Sentenza 22 maggio 2013
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Il detenuto non ha diritto di essere sentito personalmente nel procedimento davanti al tribunale di sorveglianza per la trattazione dei reclami avverso provvedimenti di trattenimento della corrispondenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2013, n. 26082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26082 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/05/2013
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1825
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - rel. Consigliere - N. 41589/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LÀ LA N. IL 08/03/1968;
avverso l'ordinanza n. 1795/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 30/08/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERÀ MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del PG di rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30.8.2012, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo interposto da LÀ LA, sottoposto al regime della sorveglianza speciale ex art. 41 bis OP, avverso il provvedimento con cui era stato sottoposto al visto di censura della corrispondenza, rilevando che in forza di detto controllo era stata intercettata una lettera con cui il prevenuto rappresentava una circostanza non vera (quella di essere stato ricoverato in ospedale), che faceva ritenere che celasse un significato alternativo da trasmettere all'esterno del carcere.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto personalmente,per lamentare di non essere stato sentito, onde rendere dichiarazioni, ancorché ne avesse fatta esplicita richiesta, in violazione del combinato disposto degli artt. 14 ter e 71 bis OP, e dell'art. 127 c.p.p., nonché deducendo difetto di motivazione e mancata assunzione di prova, avendo egli potuto provare di avere avuto in programma un intervento al naso, programmato per il 28.3.2012, che all'ultimo momento venne differito.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, così come osservato dal Procuratore Generale. Deve infatti essere rilevato che secondo questa Corte poiché l'art. 14 ter OP, comma 3, espressamente dispone che l'interessato possa unicamente presentare memorie, deve escludersi che, con riferimento a tale specifica procedura, possa applicarsi la norma generale di cui all'art. 666 c.p.p., comma 4, secondo la quale l'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente e, se è detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo (Sez. , 1^, 3.12. 2012, n. 201, rv 249474). Nessuna nullità è quindi ravvisabile nella procedura seguita, ne' è apprezzabile alcun vulnus al diritto di difesa, avendo operato il Tribunale nella stretta osservanza delle norme di legge.
Quanto poi alla ritenuta e contestata natura criptica del messaggio contenuto nella lettera sottoposta al visto di censura, trattasi di valutazione adeguatamente sorretta da giustificazioni legate a superiori esigenze di sicurezza, che non appaiono adeguatamente contrastate dalle generiche doglianze sul punto espresse dall'interessato, involgenti per lo più profili fattuali. Al rigetto del ricorso deve quindi seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013