Sentenza 24 gennaio 2002
Massime • 2
L'art. 16 dello statuto speciale del Trentino Alto Adige, nell'elencare le materie nelle quali i presidenti delle province autonome esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, precisa che, per le materie non elencate, le attribuzioni devolute dalle leggi ai prefetti vengono esercitate dai questori. Ne consegue che la competenza ad emettere i decreti di espulsione nei confronti di stranieri spetta al questore, trattandosi di materia esclusa dalla predetta elencazione ed affidata dalla legge statale al prefetto.
Il termine di dieci giorni fissato dall'art. 13, comma nono, del D.Lgs. n. 286 del 1998 per la decisione in ordine alla opposizione a decreto di espulsione emesso nei confronti di straniero non ha natura perentoria, non essendo tale carattere espressamente previsto, ne' potendosi esso desumere in modo univoco da un'interpretazione sistematica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2002, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. GABRIELLA MARIA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI HI, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tritone 132, presso l'avv. Marco Piva, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo de Guelfi e Wilma Valentini del foro di Trento giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero degli Interni, Questura della Provincia di Trento, in persona del Questore p.t.
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento del 12.10.00 nel proc. 1348/00 R.G.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/01 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Il decreto 25.09.00 del Questore di Trento, che disponeva l'espulsione di NN IM per essere entrato nel territorio dello stato sottraendosi ai controlli di frontiera (l'istanza di sanatoria risultava respinta ed il T.A.R. aveva negato la sospensiva) veniva opposto dinanzi al giudice unico del tribunale di Trento che con provvedimento 12.10.00 rigettava il ricorso, rilevando che la richiesta di sanatoria presupponeva necessariamente l'irregolare introduzione o l'irregolare permanenza nel paese;
che il riferimento all'art. 13.2 lett. A del dlgs 286/98 (e cioè alla sottrazione ai controlli di frontiera) mentre la motivazione si riferiva alla irregolare presenza di NN IM sul territorio nazionale, non integrava il denunciato vizio di motivazione contraddittoria, perché uno dei due presupposti si era inevitabilmente realizzato, anche se l'autorità amministrativa non poteva sapere quale. Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione NN IM con atto notificato al Questore di Trento il 23.10.00, avanzando quattro motivi di censura.
La questura non si è costituita.
Motivi della decisione
Col primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della decisione del giudice unico di Trento, per aver pronunciato il provvedimento di rigetto oltre il decimo giorno dalla data di deposito dei ricorso. È esatto che, depositato il ricorso il 29.09.00, il termine di dieci giorni fissato dall'art. 13.9 del dlgs 286/98 scadeva il 09.10.00, mentre il decreto di rigetto risulta depositato il 12.10.00. Va escluso il carattere perentorio del termine: se è vero che i tempi ordinari dell'espulsione (cinque giorni per presentare il ricorso, dieci per decidere, sentito l'interessato) corrispondono ai quindici giorni che decorrono, nella normalità dei casi, prima che scatti l'accompagnamento previsto dall'art. 14 dello stesso decreto e se è vero che l'effettività del diritto all'audizione verrebbe in tal modo garantito, se è vero, inoltre, che la Corte Costituzionale ha rigettato, proprio per la brevità dei tempi processuali, la q.l.c. sollevata in relazione alla mancata previsione di effetti e poteri sospensivi del giudizio di opposizione ed ha, sia pure passim nell'ordinanza 485/00, riconosciuto al termine in questione carattere perentorio, è anche vero che la previsione dell'art. 18.2 del regolamento attuativo (dpr 394/99) rende estremamente difficile il rispetto dei dieci giorni e che, ai sensi dell'art. 152.2 cpc, la perentorietà del termine processuale deve essere prevista espressamente o quantomeno risultare inequivocamente dal sistema. In tal senso si è già pronunciata questa Corte, con sentenza del 05/07/01 (Pres. Corda, est. Salvago) in via di pubblicazione. Nè, d'altra parte, l'asserita perentorietà del termine, comporterebbe la conseguenza di nullità che il ricorrente ne vuole trarre: la decadenza dal potere di compiere l'atto, o la attribuzione del valore di rigetto (o di accoglimento) al silenzio dell'autorità, richiedono una previsione legislativa espressa, che nel caso manca. In particolare, il silenzio dell'autorità giudiziaria può dar luogo, concorrendo le condizioni di cui all'art. 3 l.s. 117/88, ad una ipotesi di diniego di giustizia, ma non alla nullità del provvedimento tardivo, per le conseguenze palesemente aberranti che tale soluzione comporterebbe.
Col secondo motivo di censura si deduce la violazione di legge perché la decisione impugnata è stata resa da giudice unico anziché da giudice collegiale, come il richiamo alla disciplina dettata dagli artt. 737 ss cpc impone.
La censura è errata perché il dlgs. 51/98 esclude la collegialità per tutti i procedimenti originariamente di competenza del Pretore ed ora assegnati al tribunale che quindi decide in composizione monocratica come, appunto, è avvenuto nel caso in esame. Col terzo motivo di censura si assume la violazione dell'art. 13 dlgs 286/98, perché la competenza ad emettere il decreto d'espulsione spetta al Prefetto, e non al Questore che, nel caso, risulta averlo emesso.
La censura è infondata. L'art. 16 dello statuto del Trentino Alto Adige (l.c. 26.02.48 n. 5), nell'elencare le materie nelle quali i presidenti delle province autonome esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, precisa che, per le materie non elencate, le attribuzioni che le leggi devolvono al prefetto sono affidate ai questori;
in conseguenza, il questore emette i decreti d'espulsione perché tale funzione, affidata dalla l.s. 286/98 al prefetto, non risulta devoluta ai presidenti delle giunte provinciali.
Col quarto motivo, si deduce il difetto di motivazione del decreto 25.09.00 del questore di Trento, perché afferma, contrariamente al vero, che il decreto di rigetto dell'istanza di sanatoria è stato notificato il 15.09.99 e che il T.A.R. ha rigettato l'istanza di sospensione il 3.12.99, mentre il ricorso contro il diniego di sanatoria è stato depositato presso il TAR il 21.12.99: tale difetto di motivazione doveva essere rilevato dal tribunale di Trento che, invece, nell'affermare che uno dei due presupposti dell'espulsione (ingresso o permanenza irregolare) sussisteva, aveva supplito alla mancanza di motivazione del decreto questorio.
Si tratta di censure inammissibili, perché il giudizio di cassazione non costituisce un secondo giudizio di merito, con facoltà di riesame dell'oggetto della controversia, ma un controllo della legittimità del provvedimento reso dal giudice di merito, esperibile nei limiti precisati dall'art. 360 cpc. Nel caso, il giudice unico ha ritenuto che il decreto d'espulsione, in presenza del rifiuto di sanatoria, fosse ritualmente adottato perché la presenza del NN sul territorio nazionale era abusiva, dato il rifiuto di sanatoria, ed il decreto risultava in tal senso motivato, mentre solo il richiamo normativo (lett. A anziché lett. B del comma 2^ del dlgs 286/98) si riferiva anche ad ingresso abusivo: le censure esposte non incidono su tale motivazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2002