Sentenza 7 gennaio 1999
Massime • 1
L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa si configura come atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria della P.A. secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al pretore. Ne consegue che il giudice (al di là delle ipotesi di inesistenza) non ha il potere di rilevare di ufficio le eventuali ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento ad esso sotteso, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione "incidenter tantum" dell'atto, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda entro i limiti di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., non può introdurre in corso di causa domande nuove a meno che, su di esse, non vi sia accettazione del contraddittorio da parte dell'amministrazione (Nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha escluso che l'eventuale esimente dello stato di necessità addotta dall'opponente solo in corso di giudizio, e non anche con l'atto introduttivo del medesimo, potesse trovare ingresso in mancanza di accettazione del contraddittorio da parte della P.A., ed ha altresì escluso che, della stessa esimente, il giudicante potesse tener conto "ex officio").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/01/1999, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DIRETTORE p.t. DELLA RIPARTIZIONE 28-TUTELA DEL PAESAGGIO DELLA NATURA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA PIMENTEL 2, presso l'avvocato MICHELE COSTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA LARCHER, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BE UL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 14349/96 proposto da:
BE UL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 94, presso l'avvocato SALVATORE DE MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO VALENTI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DIRETTORE p.t. DELLA RIPARTIZIONE 28-TUTELA DEL PAESAGGIO E DELLA NATURA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 392/96 della Pretura di BOLZANO, depositata il 07/09/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/98 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Costa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per i l'accoglimento del terzo motivo e per l'assorbimento degli altri motivi del ricorso principale per il rigetto del ricorso incidentale.
Ritenuto in fatto
- che, con ordinanza-ingiunzione n.28.3 Je/11/624 del 16 marzo 1994, il Direttore della Ripartizione 28 della Provincia autonoma di Bolzano-Tutela del paesaggio e della natura-Ufficio Parchi naturali irrogò a PA ER la sanzione pecuniaria amministrativa di L.1.582.900, per avere più volte circolato senza autorizzazione, alla guida della propria autovettura, in diverse località dell'Alpe di Siusi in violazione delle disposizioni di vincolo paesaggistico "Piano paesaggistico dell'Alpe di Siusi", di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 febbraio 1992 n.269;
- che, avverso tale provvedimento, l'ER propose opposizione dinanzi al RE circondariale di Bolzano, chiedendone l'annullamento, e deducendo, in particolare, che l'ordinanza- ingiunzione era illegittima, sia perché la violazione non era stata contestata immediatamente;
sia perché egli, titolare di regolare licenza di servizio di noleggio da rimessa, era in possesso dell'autorizzazione prescritta per la circolazione nel territorio dell'Alpe di Siusi;
sia perché, in ogni caso, le specifiche violazioni contestategli non erano sussistenti;
- che, costituitosi, il predetto Direttore della Ripartizione 28 instò per il rigetto dell'opposizione;
- che il RE adito, con sentenza n.392 del 7 settembre 1996, accolse il ricorso, annullando il provvedimento opposto;
- che, in particolare, il RE ha affermato conclusivamente:
"È rimasto provato che il ricorrente avesse circolato nelle ore e sulle strade indicate nei verbali di contestazione e che avesse preferito proseguire il viaggio anziché attendere la contestazione immediata dell'infrazione ed esporre le proprie giustificazioni. Ma per le considerazioni innanzi svolte si reputa che l'ER avesse prestato il proprio servizio, fuori dagli orari consentiti ed anche su strada dove vige il divieto assoluto di circolazione, perché richiestogli da clienti che avevano bisogno del trasporto veicolare. Ai sensi dell'art.4 Legge 24 novembre 1981, n.689 l'ER non risponde delle violazioni contestategli per aver agito in stato di necessità";
- che, avverso tale sentenza, il Direttore della Ripartizione 28 Tutela del Paesaggio e della Natura della Provincia autonoma di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura;
