Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/1993, n. 8237
CASS
Sentenza 14 luglio 1993

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Anche nell'ipotesi di ricorso per cassazione avverso declaratoria di inammissibilità di richiesta di revisione la necessità della prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta pone un onere di specificità - quanto ai punti della pronuncia investiti dalla doglianza, alle questioni che si intendano prospettare ed ai motivi che si propongono in sede di legittimità - che non si estende all'enumerazione delle norme giuridiche violate o invocate, perché queste non sono ricomprese tra gli elementi previsti dalla lett. c) dell'art. 581 cod. proc. pen. (forma dell'impugnazione). (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza che aveva dichiarata inammissibile la richiesta di revisione il condannato aveva dedotto che la Corte d'Appello non aveva apprezzato come nuove ne' comunque aveva preso in considerazione le prove indicate e costituite dalle due dichiarazioni rese dal chiamante in correità al magistrato dopo che la sentenza di condanna era divenuta definitiva, a tenore delle quali il condannato medesimo non aveva partecipato al sequestro di persona a scopo di estorsione. La S.C. ha osservato che, al di là della limitata citazione nel ricorso delle sole lettere c) e d) dell'art. 606 cod. proc. pen., l'oggetto della denuncia andava individuato anche nella carenza assoluta di motivazione laddove si affermava che delle due dichiarazioni del chiamante non si era tenuto alcun conto).

In tema di revisione, la sola indicazione di una nuova posizione, assunta rilevante, da parte di una persona che ha già reso dichiarazioni utilizzate per la pregressa affermazione della responsabilità e quindi ritrattate, impone al giudice di stabilire in primo luogo se l'elemento così prospettato sia sussumibile o meno nella previsione della lettera d) dell'art. 630 cod. proc. pen. (condanna pronunciata in conseguenza di falsità); in secondo luogo, ed in caso di soluzione positiva, se detto elemento possa valere o meno ai fini rescissori, tenendo presente che se, per un verso, la falsità delle prime dichiarazioni in tanto ha rilievo in quanto sia accertata con sentenza passata in giudicato, per l'altro non può mai trascurarsi di indagare se il reato in cui si concreta la falsità sia estinto per qualsiasi causa o se per caso le stesse dichiarazioni, pur presentandosi come non vere, non costituiscano ne' mendacio ne' calunnia: ciò perché in entrambi i casi, se la risposta sia positiva superandosi la necessità del preventivo giudicato è demandato direttamente al giudice della revisione ogni accertamento relativo. (Fattispecie in tema di annullamento di declaratoria di inammissibilità di richiesta di revisione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/1993, n. 8237
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8237
Data del deposito : 14 luglio 1993

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