Sentenza 14 luglio 1993
Massime • 2
Anche nell'ipotesi di ricorso per cassazione avverso declaratoria di inammissibilità di richiesta di revisione la necessità della prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta pone un onere di specificità - quanto ai punti della pronuncia investiti dalla doglianza, alle questioni che si intendano prospettare ed ai motivi che si propongono in sede di legittimità - che non si estende all'enumerazione delle norme giuridiche violate o invocate, perché queste non sono ricomprese tra gli elementi previsti dalla lett. c) dell'art. 581 cod. proc. pen. (forma dell'impugnazione). (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza che aveva dichiarata inammissibile la richiesta di revisione il condannato aveva dedotto che la Corte d'Appello non aveva apprezzato come nuove ne' comunque aveva preso in considerazione le prove indicate e costituite dalle due dichiarazioni rese dal chiamante in correità al magistrato dopo che la sentenza di condanna era divenuta definitiva, a tenore delle quali il condannato medesimo non aveva partecipato al sequestro di persona a scopo di estorsione. La S.C. ha osservato che, al di là della limitata citazione nel ricorso delle sole lettere c) e d) dell'art. 606 cod. proc. pen., l'oggetto della denuncia andava individuato anche nella carenza assoluta di motivazione laddove si affermava che delle due dichiarazioni del chiamante non si era tenuto alcun conto).
In tema di revisione, la sola indicazione di una nuova posizione, assunta rilevante, da parte di una persona che ha già reso dichiarazioni utilizzate per la pregressa affermazione della responsabilità e quindi ritrattate, impone al giudice di stabilire in primo luogo se l'elemento così prospettato sia sussumibile o meno nella previsione della lettera d) dell'art. 630 cod. proc. pen. (condanna pronunciata in conseguenza di falsità); in secondo luogo, ed in caso di soluzione positiva, se detto elemento possa valere o meno ai fini rescissori, tenendo presente che se, per un verso, la falsità delle prime dichiarazioni in tanto ha rilievo in quanto sia accertata con sentenza passata in giudicato, per l'altro non può mai trascurarsi di indagare se il reato in cui si concreta la falsità sia estinto per qualsiasi causa o se per caso le stesse dichiarazioni, pur presentandosi come non vere, non costituiscano ne' mendacio ne' calunnia: ciò perché in entrambi i casi, se la risposta sia positiva superandosi la necessità del preventivo giudicato è demandato direttamente al giudice della revisione ogni accertamento relativo. (Fattispecie in tema di annullamento di declaratoria di inammissibilità di richiesta di revisione).
Commentario • 1
- 1. Azione sociale di responsabilità e società in accomandita semplice (nota a Lodo arbitrale, 10 marzo 2010)Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
LODO ARBITRALE – 10 marzo 2010 – Sanfilippo Arbitro Unico – Zappalà Agatino (avv. ***) c. Yellow Cab di Antonino Zanuccoli …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/1993, n. 8237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8237 |
| Data del deposito : | 14 luglio 1993 |
Testo completo
R.G.N. 13289/93 Sent. N.1255
8237 MASS CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Rilasciaty cogia studio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO al SIG. Jose 2200 lla UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio per diritti L. 1500 dal Sig. BAGEDDA 22 GEN 1997 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
1000 Quinta Sezione Penale per diritti L. IL CANCELLIERE
4 LUG 1995- IL CANCELLIERE Composta dai Sigg. Dott. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICED COPIE
Raffaele Bertoni Presidente Richiesta copia studio Antonio Alibrandi
Consigliere dal Sig. BAGEDDA
Consigliere Alfonso Malinconico per diritti L. Bruno Foscarini 1000
Consigliere Antonino Elefante
Consigliere il 31 LUG. 1995
IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio SENTENZA al SIG. LORENTI
3000 per diritti L.
- 3 SET 1993 sul ricorso proposto da
!
1
IL CANCELLIERE RA EP nato il 17\2\ 1954 a San Luca;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 16\ 2\ 1993; sentita la relazione del consigliere dott. Malinconico;
udito il P.G. dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per l'annulla- mento con rinvio dell'impugnata sentenza;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d'Appello di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe ha dichiarata inammissibile la richiesta di revisione proposta il 13\ 2\
1992 da GI PP contro la sentenza 10\ 8\ 1987 della Corte d'Appello di Napoli. Ha premesso in fatto che il predetto, assolto in prime cure dal concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, era stato condannato in grado di appello;
che la decisione era fondata essenzialmente su due elementi dati dalla chiamata di tale
ER LE e dalla pretesa appartenenza dello GI ad un'associa- zione di stampo mafioso;
che la Cassazione il 9\ 3\ 1988 aveva respinto il ricorso dell'imputato; che, stando alla richiesta di revisione, questi era stato assolto dal delitto di associazione già nelle more del giudizio di secondo grado sicché era stato condannato solo in base alla dichiara- zione del ER. Ha ritenuto poi che non erano emerse nuove prove;
che,
da una parte, lo GI aveva preteso un'inammissibile nuova valutazio- ne delle prove già acquisite alla stregua dell'art. 192 c.p.p. 1988, dal- l'altro sostanzialmente la precedente valutazione si era avvalsa di cri- teri, già elaborati dalla giurisprudenza, non dissimili da quelli posti dalla citata norma.
