Sentenza 14 luglio 2010
Massime • 1
È responsabile del reato di omicidio colposo, in relazione al decesso dell'inquilino conseguente ad esalazioni di monossido di carbonio provenienti dalla caldaia, il comproprietario dell'immobile, che si sia occupato degli incombenti nascenti dalla locazione dello stesso, perché in tal modo ha assunto la posizione di garanzia per il regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento,
Commentario • 1
- 1. L’ospite muore per una fuga di gas? Il proprietario risponde di omicidio colposoAndrea Falcone · https://www.filodiritto.com/ · 19 settembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2010, n. 34843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34843 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2010 |
Testo completo
M 348 43 / 1 0 43
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/07/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
N.лиог1402/201 SENTENZA Dott. PIERO MOCALI
- Presidente -
Dott. VINCENZO ROMIS R Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FAUSTO IZZO
- Consigliere - N. 13026/2010
- Consigliere - Dott. FELICETTA MARINELLI
- Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) MO IU N. IL 11/09/1946
avverso la sentenza n. 925/2009 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 28/01/2010
che ha concluso per d Ковриrigette del for unpipe Volpe visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
Udito, per la parte civile, "'Avv Ones Beaintand , anche quale restitut Udio: AdifensonAvy. frousel digla. MO AI illus ch he conchise prethe Roze21 e alport I inemumine silità del wears e conchin e note spese -
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La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 28 gennaio 2010, confermava la condanna emessa dal Tribunale di Enna nei confronti di RA US per l'omicidio colposo in danno di RÀ IO deceduto il 27 gennaio 2003. Per come accertato dal primo giudice, il RÀ e la moglie AN IC avevano preso in locazione dall'imputato nel maggio del 2002 una villetta, nella cui cucina era installata la caldaia per il riscaldamento e per l'erogazione dell'acqua calda;
a causa del cattivo funzionamento della caldaia, si era verificata una fuoriuscita di monossido di carbonio che aveva determinato l'intossicazione ed il conseguente decesso del RÀ. Il Tribunale aveva evidenziato che la consulenza tecnica disposta dal P.M. aveva permesso di accertare che il grave evento poteva essere ricondotto a tre concomitanti fattori: a) il non corretto funzionamento della valvola di espulsione dei fumi;
b) la manomissione del pressostato, con conseguente inoperatività del dispositivo di sicurezza;
c) la non corretta collocazione della caldaia all'interno dell'abitazione; sottolineava altresì il Tribunale che "era pacifico che la mancanza anche di una sola di queste tre concause avrebbe da sola impedito l'evento" (così si legge testualmente a pag. 3 della sentenza della Corte d'Appello).
La Corte descriveva il contenuto della sentenza di primo grado, che aveva concluso:
a) per l'esistenza di un concorso delle tre cause sopra indicate;
b) per la individuazione in capo al RA della posizione di garanzia in quanto si era sempre occupato in prima persona di mantenere i contatti con gli inquilini e di provvedere a qualsiasi attività di manutenzione dell'impianto di riscaldamento. Il primo giudice aveva anche precisato che:
a) prima di essere abitato dai coniugi RÀ-AN, l'appartamento era stato dato in affitto, dal gennaio 2002 fino all'aprile 2002, ad altro inquilino, tal IN PA, il quale aveva più volte denunciato il cattivo funzionamento della caldaia lamentando che la stessa
"andava in blocco"; b) proprio per tale motivo, il IN, avendo un figlio in tenera età, aveva deciso di lasciare l'appartamento.
