella forma della custodia cautelare in carcere, dal 15 novembre 2004 al 3 marzo 2005 e, nella forma degli arresti domiciliari, sino al 14 maggio 2005 in relazione a un procedimento nel quale era indagato per i diritti di usura ai danni di CU IO e CA CO ed estorsione ai danni di quest'ultimo. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione NO NN, quale erede del defunto AN TO, censurando l'ordinanza per: 1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;
2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, violazione dell'art.192 cod. proc. pen. relativamente ai criteri generali che presiedono alla valutazione della prova;
3) violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. che impone l'obbligo motivazionale, trattandosi di motivazione apparente;
4) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità relativamente alle fonti di prova per dimostrare la sussistenza di colpa grave o dolo;
5) violazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., che prevede l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita in caso di sentenza assolutoria qualora l'istante non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave;
6) violazione dell'art.111 Cost. che prevede il cosiddetto giusto processo relativamente alle prove illegittimamente acquisite in violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. Sebbene nella rubrica vengano indicati sei motivi di ricorso, l'atto di impugnazione contiene un'unica censura consistente nel ritenere illegittimo l'aver fondato la pronuncia su prove inutilizzabili in quanto relative ad atti di indagine. La difesa ritiene che gli atti di indagine utilizzati dal giudice della riparazione fossero in realtà inutilizzabili in quanto il AN non aveva optato per il giudizio abbreviato ma per il rito ordinario, per cui si sarebbero dovute valutare le sole risultanze probatorie richiamate nelle sentenze di primo e secondo grado acquisite al procedimento nella fase dibattimentale. La circostanza che i giudici di merito siano pervenuti all'assoluzione dimostra il ribaltamento degli esiti dell'indagine nella fase dibattimentale, segnatamente l'inattendibilità delle fonti testimoniali. Inoltre, nell'interrogatorio di garanzia e nell'esame in sede di istruttoria dibattimentale il AN non aveva ammesso di aver dato prestiti a usura ma aveva solo precisato di aver fatto dei prestiti leciti finalizzati a investimenti immobiliari con la stessa parte offesa CA CO, che a sua volta l'aveva truffato. La Corte di appello aveva conferito la patente di assoluta inaffidabilità alla fonte 2 testimoniale CA CO. Il AN, sin dall'interrogatorio di garanzia del 23 novembre 2004, aveva chiarito la propria posizione processuale riferendo di aver fatto dei semplici prestiti leciti a CU IO, con il quale vi era un rapporto di amicizia e lavorativo, in quanto quest'ultimo gli aveva ristrutturato la casa di Catanzaro;
lavori pagati con un prestito avuto dalla sorella AN NNmaria. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia il AN aveva precisato di aver consegnato nell'anno 2003-2004 la somma di 100.000 euro in contanti al CA per consentirgli di ultimare delle villette a schiera con l'accordo che quando CA le avesse vendute gli avrebbe restituito quanto prestatogli oltre a un profitto pari a circa 17.000 euro e, a garanzia di tale operazione, CA gli aveva proposto la sottoscrizione di un preliminare di vendita di due appartamenti siti in Lamezia Terme di cui al contratto del 28 maggio 2004 sottoscritto da entrambi. Il giudice della riparazione, confrontandosi soltanto con le risultanze investigative poste a base del titolo cautelare e pretermettendo totalmente tutte le risultanze decisive liberatorie privilegiate nelle sentenze definitive di proscioglimento, si sono sottratti al minimo obbligo motivazionale con riguardo alla condotta gravemente colposa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria tempestivamente depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IIN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Punto centrale del ricorso è l'individuazione delle emergenze istruttorie sulle quali il giudice della riparazione possa fondare la sua decisione. Secondo la difesa, il giudice della riparazione non avrebbe potuto valutare gli elementi istruttori assunti nella fase delle indagini preliminari in quanto, nel giudizio di cognizione, l'imputato non aveva optato per il rito abbreviato. Ma, censurando l'ordinanza impugnata per aver esaminato e valutato il compendio istruttorio acquisito nella fase delle indagini preliminari anziché le prove assunte in dibattimento, la difesa sembra ignorare che, secondo principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, vi sia totale autonomia tra giudizio penale e giudizio 3 per l'equa riparazione, anche perchè essi attingono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti, pur se fondate sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto a un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto diversi. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente e a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E pacifico (ex multis, Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. e al fine della valutazione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili e in ogni modo emergenti dagli atti, ivi inclusi gli atti che nel giudizio di cognizione siano risultati «fisiologicamente» inutilizzabili (Sez. 4, n. 24935 del 29/01/2019, Arcuri, Rv. 276336 - 01; Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238 - 01; Sez. 4, n. 49771 del 17/10/2013, Palma, Rv. 257651 - 01), al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alti, mendacio) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. 3. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano elementi che portano al rigetto della richiesta di indennizzo, ovvero il comportamento dell'odierno ricorrente„ antecedente e/o concomitante all'esecuzione della misura cautelare, che ha dato causa alla indebita privazione della libertà e al mantenimento di tale condizione restrittiva. Il giudice della riparazione, in particolare, ha ritenuto insussistenti i presupposti per dar luogo al chiesto indennizzo sulla base del comportamento tenuto dal AN come emergente da elementi ulteriori rispetto alle dichiarazioni dei testi ritenuti inattendibili nel giudizio di cognizione, segnatamente da prova documentale (un assegno del 26 aprile 2004 e il contratto di appalto datato 15 maggio 2004), da precedenti procedimenti penali per reati di usura dai quali erano emerse cessioni di denaro in favore dell'impresa edile curata dallo CU, nonché da intercettazioni ambientali captate il 3 settembre 2004 e da 4 altri assegni bancari datati rispettivamente 3 aprile 2004, 3 maggio 2004 e 3 giugno 2004, oltreché dalla concordata cessione di due appartamenti siti in Lamezia Terme dal CA a AN, documentata da contratto preliminare di vendita. 3.1. Nell'ordinanza si è, altresi, riportato il contenuto di una conversazione captata il 3 settembre 2004 e sommarie informazioni acquisite da tale ZZ Vincenzo, che aveva riportato al CA un avvertimento minaccioso da parte del AN teso a ottenere il pagamento del dovuto. 3.2. La Corte territoriale, essendo l'assoluzione motivata dall'incertezza della prova circa l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, ha comunque valutato le ulteriori emergenze investigative di natura squisitamente oggettiva, quali gli assegni, la scrittura privata recante la promessa di vendita immobiliare nonché le intercettazioni ambientali, tali da costituire valido elemento a supporto del giudizio di sussistenza della condizione di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato indennizzo. 4. A fronte di tale motivazione, sia pure non particolarmente analitica, il ricorso propone genericamente la questione del mancato confronto della Corte territoriale con le emergenze probatorie clibattimentali che avevano condotto all'assoluzione del AN. Tale omesso confronto integra certamente un vizio del provvedimento in tutte le ipotesi nelle quali il giudice della riparazione abbia ritenuto provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate. Ma la lettura del ricorso non indica alcuna circostanza di fatto, tra quelle valutate dal giudice della riparazione, che sarebbe stata invece esclusa nella sentenza assolutoria e omette, dunque, di indicare gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento, non consentendo alla Corte di svolgere il richiesto vaglio di legittimità. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in i euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle , spese in favore del Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00. Così deciso il 19 ottobre 2023 re estensore Il Pidente