Sentenza 12 maggio 2015
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo di un bene immobile disposto ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356), è legittima l'imposizione - nei confronti dei familiari dell'indagato che aveva la disponibilità del bene sottoposto a sequestro, interessati a continuare ad abitare nel predetto immobile - di una congrua indennità di occupazione, a condizione che tali soggetti dispongano di redditi adeguati e non si trovino in condizioni di emergenza abitativa, attesa l'applicabilità a tale istituto delle disposizioni dettate in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2015, n. 25289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25289 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 12/05/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - N. 798
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandro - Consigliere - N. 09415/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR NN, n. AV (Ce) 15.8.1980;
2) TI AR, n. San NO d'AV (Ce) 12.2.1928;
3) ST AR, n. San CE (Ce) 19.10.1962;
avverso l'ordinanza n. 23375/2013 del GIP Tribunale di Napoli del 14/01/2014;
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, Dott. VILLONI Orlando;
lette le note scritte del Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G., Dott. FRATICELLI M., che ha concluso per l'inammissibilità;
letta le note di replica depositate dalle ricorrenti in data 10/01/2105; vista la documentazione integrativa trasmessa dal GIP del Tribunale di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il GIP del Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta avanzata da ZA NN, LE AR e MA AR di voler revocare la disposta imposizione a loro carico di un'indennità di occupazione relativamente a beni immobili sottoposti a sequestro preventivo ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, comma 1 ter, nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico di Di RI MA e delle stesse ZA e MA per il delitto di cui all'art. 12-quinquies stessa legge e del primo anche per art. 416 bis c.p.. Operata ampia digressione sulle previsioni di legge applicabili, il giudice ha rilevato che le istanti - rispettivamente moglie, madre e suocera dell'indagato principale - occupano due appartamenti le cui dimensioni assolvono ad esigenze abitative che vanno ben oltre una situazione di mera necessità, ragione che ha indotto il custode a stabilire a loro carico il pagamento di un'indennità di occupazione finalizzata ad incrementare la redditività dei beni in sequestro.
2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione le istanti, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 321 c.p.p., ed alle previsioni del D.Lgs. n. 159 del 2011 di cui contestano l'applicabilità al caso di specie: ad avviso delle ricorrenti il richiamo e l'applicazione di norme del c.d. Codice antimafia al sequestro preventivo penale sarebbe precluso dalla diversa natura della procedura di imposizione del vincolo reale durante la fase delle indagini preliminari rispetto a quella di prevenzione, che prescinde dall'esistenza di una reale imputazione e dal concetto stesso di responsabilità penale.
Le ricorrenti si dolgono, inoltre, del contenuto della motivazione del provvedimento impugnato che, seguendo percorsi argomentativi definiti tortuosi, tenta di legittimare un convincimento errato del giudice e distonico rispetto al sistema.
3. Nelle rassegnate note scritte, il PG chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, atteso il testuale richiamo operato dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, comma 4-bis, al Testo Unico in materia di prevenzione D.Lgs. n. 159 del 2011. 4. La trattazione dei ricorsi è stata differita all'odierna udienza al fine di acquisire il decreto del 02/07/2013 con cui il GIP aveva disposto il sequestro preventivo di numerosi immobili nei confronti di Di RI MA e delle istanti, MA e ZA, in relazione al reato loro ascritto di trasferimento fraudolento di valori aggravato e continuato (artt. 110 e 81 cpv. c.p., L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies, L. n. 203 del 1991, art. 7).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati e come tali vanno dichiarati inammissibili.
2. L'applicabilità delle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione di beni sequestrati e confiscati previste dal D.Lgs. n. 159 del 2011 anche alle ipotesi di sequestro e confisca contemplati della L. n. 35 del 1992, art. 12-sexies, commi da 1 a 4, è testualmente prevista dal comma 4 bis dello stesso articolo e come tale non può essere revocata in discussione.
Risultano, dunque, del tutto appropriati i riferimenti presenti nel provvedimento impugnato alle specifiche previsioni del Codice Antimafia, quali l'art. 35, comma 5 che impone all'amministratore giudiziario dei beni sequestrati o confiscati di incrementarne, se possibile, la redditività, e l'art. 40, comma 2, che a sua volta opera un rinvio all'art. 47 della L. Fall., ed alle misure adottabili in favore del fallito indigente.
Quello che alle ricorrenti pare un percorso tortuoso che, partendo dall'analisi delle norme che consentono l'adozione di provvedimenti a favore del fallito indigente, giunge per contro ad affermare la legittimità dell'imposizione di un'indennità per l'occupazione di immobili a carico del proposto per la misura di prevenzione e di conseguenza anche dell'indagato colpito da sequestro L. n. 356 del 1992, ex art. 12-sexies, altro non costituisce che la conseguenza della applicazione congiunta dato delle citate previsioni quanto dello stesso D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 21, comma 2. Le norme ivi contenute mirano, infatti, nel loro complesso a contemperare due opposte esigenze: la prima è costituita dalla necessità che gli occupanti dei beni immobili sottoposti a sequestro di prevenzione o ex art. 321 c.p.p. e L. n. 352 del 1992, art. 12- sexies, sgomberino volontariamente o forzatamente i beni medesimi (art. 21, comma 2 cit.); l'altra è rappresentata dall'opportunità di soddisfare le concrete esigenze abitative del soggetto colpito dal sequestro o delle persone interposte nella titolarità dei beni interessati dalla misura cautelare reale, una volta che l'amministratore giudiziario abbia loro imposto il pagamento di un'indennità di occupazione al fine di garantire la redditività dei beni in sequestro (art. 35, comma 5 cit.).
