CASS
Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 15638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15638 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL NU, nato a [...] il giorno 9/7/1972 assistito e difeso dall’avv. Mara Merlini- di fiducia avverso l’ordinanza in data 26/1/2026 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la partecipazione del Procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RE ZO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26 gennaio 2026, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità per genericità dell’atto di appello proposto in data 7 maggio 2024 avverso la sentenza in data 7 maggio 2024 del Tribunale di Rimini con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, era stata affermata la penale responsabilità di NU OL in relazione al reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15638 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 09/04/2026 2. Ricorre per cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 581 e 610 e ss. cod. proc. pen. per mancata instaurazione del rapporto processuale. Osserva, al riguardo, la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'atto di gravame a causa della aspecificità e della genericità dei motivi proposti rendendo però una motivazione paragonabile a quella che diversamente e correttamente avrebbe la medesima Corte dovuto rendere in caso di rigetto dell'appello de quo in seguito alla instaurazione del rapporto processuale. Evidenzia, ancora, parte ricorrente che, in un primo momento, la Corte territoriale ha ritenuto che l'appello fosse stato unicamente proposto per la pronuncia sulla prescrizione maturata dopo la decisione di primo grado mentre, in realtà, detta prescrizione era maturata prima del deposito della sentenza di primo grado e che, subito dopo, la stessa Corte ha stabilito che con l'appello volto alla richiesta di dichiarazione della prescrizione non fosse stata censurata minimamente la sentenza appellata, quando in realtà con il medesimo appello era stato proposto un ulteriore e analitico motivo. Aggiunge, poi, la difesa del ricorrente che la Corte d'appello ha dato atto dell’esistenza dell'ulteriore motivo di gravame sul trattamento sanzionatorio, ma ha erroneamente ritenuto che non fosse surrogato dalla allegazione di elementi di fatto, salvo, in ultimo, constatare la presenza dell’indicazione proprio di un elemento di fatto legato all'estremo disagio economico nel quale versava l'imputato.
2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 581, commi 1, lett. d), e 1-bis cod. proc. pen. in relazione alla errata individuazione del termine di prescrizione. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha stabilito che l’impugnazione proposta dall’imputato fosse inammissibile a causa della mancata censura della sentenza di primo grado, mentre in realtà era stata eccepita la intervenuta prescrizione del reato maturata prima del deposito della sentenza del Tribunale dato che la condotta delittuosa risulta essere stata consumata il 14 maggio 2014 il che avrebbe determinato, tenendo conto degli eventi interruttivi e di sospensione, lo spirare del momento estintivo del reato stesso al 17 luglio 2024. 2.3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 159 e 161 cod. pen. in punto di mancata rilevazione del termine prescrizionale del reato già al 14 maggio 2023. Deduce la difesa del ricorrente che, in ogni caso, al di là di quanto indicato nell’atto di appello, il termine di prescrizione del reato in contestazione sarebbe in realtà maturato il 14 maggio 2023 atteso che, una volta esclusa dal Tribunale la contestata recidiva, tenuto 2 sempre conto delle interruzioni e delle sospensioni, ivi compresa quella di cui all’art. 420- quater cod. proc. pen. sino al rintraccio dell’imputato, la prescrizione sarebbe maturata nella data da ultimo indicata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre innanzitutto rilevare che la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello formulato nell’interesse dell’imputato ritenendolo non rispondente ai requisiti richiesti dall’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. ed evidenziando in particolare che: a) l’appellante ha chiesto dichiararsi l’estinzione per prescrizione del reato asseritamente maturata dopo il giudizio di primo grado e quindi senza censurare la sentenza appellata;
b) rispetto alla sentenza appellata la parte che ha proposto il gravame risulta avere formulato solo due censure riguardanti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio, non solo richiamando una giurisprudenza non pertinente, ma anche senza contestare gli elementi di fatto in base ai quali le invocate circostanze avrebbero potuto essere riconosciute;
