Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2002, n. 7548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7548 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR07548 / 02 IN NOME DEL PO TAL NO Oggetto Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE danno da incidente stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23020/00 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere - 21026 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 1555 Rep. Dott. Antonio ConsigliereSEGRETO - Ud.18/03/02 AMATUCCI - Rel. Consigliere Dott. Alfonso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORESENTENZA dal Sig.. sul ricorso proposto da: per diritti 23 MAG 2002 Il IL CANCELLIERE NORDICA LEASING SPA, in persona dell'amministratore delegato Sergio Bosis, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati ERNESTO TUCCI, TOMMASO DE FLAVIIS, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
NASUTI ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio 2002 dell'avvocato VALERIA COSENTINO, che lo difende anche CANCELLERIA 699 disgiuntamente all'avvocato AUGUSTO COSENTINO, giusta 1 delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 23/00 del Giudice di pace di ORTONA, emessa il 23/07/00 e depositata il 11/08/00 (R.G. 165/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha chiesto si dichiari il ricorso manifestamente infondato. RILEVATO che è proposto ricorso per cassazione av- verso la sentenza del giudice di pace di Ortona che, decidendo secondo equità, ha condannato la Nordica Lea- sing s.p.a., in qualità di proprietaria di un autocar- ro, a pagare ad CO UT la somma di L. 1.723.365, oltre agli interessi dalla data del sinistro, a titolo del risarcimento del danno derivatogli dalla collisione della propria autovettura col predetto autocarro;
che con i due motivi di ricorso, illustrati anche da memoria, la società ricorrente - denunciando col primo motivo violazione a falsa applicazione degli artt. 160 e 161 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., e, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 91, comma 2, del codice della 2 strada, riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. deduce nullità della sentenza per mancanza o nullità della no- tifica dell'atto introduttivo e, rispettivamente, erro- neità della sentenza per aver condannato al risarcimen- to dei danni derivati dalla circolazione del veicolo concesso in locazione finanziaria il concedente anziché il locatario, non evocato in giudizio dall'attore ben- ché la Nordica Leasing s.p.a. gliene avesse comunicato l'identità; RITENUTO, quanto al primo motivo, che la notifica è avvenuta a mezzo posta mediante consegna del plico a persona qualificatasi "a servizio del destinatario", sicché palesemente non ricorre un'ipotesi di assoluto difetto di notificazione e che, quanto alla nullità della stessa, subordinatamente prospettata, la ricor- rente non chiarisce in alcun modo - come sarebbe stato suo onere a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. - i motivi della prospettata 366, comma 1, n. 4, c.p.c. nullità; quanto al secondo motivo, che, non eccedendo il va- lore della controversia i due milioni di lire, il giu- dice di pace ha necessariamente deciso secondo equità (quand' anche abbia fatto riferimento a norme di dirit- to, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia implicitamente considerato la regola di diritto confor- 3 me all'equità) a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c.; che, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte, unico limite del giudizio di equità è co- stituito, per quanto concerne il diritto sostanziale, dal dovere del giudice di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed a quelle del diritto comunita- rio, siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo (e sostitutivo di quello secundun legem) prevede, sic- ché la sentenza equitativa del giudice di pace può es- sere impugnata con ricorso per cassazione per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sol- tanto per far valere il superamento di questo limite, essendo l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge concettualmente preclusa, al di fuori di siffatta ipotesi, dalla non configurabilità - a proposito del della violazione di una regola giudizio equitativo - (posta dalla legge) che presuppone un giudizio secondo diritto;
che la censura è dunque inammissibile là dove si deduce la violazione di norme e principi posti dalla legge sostanziale ordinaria, non essendo il giudice di pace tenuto neppure al rispetto dei principi regolatori della materia e che l'addotta non conformità a diritto $ della ratio decidendi (violazione dell'art. 91, comma 2, codice della strada) è del tutto irrilevante, essen- do stata la decisione necessariamente adottata in base ad equità (sostitutiva della regola di diritto); che l'unica censura ammissibile (inesistenza della notifica dell'atto introduttivo) è manifestamente in- fondata;
che al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente alle spese sostenute dal resi- stente UT;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese, che liquida in €.64,98 oltre ad €. 650,00 per onorari. 109T129,11 Roma, 18 marzo 2002 456T 20,66 Il presidente Il consigliere estensore TOT/4977 A. Mudum ERC ILCANCE Dousse Mana IE OL Depositata in Cancellería Oggi, 23.05.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Alello 5