La Corte distrettuale dava conto del proprio convincimento con argomentazioni che possono così riassumersi: 1) quanto alla posizione di garanzia del RA, le risultanze processuali acquisite avevano consentito di appurare che l'imputato aveva sempre mantenuto personalmente i contatti con gli inquilini - ai quali l'immobile era stato dato in affitto senza regolare contratto e si era sempre occupato della gestione della villetta in
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cui era avvenuto il tragico evento e di tutte le problematiche relative all'immobile, presentandosi come formale titolare dell'appartamento; la documentazione relativa alla
2 Иший titolarità dell'appartamento-peraltro esibita solo in appello - appariva equivoca dando conto della formale intestazione alla moglie del RA, Di BI MA, di un terreno agricolo con annesso fabbricato rurale senza alcun riferimento specifico alla successiva proprietà della villetta che dalla documentazione catastale, sottoscritta dal RA qualificatosi come proprietario delle unità immobiliari risultava in comproprietà del
RA e della moglie;
tutti i testi sentiti al dibattimento e la documentazione prodotta avevano confermato che il RA era l'unico soggetto che si occupava degli incombenti nascenti dal contratto di locazione ed anche del controllo della caldaia annessa all'appartamento; la AN - della cui attendibilità non vi era motivo di dubitare - aveva riferito che il RA aveva detto che tutto ciò che riguardava quella casa doveva essere seguito da lui e che per qualsiasi problema bisognava rivolgersi a lui;
2) quanto alla riconducibilità dell'evento alla condotta del RA, non poteva riconoscersi natura di causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare la morte del RÀ, all'accertato mancato funzionamento del pressostato: appariva pertanto irrilevante che la manomissione di tale valvola non potesse essere riferibile al RA in mancanza di elementi certi al riguardo;
3) a nulla rilevava, infine, che nella formulazione del capo di imputazione non risultasse alcun riferimento alla manomissione del pressostato, essendo state chiaramente addebitate all'imputato nel decreto di citazione quelle condotte colpose che, in mancanza dei doverosi comportamenti necessari per evitare pericoli, avevano causato la morte del RÀ.
Ricorre per cassazione il RA deducendo sostanzialmente, mediante diffuse ed articolate argomentazioni, due motivi di censura: a) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'individuazione in capo ad esso ricorrente di una posizione di garanzia quale responsabile dell'immobile occupato dagli inquilini, coniugi RÀ-AN: ad avviso del RA, i giudici di merito avrebbero erroneamente valutato le risultanze processuali, dalle quali emergerebbe che titolare dell'appartamento era la moglie del
RA, come peraltro ammesso anche dai giudici di seconda istanza laddove è stato precisato che il RA non era proprietario nel senso cvilistico del concetto;
b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra le condizioni della caldaia e l'evento: ad avviso del ricorrente, la Corte di merito non avrebbe dato adeguata risposta ai molteplici motivi di appello con i quali era stata evidenziata, quale causa dell'evento, la manomissione del pressostato non addebitabile all'imputato, e nemmeno indicata nel capo di imputazione formulato a carico dell'imputato; in particolare, la Corte territoriale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali l'ubicazione della caldaia e 3 (маши gli altri difetti di funzionamento dell'impianto- pur definiti dai consulenti del P.M. di secondario aspetto - avrebbero avuto un ruolo determinante nell'eziologia dell'evento che gli stessi consulenti del P.M. invece ricondotto esclusivamente allaavevano manomissione del pressostato, da ritenersi avvenuta dopo l'occupazione dell'immobile da parte del RÀ e della moglie i quali avevano anche fatto eseguire taluni interventi di manutenzione sulla caldaia quali rilevati dai consulenti del P.M.: detti interventi sarebbero stati effettuati, secondo la prospettazione del RA, da un idraulico di fiducia dei coniugi
RÀ-AN, tal Margherone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle censure dedotte.
La tesi difensiva - secondo cui sul RA non sarebbero ricaduti gli oneri relativi al controllo del buon funzionamento dell'impianto di riscaldamento installato nell'appartamento in cui avvenne il decesso del RÀ - non può trovare accoglimento.