c) l’atto di appello ha ignorato la specifica motivazione della sentenza che sul trattamento sanzionatorio ha evidenziato la non applicazione della recidiva correttamente contestata proprio al fine di “rapportare la pena al fatto” non sussistendo elementi per concedere le attenuanti generiche. Osserva al riguardo il Collegio che l’atto di appello avanzato dalla difesa dell’imputato OL si presentava tutt’altro che generico e non rispettoso dei requisiti di cui all’art. 581 cod. proc. pen. Lo stesso conteneva, infatti, una deduzione dell’intervenuta prescrizione del reato in contestazione all’imputato caratterizzata da argomentazioni specifiche (sulla valutazione delle quali si tornerà nel prosieguo), con indicazione di termini, disposizioni normative e di principi giurisprudenziali in materia. E’ a dir poco evidente che con detto motivo di appello è stato legittimamente introdotto un elemento di valutazione non sondato nel giudizio di primo grado e che quindi non poteva essere oggetto di una critica specifica su di una motivazione del Tribunale – quella sì del tutto generica – sull’evoluzione procedimentale e sulla durata dei termini di sospensione della prescrizione e deve essere ricordato che «In tema di impugnazioni, non può essere ritenuta la genericità di un motivo di appello in ragione dell'omessa deduzione di un punto non sviluppato nella sentenza impugnata, posto che la cd. "specificità estrinseca" consiste nella correlazione tra i motivi di gravame e le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento della decisione impugnata» (Sez. 4, n. 40243 del 02/12/2025, Poletti, Rv. 288948-05). 3 Sempre l’atto di appello conteneva un secondo motivo di gravame nel quale la difesa dell’appellante si doleva del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche indicando, a fronte di una senza di primo grado che si era limitata ad affermare, ai limiti dell’apoditticità, che «non si ritiene di concedere le circostanze attenuanti generiche, mancando elementi rilevanti a tal fine», che vi era comunque una carenza di motivazione sul punto alla luce delle richiamate condizioni di disagio nelle quali l’imputato versava all’epoca dei fatti. Infine, con l’atto di appello, si invocava, una riduzione del trattamento sanzionatorio ritenuto dalla difesa eccessivo in quanto discostatosi del minimo della sanzione edittale e venivano richiamati l’art. 133 cod. pen. e la finalità di addivenire alla determinazione di una pena finale maggiormente aderente alla gravità del fatto ed alla reale pericolosità del suo autore. Non sfugge, anche sotto tale profilo, che le doglianze indicate nell’atto di appello si contrapponevano ad una motivazione altrettanto sintetica sul punto della sentenza impugnata conchiusa nella seguente frase: «Visti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. appare congrua le pena base di …». E’ appena il caso di ricordare che «Il tasso di specificità necessario per l'atto di appello, che esclude l'inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., va valutato raffrontando le specifiche censure articolate nell'impugnazione, con la consistenza delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 37737 del 18/06/2014, Bacci, Rv. 259907-01), argomentazioni che, come appena evidenziato, non erano certamente particolarmente approfondite e dettagliate. A ciò si aggiunge che dal contenuto dell’ordinanza impugnata traspare anche una sostanziale valutazione di infondatezza dei motivi di appello concernenti le circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio ma, in tal caso, la Corte territoriale, che ha provveduto con ordinanza de plano, non risulta avere fatto corretta applicazione del principio secondo il quale «Il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado. (In applicazione del principio la Corte, rilevandone la contraddittorietà, ha annullato la sentenza che, al contempo, aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità delle ragioni indicate a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, e risposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili) (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978-01). Tutto quanto fin qui osservato non rende di certo manifestamente infondate le doglianze difensive sottoposte a questa Corte di legittimità e determina la corretta instaurazione della presente fase procedimentale. 4 3. Quanto poi alla deduzione difensiva relativa all’intervenuta prescrizione del reato in contestazione – alla quale la Corte di appello non ha dato risposta nonostante l’assenza di genericità della stessa – occorre osservare che: a) il reato di appropriazione indebita per il quale è intervenuta l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato risulta contestato come consumato «dal 14 maggio 2014»; b) il delitto di appropriazione indebita, avendo natura istantanea, si perfeziona con la prima condotta appropriativa e, quindi, nel momento in cui il soggetto agente compie un atto di dominio sulla cosa altrui, con la volontà, espressa o implicita, di tenerla come propria (cfr. Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, Romaniello, Rv. 287552-01); c) la recidiva originariamente contestata all’imputato è stata esclusa nella sentenza del Tribunale di Rimini;
