Sentenza 6 agosto 2002
Massime • 1
In tema di risarcimento del danno per sinistro verificatosi durante la prestazione lavorativa, il risarcimento può essere richiesto al datore di lavoro con due distinte azioni una proposta a titolo di responsabilità contrattuale e l'altra a titolo di responsabilità extracontrattuale; la scelta tra le due azioni e l'eventuale loro esercizio cumulativo nel processo rientrano nel potere dispositivo della parte, con la conseguenza che, ove la parte opti per una di esse, non è consentito al giudice, in violazione dell'art.112 cod. proc. civ., sostituirsi all'attore nella scelta che avrebbe potuto operare ed accogliere la domanda in base ad un titolo diverso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11766 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IV FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 16, presso lo studio dell'avvocato FASCIOTTI SANDRO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CREDITO ITALIANO SPA, già RE AN, con sede in Genova, in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., SC CE e OM GA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell'avvocato MIRIGLIANI RAFFAELE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza dell'1198 della Corte d'Appello di CATANZARO, sezione 2^ civile emessa il 19/11/1997, depositata il 16/01/98; RG. 334/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato CARMELA MIRABELLI (per delega avv. Sandro Fasciotti);
udito l'Avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione del 21 novembre 1987 AN IV conveniva davanti al Tribunale di Castrovillari il RE italiano, esponendo che, il 29 aprile 1986, mentre, su richiesta dei dirigenti della filiale di Cosenza di detta banca, di cui egli era dipendente, si stava recando presso alcuni clienti per rendere un c.d. servizio a domicilio, a causa di un improvviso sbandamento dell'autovettura di proprietà dell'istituto di credito, era finito fuori strada, riportando lesioni da cui gli erano derivati gravissimi postumi invalidanti. Il IV, premesso che sussisteva l'esclusiva responsabilità del datore di lavoro, che aveva chiesto una prestazione vietata ai sensi dell'art. 124 del C.C.N.L., chiedeva la condanna del RE AN al risarcimento dei danni subiti. L'ente convenuto, costituendosi, negava la propria responsabilità nella causazione del sinistro, avvenuto nell'ambito del rapporto di lavoro, e per il quale erano state avviate tutte le procedure per l'intervento dell'assicurazione obbligatoria. Il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 2 ottobre 1995, rigettava la domanda ritenendo, da un lato, non provato che la prestazione chiesta dalla banca al IV costituisse violazione del divieto posto dal citato art. 124 e, dall'altro, non sussistente il nesso di causalità tra l'incarico al IV e l'incidente subito dallo stesso, dovuto ad un malore che colpì il medesimo mentre guidava.
Proposto appello dal IV e costituitosi il RE AN s.p.a., la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza depositata il 16 gennaio 1998, confermava la pronunzia di primo grado, dopo avere premesso che il IV aveva espressamente dichiarato di esercitare un'azione di responsabilità extracontrattuale, non intendendo fare valere un diritto derivante dal rapporto di lavoro subordinato con l'istituto di credito convenuto. La Corte osservava che l'affidamento al IV del servizio "esterno" (con la consequenziale necessità dell'autovettura) aveva costituito una mera occasione, e non una causa, del sinistro e che anche l'eventuale violazione del citato art. 124 del contratto collettivo, "peraltro non provata", non integrava "una condotta violatrice del principio del neminem laedere", incidendo "semmai soltanto nell'ambito del rapporto di lavoro".
Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro AN IV ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico complesso motivo, a cui l'UN AN s.p.a. (già RE AN) ha resistito con controricorso e con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con l'unico motivo di ricorso il IV deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia)", dell'art. 38 c.p.c. e dell'art. 409 c.p.c., nonché i vizi di motivazione previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c.. Il ricorrente osserva che la sentenza impugnata, escludendo la responsabilità extracontrattuale della banca convenuta, non si è pronunziata sulla responsabilità contrattuale della stessa come datore di lavoro, per avere incaricato il dipendente di una prestazione lavorativa vietata dall'art. 124 del contratto collettivo. L'inosservanza, da parte del datore di lavoro, dei doveri di protezione previsti dall'art. 2087 c.c. è fonte di entrambi i tipi di responsabilità, onde, esistendo concorso tra le due azioni, il giudice, se ne ritiene infondata una, è tenuto ad esaminare l'altra, che si basa sui medesimi presupposti di fatto. Sulla responsabilità contrattuale del datore di lavoro era competente il giudice del lavoro, ma - afferma il ricorrente - l'incompetenza per tale aspetto del giudice adito può essere rilevata da questa Corte poiché, nel presente giudizio, non si è formato il giudicato implicito sulla competenza per materia. Il motivo di ricorso è infondato.
La premessa della sentenza impugnata, analiticamente esplicitata dalla Corte di appello, è che il IV, instaurando il presente giudizio, ha esercitato soltanto l'azione di responsabilità extracontrattuale. A tal fine la Corte ha rilevato che, nel giudizio di primo grado, l'attore, a seguito dell'ordinanza con la quale le parti erano state invitate dal giudice "a depositare note illustrative in ordine alla competenza per materia del Tribunale", ha affermato che egli non aveva inteso formulare domanda rivolta a fare valere un diritto derivante da un rapporto di lavoro subordinato privato, ma una domanda che traeva titolo "esclusivamente da una situazione extra contrattuale che si qualifica in un illecito civile, riconducibile alla previsione dell'art.2043 c.c.". La qualificazione della domanda attorea, compiuta dalla Corte di appello, è soggetta a verifica diretta in questa sede di legittimità, ai fini dell'accertamento sulla sussistenza del dedotto vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c., che costituisce un error in procedendo.
Detta qualificazione è corretta perché trova riscontro sia nella posizione che l'attore ha assunto nel giudizio di primo grado, in cui ha precisato, nei termini riportati dalla sentenza impugnata, la domanda formulata in modo generico nell'atto di citazione, sia nel contenuto nell'atto di appello presentato dal IV. In quest'ultimo atto, lungi dal censurare l'interpretazione data dal Tribunale alla domanda attorea (che, secondo la tesi oggi sostenuta nel ricorso per cassazione, sarebbe errata), si ribadisce che l'attore ha inteso proporre una sola domanda, avente come causa petendi un illecito extracontrattuale. Si legge, invero, nell'atto di appello che la domanda proposta dall'attore - or qui appellante - trae titolo da una situazione di responsabilità extracontrattuale che si qualifica - nel caso di specie - in un illecito civile riconducibile ai principi dell'art. 2043 c.c.. - E da qui l'obbligo del risarcimento, nel caso di specie, nasce dalla violazione del dovere primario del neminem laedere".
Di fronte alla volontà così chiaramente espressa dall'attore, è irrilevante che l'ordinamento giuridico gli conferisca una duplice azione. Come questa Corte ha già precisato, proprio con riferimento ad un titolo (contratto di trasporto di persone) astrattamente idoneo all'insorgenza di un'azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e di altra azione da responsabilità extracontrattuale, la scelta tra le due azioni ed anche il loro esercizio cumulativo nel processo rientrano nel potere dispositivo della parte. Ne deriva che ove la parte opti per una di esse, non è consentito al giudice sostituirsi alla parte nella scelta che questa avrebbe potuto operare ed accogliere la domanda per un titolo diverso (Cass. 3 ottobre 1996 n. 8656). Tale sostituzione concretizzerebbe una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato.
Non sussiste, pertanto, la denunziata violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la sentenza impugnata pronunziato sulla (sola) azione di responsabilità extracontrattuale esercitata dall'attore. Non sussistono neanche le violazioni delle altre norme processuali, che presuppongono l'esercizio dell'azione contrattuale, nella specie non avvenuto.
Nessuna censura ha il ricorrente formulato in ordine al rigetto dell'azione di responsabilità extracontrattuale. La soccombenza del convenuto determina la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.095,00 dei quali Euro 2.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2002