Sentenza 2 ottobre 1998
Massime • 1
La richiesta di documenti da parte del pubblico ufficiale per l'identificazione della persona è atto tipicamente rientrante nelle sue funzioni, potendo egli identificare chiunque per motivi di sicurezza e, in concorso di talune circostanze di tempo e di luogo, anche per motivi di ordine pubblico, e pertanto non può costituire atto arbitrario del medesimo pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 (Nella specie l'imputato di oltraggio resistenza e lesioni a pubblico ufficiale aveva sostenuto l'arbitrarietà della richiesta dei documenti da parte del pubblico ufficiale, in quanto egli si era limitato a svolgere rimostranze per il temporaneo divieto di transito per una pubblica strada - per motivi di ordine pubblico - ignaro delle ragioni di tale provvedimento, onde la richiesta di documenti, di per sè legittima, sarebbe divenuta arbitraria in quanto conseguente a tali rimostranze).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/1998, n. 11519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11519 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 2-I0-I998
1. Dott. Giuseppe LA GRECA Consigliere SENTENZA
2. " Eugenio AMARI " N.1242
3. " Antonio Stefano AGRÒ " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco SERPICO " N.9954/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AN RI LA, nata ad [...] il I0-8-I958 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data I9-II- I997,con la quale veniva confermata la sentenza del Tribunale di Roma del I8-I0-I994 di condanna di NI RI EL per i reati di cui agli artt.337 c.p. ed altro;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta, dal Consigliere F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG dr. G. VIGLIETTA che ha concluso per: Rigetto del ricorso;
OSSERVA
Sull'appello proposto da AN RI LA avverso la sentenza del Tribunale di Roma del I8-I0-I994 che, dicharatala colpevole dei reati di cui agli artt.337,582,585,576 n.I,6I n. IO e 34I c.p., per avere usato violenza, consistita nel colpire con pugni il carabiniere SS DO, che, nell'esercizio delle sue funzioni, le aveva richiesto l'esibizione di documenti al fine di identificarla, cagionando al predetto pubblico ufficiale lesioni personali guarite in gg.Io e rivolgendo al suo indirizzo epiteti oltraggiosi, in Roma il IO-8-93,unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di mesi cinque di reclusione, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del I9-II-I997,confermava il giudizio di I^ grado. Secondo i giudici di Appello la condotta del carabiniere che, dopo aver informato la donna del temporaneo divieto di transito lungo una pubblica via per motivi di ordine pubblico, le aveva chiesto l'esibizione dei documenti per la identificazione, era da ritenersi del tutto legittima, stante l'autonomia di tale richiesta rispetto al divieto di percorrere la strada, sicché non era configurabile l'invocata esimente della reazione ad un atto arbitrario del pubblico ufficiale, difettando proprio il carattere di arbitrarietà del comportamento del SS, alla luce delle dichiarazioni dei testi escussi. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, deducendo a motivi del gravame:
Erronea applicazione della legge penale, atteso che la richiesta di esibizione di documenti di identificazione, di per se legittima, si trasforma in arbitraria, se attuata, come nel caso di specie, in conseguenza di comprensibile dimostranza di una passante al divieto di transito per una pubblica strada, ignara delle ragioni di tale provvedimento. Ha inoltre, rilevato la ricorrente che erroneamente i giudici di appello avevano confermato la sussistenza sia del reato di resistenza che di quello di oltraggio a p.u., dovendosi, al più, riconoscere, nell'atteggiamento di "strafottenza" della deducente, come espressione di disaccordo sul modo di agire del carabiniere, il solo reato di oltraggio aggravato.
Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente a pagare le spese processuali.
Ed invero, correttamente l'impugnata sentenza ha escluso la invocata scriminante dell'arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale ex art.4 DL lgt. 288/44, posto che, come, del resto, confermato dai testi escussi in I^ grado, il cui richiamo si evince dal testo della decisione in esame, il carabiniere DO SS, nel formulare la richiesta di esibizione dei documenti per la identificazione della ricorrente, ebbe a porre in essere un atto istituzionalmente rientrante nel novero di quelli tipicizzanti la manifestazione, legittima delle sue funzioni e servizio, di guisa che trattasi di una richiesta che assume caratteri di piena autonomia, rispetto al disposto divieto di transito lungo una pubblica via per sopravvenute e temporanee ragioni di ordine pubblico, risolvendosi nell'esercizio del potere-dovere da parte del pubblico ufficiale di procedere all'identificazione di chiunque, per motivi di sicurezza della collettività in generale e, in concorso di talune circostanze di tempo e di luogo, anche per intuibili esigenze di tutela dell'ordine pubblico.
Del resto, come più volte ribadito da questa Giudice di legittimità, per la configurabilità della cennata causa di giustificazione, non è sufficiente un semplice sconfinamento di poteri, eventualmente censurabile come atto amministrativo, ma è necessario che il pubblico ufficiale ecceda consapevolmente i suoi poteri, onde perseguire una finalità non solo estranea alle sue funzioni, ma non conforme alla legge. In tal modo, l'atto in parola si risolve in un comportamento non solo in contrasto con l'ordinamento giuridico, ma, sotto il profilo soggettivo, anche in una irragionevole travalicare i limiti delle proprie attribuzioni per mero intento prevaricatore, vessatorio, esibizionistico, anche sotto forma di modalità esplicitamente inurbate, offensive e, comunque sconvenienti, rispetto al doveroso rispetto delle norme del costume sociale di una civile della collettività(cfr., tra le altre, Cass. pen.Sez.VI, I9-0I-I996, n.622, Saparano;
idem, I9-I2-90, n.I6669, Bucchieri).
Come risulta dal testo della sentenza impugnata e dalla decisione di I^ grado esplicitamente confermata in appello, la condotta del carabiniere SS, tenuto conto delle modalità e circostanze di tempo e di luogo dell'azione, nonché, in tale ambito, l'accertato comportamento della ricorrente, nei confronti del predetto pubblico ufficiale, da un canto, esclude ogni possibile, corretta configurabilità dell'invocata scriminante e, dall'altro, alla condotta di costei, ingiustificatamente ed illegittimamente reattiva, in rapporto al suo manifestarsi temporo-modale, vanno ricondotti sia i caratteri del reato di resistenza che di quello di oltraggio a p.u., la cui espressione, tipicizzante il rispettivo precetto, rimane correttamente ancorata ad ambiti di autonomia, fermo restando il contestato concorso tra tali fattispecie criminose. Il gravame, pertanto, non merita accoglimento, con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre I998.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre I998