d) il termine ordinario di prescrizione di detto reato, tenendo conto degli eventi interruttivi e dell’avvenuta esclusione della contestata recidiva, è di anni 7 e mesi 6; e) a detto temine devono essere aggiunti i periodi di sospensione, risultando che il processo, ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., è stato sospeso dal 16/10/2017 fino al 06/07/2023 ed occorre ricordare che «In caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell'art. 159, ultimo comma, cod. pen., all'art. 161, secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un ulteriore quarto - o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma, cod. pen. - calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo» (Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020, dep. 2021, Mura, Rv. 280921-01; Sez. 6, n. 1876 del 22/10/2020, dep. 2021, Beu Joti, Rv. 280600-01 nella quale in motivazione la Corte ha precisato che tale aumento può essere sommato agli ulteriori aumenti del tempo di prescrizione conseguenti da eventuali fatti interruttivi, ai sensi degli artt. 160 e 161, comma secondo, cod. pen. ed agli eventuali periodi di sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 159 cod. pen.). Ne consegue che il reato in contestazione all’imputato, da ritenersi, come detto, consumato in data 14 maggio 2014, per il quale è previsto un termine ordinario di prescrizione (tenuto conto degli eventi interruttivi) di anni 7 e mesi 6, ai quali vanno ad aggiungersi anni 1 e mesi 6 per effetto della sospensione di cui si è detto, così ad assurgere a complessivi anni 9, si è estinto per prescrizione il 14 maggio 2023 quindi prima della sentenza di primo grado che è stata pronunciata in data 7 maggio 2024. Per tale ragione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, rimanendo assorbite tutte le altre questioni dedotte dalla difesa dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. 5 Così è deciso, 09/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la partecipazione del Procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RE ZO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26 gennaio 2026, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità per genericità dell’atto di appello proposto in data 7 maggio 2024 avverso la sentenza in data 7 maggio 2024 del Tribunale di Rimini con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, era stata affermata la penale responsabilità di NU OL in relazione al reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15638 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 09/04/2026 2. Ricorre per cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 581 e 610 e ss. cod. proc. pen. per mancata instaurazione del rapporto processuale. Osserva, al riguardo, la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'atto di gravame a causa della aspecificità e della genericità dei motivi proposti rendendo però una motivazione paragonabile a quella che diversamente e correttamente avrebbe la medesima Corte dovuto rendere in caso di rigetto dell'appello de quo in seguito alla instaurazione del rapporto processuale. Evidenzia, ancora, parte ricorrente che, in un primo momento, la Corte territoriale ha ritenuto che l'appello fosse stato unicamente proposto per la pronuncia sulla prescrizione maturata dopo la decisione di primo grado mentre, in realtà, detta prescrizione era maturata prima del deposito della sentenza di primo grado e che, subito dopo, la stessa Corte ha stabilito che con l'appello volto alla richiesta di dichiarazione della prescrizione non fosse stata censurata minimamente la sentenza appellata, quando in realtà con il medesimo appello era stato proposto un ulteriore e analitico motivo. Aggiunge, poi, la difesa del ricorrente che la Corte d'appello ha dato atto dell’esistenza dell'ulteriore motivo di gravame sul trattamento sanzionatorio, ma ha erroneamente ritenuto che non fosse surrogato dalla allegazione di elementi di fatto, salvo, in ultimo, constatare la presenza dell’indicazione proprio di un elemento di fatto legato all'estremo disagio economico nel quale versava l'imputato.