In sede di merito è risultato infatti accertato che il RA non solo era comproprietario
(con la moglie) dell'immobile così come poteva desumersi dalla documentazione catastale - ma era l'unico soggetto che si occupava degli incombenti nascenti dall'affitto dell'immobile stesso, ivi compreso il controllo dell'impianto di riscaldamento. Orbene, in presenza di tale situazione fattuale, appare di tutta evidenza che la posizione di garanzia, circa il regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento, era stata assunta dal
RA il quale si era, di fatto, comportato quale responsabile della concreta gestione dell'appartamento. Di talchè, non rileva che il RA non fosse proprietario nel senso cvilistico del concetto (per ripetere la formulazione adottata in proposito nell'atto di ricorso). Allorquando l'immobile fu dato in affitto ai coniugi RÀ-AN, il
RA - quale responsabile per i motivi appena indicati - si sarebbe dovuto far carico di verificare che in quel momento l'impianto di riscaldamento risultasse installato nel rispetto delle prescrizioni di legge e funzionasse regolarmente, ed avrebbe dovuto procedere a tutte le indispensabili modifiche necessarie per rendere sicuro l'impianto ed evitare pericoli agli affittuari: e ciò, a maggior ragione, perchè già allertato ed allarmato dalle lamentele rivoltegli dal precedente inquilino il quale aveva lasciato l'appartamento proprio per il cattivo funzionamento della caldaia dell'impianto. In tema di posizione di garanzia nei confronti dell'affittuario di un appartamento, con specifico riferimento al funzionamento dell'impianto di riscaldamento, questa Corte (Sez. IV, 6.7.2006, Abbiati, RV 235369) ha
(монит condivisibilmente precisato che "configura il delitto di omicidio colposo la condotta dei proprietari di un appartamento che l'abbiano locato con una caldaia per il riscaldamento in pessimo stato di manutenzione, cosicché, durante il funzionamento, si era determinata la fuoriuscita di monossido di carbonio che aveva mortalmente intossicato gli occupanti dell'immobile, giacché il proprietario di un immobile si trova in posizione di garanzia>> nei confronti dell'affittuario, in virtù della quale il primo deve consegnare al secondo un impianto di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali. (Nell'occasione la Corte ha sottolineato che le componenti essenziali della posizione di garanzia sono costituite, da un lato, da una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o da una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento;
dall'altro lato, dall'esistenza di un potere giuridico, ma anche di fatto attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento)"; ovviamente, nel caso in esame la posizione del
RA deve ritenersi del tutto equiparata a quella del proprietario, tenuto conto del potere di fatto esercitato dall'imputato sull'immobile come sopra evidenziato: ad ulteriore dimostrazione della posizione di garanzia assunta dal RA, mette conto sottolineare che quest'ultimo, chiamato dai due giovani inquilini che avevano rappresentato di avvertire un "odore strano", simile ai gas di scarico, il giorno prima del decesso del
RÀ aveva visionato ed esaminato alcune manopole della caldaia, ed aveva detto che la caldaia era un pò sporca ed avrebbe quindi provveduto l'indomani a farla pulire
(cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
Parimenti destituito di fondamento è l'assunto difensivo secondo cui non sarebbe ravvisabile il nesso di causalità tra la ipotizzata condotta colposa dell'imputato e l'evento che, secondo la prospettazione del ricorrente, dovrebbe ritenersi riconducibile esclusivamente al mancato funzionamento del pressostato, a sua volta riferibile, come accertato in sede di merito, a condotta posta in essere da persone diverse dal ricorrente stesso.
E' noto che il tema del nesso di causalità in relazione al reato colposo per condotta omissiva, oltre ad essere stato oggetto di un vivace dibattito in dottrina, aveva anche determinato un contrasto giurisprudenziale che, non avendo trovato spontanea composizione in sede di legittimità, aveva reso necessario sia pure con specifico
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riferimento alla materia della colpa professionale del medico l'intervento delle Sezioni
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Unite della Corte di Cassazione. Queste ultime si sono quindi pronunciate nel 2002 con la sentenza n. 27/2002 (ud. 10 luglio 2002, ric. Franzese) con la quale sono stati
5 possa dirsi sussistente il nesso causale tra la individuati i criteri da seguire perchè condotta omissiva e l'evento, e sono stati enunciati taluni principi che, pur affermati, come detto, con specifico riferimento alla responsabilità colposa (per condotta omissiva) del medico chirurgo, valgono evidentemente in generale per quel che riguarda la ricostruzione del nesso causale - quale elemento costitutivo del reato - in qualsiasi caso di reato colposo per condotta omissiva. I principi enucleabili dalla sentenza Franzese possono così riassumersi: 1) il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica universale o statistica I si accerti che, ipotizzandosi come www -
realizzata la condotta doverosa impeditiva dell'evento "hic et nunc", questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva;
2) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poichè il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così
che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica"; 3) l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio;
4) alla Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, è assegnato il compito di controllare retrospettivamente la razionalità delle argomentazioni giustificative - la cd. giustificazione esterna - della decisione, inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova, alle inferenze formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le conclusioni: non la decisione, dunque, bensì il contesto giustificativo di essa, come esplicitato dal giudice di merito nel ragionamento probatorio che fonda il giudizio di conferma dell'ipotesi sullo specifico fatto da provare.
