Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2002, n. 787
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Sentenza 24 gennaio 2002

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L'art. 16 dello statuto speciale del Trentino Alto Adige, nell'elencare le materie nelle quali i presidenti delle province autonome esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, precisa che, per le materie non elencate, le attribuzioni devolute dalle leggi ai prefetti vengono esercitate dai questori. Ne consegue che la competenza ad emettere i decreti di espulsione nei confronti di stranieri spetta al questore, trattandosi di materia esclusa dalla predetta elencazione ed affidata dalla legge statale al prefetto.

Il termine di dieci giorni fissato dall'art. 13, comma nono, del D.Lgs. n. 286 del 1998 per la decisione in ordine alla opposizione a decreto di espulsione emesso nei confronti di straniero non ha natura perentoria, non essendo tale carattere espressamente previsto, ne' potendosi esso desumere in modo univoco da un'interpretazione sistematica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2002, n. 787
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 787
    Data del deposito : 24 gennaio 2002

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