Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/1998, n. 11519
CASS
Sentenza 2 ottobre 1998

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La richiesta di documenti da parte del pubblico ufficiale per l'identificazione della persona è atto tipicamente rientrante nelle sue funzioni, potendo egli identificare chiunque per motivi di sicurezza e, in concorso di talune circostanze di tempo e di luogo, anche per motivi di ordine pubblico, e pertanto non può costituire atto arbitrario del medesimo pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 (Nella specie l'imputato di oltraggio resistenza e lesioni a pubblico ufficiale aveva sostenuto l'arbitrarietà della richiesta dei documenti da parte del pubblico ufficiale, in quanto egli si era limitato a svolgere rimostranze per il temporaneo divieto di transito per una pubblica strada - per motivi di ordine pubblico - ignaro delle ragioni di tale provvedimento, onde la richiesta di documenti, di per sè legittima, sarebbe divenuta arbitraria in quanto conseguente a tali rimostranze).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/1998, n. 11519
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11519
    Data del deposito : 2 ottobre 1998

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