Può dunque affermarsi che le Sezioni Unite hanno ripudiato qualsiasi interpretazione che faccia leva, ai fini della individuazione del nesso causale quale elemento costitutivo del reato, esclusivamente o prevalentemente su dati statistici ovvero su criteri valutativi a struttura probabilistica, in tal modo mostrando di propendere, tra i due contrapposti
Juomen indirizzi interpretativi delineatisi nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, maggiormente verso quello più rigoroso (favorevole alla necessità dell'accertamento del nesso causale in termini di certezza) delineatosi in tempi più recenti. L'articolato percorso motivazionale seguito nella sentenza Franzese, induce a ritenere che le Sezioni Unite, nel sottolineare la necessità dell'individuazione del nesso di causalità (quale "condicio sine qua non" di cui agli artt. 40 e 41 del codice penale) in termini di "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica", abbiano inteso riferirsi non alla certezza oggettiva (storica e scientifica), risultante da elementi probatori di per sè altrettanto inconfutabili sul piano della oggettività, bensì alla "certezza processuale" che, in quanto tale, non può essere individuata se non con l'utilizzo degli strumenti di cui il giudice dispone per le sue valutazioni probatorie: "certezza" che deve essere pertanto raggiunta dal giudice valorizzando tutte le circostanze del caso concreto sottoposto al suo esame, secondo un procedimento logico - analogo a quello seguito allorquando si tratta di valutare la prova indiziaria, la cui disciplina è dettata dal secondo comma dell'art. 192 del codice di procedura penale - che consenta di poter ricollegare un evento ad una condotta omissiva "al di là di ogni ragionevole dubbio" (vale a dire, appunto,con 'alto o elevato grado di credibilità razionale' o 'probabilità logica'). Invero, non pare che possa diversamente intendersi il pensiero che le Sezioni Unite hanno voluto esprimere allorquando hanno testualmente affermato che deve risultare giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con 'alto o elevato grado di credibilità razionale"
o_probabilità logica'>>.
Ciò posto, e passando alla verifica della sussistenza del nesso causale nel caso in esame, mette conto evidenziare che, per come ritenuto accertato dai giudici di merito, plurime cause hanno concorso a determinare l'evento: a) il non corretto funzionamento della valvola di espulsione dei fumi;
b) la manomissione del pressostato, con conseguente inoperatività del dispositivo di sicurezza;
c) la non corretta collocazione della caldaia all'interno dell'abitazione.
Già il Tribunale aveva sottolineato che “era pacifico che la mancanza anche di una sola di queste tre concause avrebbe da sola impedito l'evento" (così si legge testualmente a pag.