- che resiste, con controricorso, PA ER, il quale ha anche proposto ricorso incidentale, articolato in un motivo. Considerato in diritto
- che il ricorso principale ( n.13004 del 1996 ) e quello incidentale n.14349 del 1996 ), in quanto proposti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti ai sensi dell'art.335 cod.proc.civ.;
- che, con il quarto motivo ( con cui deduce "violazione da parte del Giudice di primo grado del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato" ) - il cui esame si manifesta assolutamente preliminare rispetto a tutti gli altri, sia del ricorso principale, sia di quello incidentale - il ricorrente critica la sentenza impugnata, sottolineando che l'ER non aveva mai invocato nei propri scritti difesivi l'esimente dello stato di necessità e che, quindi, il RE non avrebbe dovuto pronunciare d'ufficio sulla sua sussistenza;
- che tale motivo è fondato, in quanto la sentenza appare viziata da "extrapetizione"; e ciò, sulla base delle seguenti considerazioni: A)- Come risulta chiaramente dal brano conclusivo della sentenza impugnata, dianzi testualmente riprodotto, il RE di Bolzano ha ritenuto infondati tutti i motivi di opposizione -e, quindi, sussistente la condotta degli illeciti contestati - sottolineando, in particolare, che l'ER si era volontariamente sottratto alla contestazione immediata delle violazioni, scegliendo di non arrestare l'autovettura; e che lo stesso aveva circolato fuori degli orari consentigli e percorso strade ove vige il divieto assoluto di circolazione;
B)- La ratio decidendi dell'accoglimento del ricorso e dell'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione è, dunque, costituita dall'affermata esclusione della responsabilità dell'obexer, per aver questi commesso le violazioni contestategli in "stato di necessità", ai sensi dell'art.4 comma 1 della legge n.689 del 1981; C)- Dall'esame diretto degli atti, consentito dalla natura del vizio denunciato, risulta,' però, che l'obexer non aveva - ne' nel ricorso introduttivo, ne' nei successivi atti difensivi - mai dedotto o invocato l'applicazione della predetta causa di esclusione del la responsabilità; D)- Seguendo il costante orientamento di questa Corte cfr., e pluribus, sentt.nn. 3271 del 1990, a s.u., e 1399 del 1993 ), condiviso dal Collegio - secondo cui, tra l'altro, l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa costituisce l'atto introduttivo di un giudizio di impugnazione, disciplinato dalle regole proprie dei giudizi pretorili civili, teso all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, i cui limiti sono segnati, per l'opponente, dalla causa petendi fatta valere nell'atto introduttivo, e, per la pubblica amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze diverse da quelle enunciate nell'ingiunzione, con esclusione, per il giudice, del potere di rilevare d'ufficio, fatta salva l'applicazione dei principi generali del procedimento civile, eccezioni o vizi dell'ordinanza, se non quando siano stati dedotti dall'opponente - ne consegue che, per un verso, l'ER avrebbe dovuto, sin dall'atto introduttivo, eccepire, quale fatto impeditivo della pretesa sanzionatoria, l'"esimente" dello stato di necessità, deducendo ( e, poi, dimostrando ) tutti gli elementi costitutivi di tale causa di esclusione della responsabilità, come prefigurati dall'art.54 cod.pen. ( cfr., Cass. n. 3961 del 1989 ); e, per l'altro, che il
Giudice a quo non avrebbe dovuto applicare d'ufficio, come è invece avvenuto, l'esimente medesima;
- che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio sia perché il vizio di extrapetizione costituisce un vero e proprio eccesso di potere giurisdizionale ( cfr., Cass.nn. 1938 del 1968, 3415 del 1973, 1919 del 1975, 326 del 1978 ), sia perché -come dianzi rilevato - tutti i motivi proposti dall'ER sono stati esaminati e respinti dal RE di Bolzano, il quale, pur riconoscendo la (astratta) configurabilità dell'illecito, ha escluso la responsabilità dell'opponente soltanto in base all'illegittima applicazione dell'esimente;
- che tutti gli altri ( quattro ) motivi del ricorso principale restano assorbiti, in quanto direttamente od indirettamente relativi alla ( affermata ) sussistenza dell'illecito; come resta assorbito anche l'unico motivo del ricorso incidentale, relativo alla pronunciata compensazione delle spese del giudizio di opposizione;
- che sussistono giusti motivi per dichiarare compensate, per intero, fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
accoglie il quarto motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri, nonché il ricorso incidentale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 30 settembre 1998 Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 1999