Risultano, dunque, prive di fondamento le censure al provvedimento impugnato che evocano inesistenti violazioni di principi generali, laddove la lettera e la ratio della disciplina normativa applicabile rendono del tutto legittimo l'operato dell'amministratore giudiziario nei termini ora precisati.
3. A sostegno della tesi propugnata, le ricorrenti allegano, tuttavia, il tenore della decisione adottata dalla Sez. 2^ di questa Corte di Cassazione n. 9908 del 24/02/2011, Scagliarini Rv. 249672 (pag. 5 ricorso) che ha in effetti escluso la possibilità di imporre un'indennità di occupazione a carico dei soggetti interessati nell'ambito della procedura di prevenzione, ravvisando caratteri d'identità tra la situazione in cui essi versano e quella del fallito indigente e dei suoi stretti familiari.
Tale pronunzia - presa in esame anche dal GIP di Napoli che se ne è poi discostato - appare in effetti meritevole di considerazione quando ricorda che l'esigenza abitativa costituisce proiezione del diritto alla casa o all'abitazione, che trova copertura costituzionale (art. 2 Cost.) e riscontro in alcune decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Valle Pierimpiè Società Agricola SpA c. Italia, 46154/11 del 23/09/2014; Depalle e. Francia GC n. 34044/02 del 29/03/2010; Saghinadze e altri c. Georgia, n. 18768/05 del 27 maggio 2010 con base normativa di riferimento nell'art. 8, par.l della Convenzione e nell'art. 1 del Protocollo n. 1).
Tale esigenza può, infatti e se del caso, esplicare rilevanza ove in concreto si accerti che l'immobile sottoposto a sequestro costituisca l'unica abitazione in uso agli interessati, i quali risultino al contempo sprovvisti di mezzi economici sufficienti a conseguire la disponibilità di un immobile sostitutivo per le stesse finalità.
4. La decisione appare, invece, a parere di questo Collegio criticabile nella parte in cui pretende di ricavare un divieto di applicazione dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione a carico dei soggetti interessati dal sequestro preventivo o di prevenzione dal citato art. 47 L. Fall, che, nel consentire al giudice delegato di attribuire al fallito indigente e alla sua famiglia un sussidio a titolo alimentare (comma 1), stabilisce che, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, la casa di proprietà del fallito non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività (comma 2).
Orbene e a prescindere dal fatto che altre decisioni di questa stessa Corte di Cassazione hanno motivatamente statuito in senso opposto (Sez. 1^ sent. n. 41690 del 15/10/2003, Calabrò e al., Rv. 226479;
Sez. 1^ sent. n. 51458 del 19/11/2013, Bordonaro e al., 257658), quel che pare discutibile sotto il profilo interpretativo è il far discendere da una norma di favore stabilita per una determinata categoria di soggetti ed applicabile per rinvio normativo ad altra, l'ulteriore corollario della configurabilità del divieto sopra indicato, sul presupposto, che il Collegio reputa infondato, che esse versino in situazioni sostanzialmente identiche.
Nel caso dei familiari del fallito, trattasi, invero, di persone che si presume abbiano tratto, fino al tracollo economico, le proprie risorse dall'attività lecita del congiunto, mentre nel caso dei familiari del proposto in prevenzione o dell'indagato fatto segno di sequestro preventivo trattasi di soggetti anch'essi sovente coinvolti a vario titolo nelle dinamiche criminali - tant'è vero che nel caso in esame due ricorrenti risultano anch'esse indagate per il delitto di trasferimento fraudolento di valori - da cui ricavano, al pari del primo, proventi di origine verosimilmente illecita o comunque di difficile individuazione.
Ribadito, pertanto, che l'esigenza abitativa di tali soggetti può certamente venire in considerazione in determinate situazioni, non è dato, tuttavia, ravvisare alcun impedimento di carattere normativo testuale o di ordine sistematico a che gli stessi siano assoggettati all'obbligo di corrispondere un'indennità di occupazione dei beni immobili che, pur sottoposti a sequestro, continuino per avventura ad occupare.
Nel caso in esame, va conclusivamente osservato che il GIP ha puntualmente argomentato che tale esigenza in concreto non sussiste, dal momento che gli immobili occupati dalle istanti, per dimensioni e struttura, vanno ben al di là delle mere necessità abitative e ne attestano il possesso di risorse economiche compatibili con l'imposizione a loro carico dell'indennità di occupazione.
3. Risulta, infine, del tutto inammissibile la doglianza afferente la motivazione dell'ordinanza impugnata: trattandosi di provvedimento accessorio ad una misura cautelare reale, il suo regime d'impugnazione non può che essere lo stesso di quello stabilito dagli artt. 324 e 325 c.p., dal che discende la non deducibilità in sede di legittimità di vizi diversi da quello di violazione di legge.
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento ciascuna di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) ciascuna in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2015