3 della sentenza della Corte d'Appello). La Corte distrettuale ha condiviso e confermato tale convincimento, precisando in particolare, con specifico riferimento alla posizione del
RA ed alla sua condotta, che non poteva riconoscersi natura di causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare la morte del RÀ, all'accertato mancato
7 Смошь funzionamento del pressostato, di tal che appariva irrilevante che la manomissione di tale valvola non potesse essere riferibile al RA in mancanza di elementi certi al riguardo;
la Corte stessa ha dato conto del proprio convincimento al riguardo con argomentazioni che possono così riassumersi: il cattivo funzionamento della caldaia - già segnalato al
RA dal precedente inquilino aveva determinato una situazione di fatto per WWE
pregressa condotta antigiuridica che fondava un dovere di intervento anche finalizzato alla sostituzione dell'impianto e, nel contempo, comportava un obbligo di attivarsi per il
RA, quale soggetto garante, al fine di impedire l'evento; la caldaia era vetusta e priva di libretto relativo alle attività periodiche di manutenzione;
la installazione corretta avrebbe dovuto prevedere la chiusura interna del box caldaia e l'installazione di una cappa con tubo di scarico esterno, nella specie mancante;
la caldaia era sostanzialmente collocata all'interno della cucina, come una sorta di elettrodomestico da incasso e, in quanto tale, certamente pericolosa, ed ancor più perché priva anche dello sportello di chiusura;
"vi era un evidente malfunzionamento della ventola del Kit del tiraggio forzato, con immissione nell'ambiente, dopo le prove di accensione, di monossido di carbonio in concentrazione pari a 1213 ppm (parti per milione) dopo circa un minuto, concentrazione in grado di determinare il decesso entro pochi minuti" (così si legge testualmente a pag. 12 della sentenza laddove viene richiamata sul punto pag. 13 della relazione del ctu); mancavano adeguate aperture di ventilazione ed era stata riscontrata una insufficienza della lunghezza del tubo rispetto alla parete;
la caldaia in questione presentava dunque gravi difetti funzionali evidenziati già al controllo della combustione effettuato in data 14 novembre 1995; "quando l'ultima condotta colposa (nella specie, la manomissione del pressostato) si inserisce in una situazione pericolosa determinata da altri, anche questi è responsabile dell'evento che ne deriva, in quanto chi pone in essere una situazione di pericolo risponde delle conseguenze anche eventualmente provocate dalla condotta colposa di eventuali terzi" (così testualmente a pag. 17 della sentenza della Corte
d'Appello). Orbene, il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale si presenta privo di qualsiasi connotazione di illogicità, pienamente ancorato alle risultanze probatorie, assolutamente in sintonia con i principi di diritto, già prima ricordati, enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza Franzese, e con il consolidato orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità in tema di concause e nesso di causalità: ed invero, la Corte distrettuale, dopo aver verificato tutte le circostanze di fatto relative al tragico evento, ha individuato il comportamento doveroso omesso, ed ha attribuito alla
08 Слони 0 condotta colposa omissiva dell'imputato un'incidenza causale determinante sull'evento stesso.
Se si eccettua il mancato funzionamento del pressostato, tutte le altre concause sono attribuibili al RA: dunque, se l'impianto di riscaldamento dell'immobile dato in affitto ai coniugi RÀ-AN fosse stato perfettamente funzionante - così come la posizione di garanzia del RA imponeva - non si sarebbe verificata la morte del RÀ anche in caso di mancato funzionamento del pressostato, posto che i fumi non sarebbero stati sprigionati dalla caldaia all'interno dell'appartamento ed il monossido di carbonio non avrebbe quindi invaso i locali dell'appartamento stesso. In proposito merita di essere richiamato testualmente, per la sua incisività, il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado concemente tale specifico punto: ....la manomissione del pressostato, di per sé considerata, non avrebbe potuto, da sola, cagionare l'evento lesivo se non fosse stata accompagnata dagli altri due fattori, il primo dei quali (il malfunzionamento della ventola di espulsione dei fumi) certamente riconducibile alla colposa condotta omissiva dell'imputato. In altri termini, poiché la causa del decesso è da attribuire alla fuoriuscita del monossido di carbonio dovuta alla non corretta espulsione dei fumi, a sua volta causata dal cattivo funzionamento della ventola, la manomissione del pressostato accertata dai consulenti si pone al più come concausa dell'evento, ma certamente non come fattore esclusivo della sua verificazione, mentre permane come concausa idonea a fondare un giudizio di responsabilità un difetto di funzionamento, a sua volta riconducibile alla vetustà dell'apparecchio e alla sua non corretta manutenzione" (cfr. pag. 17 della sentenza di primo grado):