E' stato proposto ricorso per cassazione. Col primo motivo si deduce la violazione dell'art. 634 c.p.p. e l'illegittimità della sentenza in quanto la richiesta, una volta ammesso il giudizio di revisione, non avrebbe potuto essere dichiarata inammissi- bile.
Col secondo mezzo si lamenta che la Corte d'Appello: 1) non ha ap- prezzato come nuove né comunque ha preso in considerazione le prove indi- cate e costituite dalle due dichiarazioni (allegate all'istanza di revi- sione), rese dal ER al magistrato dopo che la sentenza di condanna era divenuta definitiva, a tenore delle quali lo GI non aveva parteci- pato al sequestro;
2) non ha considerato, pur in mancanza di autonomo accertamento, la natura calunniosa delle precedenti testimonianze contra- rie e quindi ha mancato di trarre la conclusione che la condanna fu pro- nunciata in conseguenza di un fatto previsto dalla legge come reato;
3) ha trascurato l'altro elemento dato dall'assoluzione con formula ampia dello GI dal reato di associazione di stampo mafioso.
La portata di questo motivo (che deve essere esaminato per primo) va determinata alla stregua del principio di diritto, che si armonizza con l'elaborazione giurisprudenziale sul tema della forma dell'impugnazione di cui trattasi, secondo cui la necessità della prospettazione delle ra- gioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta pone un onere di specificità quanto ai punti della pronuncia investiti dalla doglianza, alle questioni che si intendono prospettare ed ai motivi che si propongono in sede di legittimità che non si estende all'enume- razione delle norme giuridiche violate o invocate, perché queste non sono ricomprese tra gli elementi previsti dalla lett. c) dell'art. 581 cit..
Al di là, perciò, della limitata citazione nel ricorso delle sole lettere c) e d) dell'art. 606 c.p.p., l'oggetto della denuncia va individuato anche nella carenza assoluta di motivazione laddove si afferma che delle due dichiarazioni del ER (rese il 31 \ \ ed il 26\ 9\ 1991 al sost. proc. della Rep. del Trib. rispettivamente di Frosinone e di Pavia e quindi pacificamente successive al momento in cui la sentenza di condanna divenne irrevocabile) non si è tenuto nessun conto. E la Corte d'Appello effettivamente è incorsa in siffatta omissione perché ha trattato sola- mente di una marginale richiesta di rivalutazione, alla stregua dell'art. 192 c.p.p., delle prove già acquisite nel giudizio di merito e, limitando in tal senso la propria indagine, ha obliterato di fatto gli elementi indicati nell'istanza (successive dichiarazioni del ER) trascurando di utilizzarli, in fase rescindente, come chiave per la imprescindibile in- terpretazione sistematica della richiesta ai fini della riconducibilità o meno del contenuto in una o più delle ipotesi astratte di cui all'art. 630 c.p.p., e quindi di valutarli per la dovuta e conseguente indagine di merito.
Con specifico riferimento alla doglianza di cui al punto n. 2) va precisato che la sola indicazione di una nuova posizione, assunta rile- vante, da parte di una persona che ha già reso dichiarazioni utilizzate per la pregressa affermazione della responsabilità e quindi ritrattate, impone al giudice una duplice verifica. Perché deve essere stabilito in primo luogo se l'elemento così prospettato sia sussumibile meno nella
Mod 3 -
previsione della lettera d) dell'art. 630 c.p.p.; in secondo luogo ed in caso di soluzione positiva, se detto elemento possa valere o meno ai fini rescissori tenendo presente che se, per un verso, la falsità delle prime dichiarazioni intanto ha rilievo in quanto sia accertata con sentenza passata in giudicato, per l'altro non può mai trascurarsi di indagare se il reato in cui si concreta la falsità sia estinto per qualsivoglia causa ovvero se per avventura le stesse dichiarazioni pur presentandosi come non vere non costituiscano né mendacio né calunnia: e ciò perché in en- trambi i casi, se la risposta sia positiva, superandosi la necessità del preventivo giudicato, è demandato direttamente al giudice della revisione ogni accertamento relativo.
Come si è visto, la Corte d'Appello, ignorando siffatti principi, ha del tutto pretermesso queste indagini incorrendo nei lamentati vizi anche perché ha escluso implicitamente le prove svuotando il processo del suo potenzialmente decisivo contenuto rapportato alla ragione preminente del- l'istanza. Il ricorso deve essere perciò accolto. La sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Questa conclusione assorbe il primo motivo.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte
d'Appello di Napoli.
ROMA 14 luglio 1993
Il Presidente
Каравай Il Consigliere rel.
Allalinenic
DI CANCELLERIA
hela Lanzuise
я щейде DEPOSITATA IN CANCELLERIA
odd! 2 8 ABO. 1993
IL COLLAB Y CANCELLERIA
farmela Lanzuige
Sujuin CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
Sig SALIONDAT per diritu 7-027
IL CANCELLIERE
M S2