In ordine alla tesi prospettata dal ricorrente, quanto al nesso di causalità, va poi ricordato che: "in tema di nesso di causalità sono da considerarsi "cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento", secondo la previsione dell'art. 41 c.p., comma 2, soltanto quelle del tutto indipendenti dal fatto del reo, avulse dalla sua condotta e operanti in assoluta autonomia;
non costituisce perciò causa sopravvenuta quella che sia legata alla causa preesistente e si trovi con essa in una situazione di interdipendenza per cui, mancando l'una, l'altra rimarrebbe inefficace;
infatti nessuna di esse, in tal caso, potrebbe realizzare l'evento disgiunta dall'altra" (Cass., 5^, n. 9197 del 2/10/1996 Rv. 205943);
"sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato. Ne consegue che non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe
9 Aconcis verificato" (Cass., 5^, n. 13114 del 13/02/2002 Rv. 222055); "quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'articolo 41 c.p., comma 1. In questa ipotesi, la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente), ad opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace" (Cass., 4^, n. 43078 del
28/04/2005 Rv. 232416); "in tema di reati omissivi, il fondamento della responsabilità è correlato all'esistenza di un dovere giuridico di attivarsi per impedire che l'evento temuto si verifichi. Il titolare di quest'obbligo versa in posizione di garanzia, le cui componenti essenziali costitutive sono: da un lato, una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento;
dall'altro lato, la esistenza di un potere (giuridico, ma anche di fatto) attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento" (Cass., 4^, n. 8217 del 21/05/1998 Rv. 212144); "è onere del proprietario consegnare all'affittuario dell'appartamento un impianto di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali"
(Cass., 4^, n. 38818 del 04/05/2005, Rv. 232426). Mette conto sottolineare che questa
Corte ha avuto modo di precisare ulteriormente che "in tema di reati colposi, per escludere il nesso causale (rispetto alla condotta dell'agente) non è sufficiente che nella produzione dell'evento sia intervenuto un fatto illecito altrui, ma è necessario che tale fatto configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento" (in termini,
Sez. IV., 15 dicembre 1988, Scognamiglio, RV 180738). E' agevole constatare che le censure del ricorrente non sono in linea con le affermazioni di questa Corte appena ricordate.
Ancora, va rilevato che: a) nel caso in esame l'evento era concretamente prevedibile, data la complessiva situazione dell'impianto; b) la Corte d'Appello ha adeguatamente rilevato tale prevedibilità, facendo analitico riferimento a ciascuno degli elementi che avevano determinato l'evento: d'altra parte l'incidente "de quo" era largamente prevedibile, tenuto conto delle anomalie dell'impianto di
10 riscaldamento segnalate al RA non solo dal precedente inquilino, ma anche ed addirittura il giorno prima del tragico evento (e nella circostanza il RA aveva visionato personalmente la caldaia dicendo che era soltanto sporca) - dagli stessi inquilini
Cassarȧ-AN. Circa la prevenibilità, è stato esattamente osservato dai giudici del merito che se l'impianto fosse stato installato nel rispetto delle prescrizioni di legge e mantenuto in condizioni di perfetta efficienza, l'evento non si sarebbe verificato.
Infine, non può attribuirsi alcun rilievo al mancato accenno nel capo di imputazione al cattivo funzionamento del pressostato;
dalle integrative pronunce di primo e secondo grado si rileva agevolmente che il RA, nel corso dei due gradi di giudizio di merito, è venuto in concreto a trovarsi in condizione di difendersi in ordine all'oggetto della contestazione: come esattamente osservato dalla Corte distrettuale, nel decreto di citazione erano state chiaramente precisate quelle condotte colpose addebitate all'imputato che avevano causato la morte del RÀ.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
il ricorrente va altresì condannato alla rifusione in favore delle parti civili delle spese relative al presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 quanto a AN IC e RÀ IA EN ed in euro 3.000,00 quanto a RÀ
EM, SO SA e RÀ IA, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nel presente giudizio liquidate in complessivi euro 2.500,00 quanto a AN IC e RÀ IA EN ed in euro 3.000,00 quanto a RÀ EM, SO SA e RÀ IA, oltre accessori come per legge.
Roma, 14 luglio 2010 Presidente
(Piero Mocali) Il Consigliere estensore
(Vincenzo Romis)
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IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 SET. 2010 A DICASS M E
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