2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 581, commi 1, lett. d), e 1-bis cod. proc. pen. in relazione alla errata individuazione del termine di prescrizione. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha stabilito che l’impugnazione proposta dall’imputato fosse inammissibile a causa della mancata censura della sentenza di primo grado, mentre in realtà era stata eccepita la intervenuta prescrizione del reato maturata prima del deposito della sentenza del Tribunale dato che la condotta delittuosa risulta essere stata consumata il 14 maggio 2014 il che avrebbe determinato, tenendo conto degli eventi interruttivi e di sospensione, lo spirare del momento estintivo del reato stesso al 17 luglio 2024. 2.3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 159 e 161 cod. pen. in punto di mancata rilevazione del termine prescrizionale del reato già al 14 maggio 2023. Deduce la difesa del ricorrente che, in ogni caso, al di là di quanto indicato nell’atto di appello, il termine di prescrizione del reato in contestazione sarebbe in realtà maturato il 14 maggio 2023 atteso che, una volta esclusa dal Tribunale la contestata recidiva, tenuto 2 sempre conto delle interruzioni e delle sospensioni, ivi compresa quella di cui all’art. 420- quater cod. proc. pen. sino al rintraccio dell’imputato, la prescrizione sarebbe maturata nella data da ultimo indicata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre innanzitutto rilevare che la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello formulato nell’interesse dell’imputato ritenendolo non rispondente ai requisiti richiesti dall’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. ed evidenziando in particolare che: a) l’appellante ha chiesto dichiararsi l’estinzione per prescrizione del reato asseritamente maturata dopo il giudizio di primo grado e quindi senza censurare la sentenza appellata;
b) rispetto alla sentenza appellata la parte che ha proposto il gravame risulta avere formulato solo due censure riguardanti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio, non solo richiamando una giurisprudenza non pertinente, ma anche senza contestare gli elementi di fatto in base ai quali le invocate circostanze avrebbero potuto essere riconosciute;
c) l’atto di appello ha ignorato la specifica motivazione della sentenza che sul trattamento sanzionatorio ha evidenziato la non applicazione della recidiva correttamente contestata proprio al fine di “rapportare la pena al fatto” non sussistendo elementi per concedere le attenuanti generiche. Osserva al riguardo il Collegio che l’atto di appello avanzato dalla difesa dell’imputato OL si presentava tutt’altro che generico e non rispettoso dei requisiti di cui all’art. 581 cod. proc. pen. Lo stesso conteneva, infatti, una deduzione dell’intervenuta prescrizione del reato in contestazione all’imputato caratterizzata da argomentazioni specifiche (sulla valutazione delle quali si tornerà nel prosieguo), con indicazione di termini, disposizioni normative e di principi giurisprudenziali in materia. E’ a dir poco evidente che con detto motivo di appello è stato legittimamente introdotto un elemento di valutazione non sondato nel giudizio di primo grado e che quindi non poteva essere oggetto di una critica specifica su di una motivazione del Tribunale – quella sì del tutto generica – sull’evoluzione procedimentale e sulla durata dei termini di sospensione della prescrizione e deve essere ricordato che «In tema di impugnazioni, non può essere ritenuta la genericità di un motivo di appello in ragione dell'omessa deduzione di un punto non sviluppato nella sentenza impugnata, posto che la cd. "specificità estrinseca" consiste nella correlazione tra i motivi di gravame e le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento della decisione impugnata» (Sez. 4, n. 40243 del 02/12/2025, Poletti, Rv. 288948-05). 3 Sempre l’atto di appello conteneva un secondo motivo di gravame nel quale la difesa dell’appellante si doleva del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche indicando, a fronte di una senza di primo grado che si era limitata ad affermare, ai limiti dell’apoditticità, che «non si ritiene di concedere le circostanze attenuanti generiche, mancando elementi rilevanti a tal fine», che vi era comunque una carenza di motivazione sul punto alla luce delle richiamate condizioni di disagio nelle quali l’imputato versava all’epoca dei fatti. Infine, con l’atto di appello, si invocava, una riduzione del trattamento sanzionatorio ritenuto dalla difesa eccessivo in quanto discostatosi del minimo della sanzione edittale e venivano richiamati l’art. 133 cod. pen. e la finalità di addivenire alla determinazione di una pena finale maggiormente aderente alla gravità del fatto ed alla reale pericolosità del suo autore. Non sfugge, anche sotto tale profilo, che le doglianze indicate nell’atto di appello si contrapponevano ad una motivazione altrettanto sintetica sul punto della sentenza impugnata conchiusa nella seguente frase: «Visti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. appare congrua le pena base di …». E’ appena il caso di ricordare che «Il tasso di specificità necessario per l'atto di appello, che esclude l'inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., va valutato raffrontando le specifiche censure articolate nell'impugnazione, con la consistenza delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 37737 del 18/06/2014, Bacci, Rv. 259907-01), argomentazioni che, come appena evidenziato, non erano certamente particolarmente approfondite e dettagliate. A ciò si aggiunge che dal contenuto dell’ordinanza impugnata traspare anche una sostanziale valutazione di infondatezza dei motivi di appello concernenti le circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio ma, in tal caso, la Corte territoriale, che ha provveduto con ordinanza de plano, non risulta avere fatto corretta applicazione del principio secondo il quale «Il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado. (In applicazione del principio la Corte, rilevandone la contraddittorietà, ha annullato la sentenza che, al contempo, aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità delle ragioni indicate a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, e risposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili) (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978-01). Tutto quanto fin qui osservato non rende di certo manifestamente infondate le doglianze difensive sottoposte a questa Corte di legittimità e determina la corretta instaurazione della presente fase procedimentale. 4 3. Quanto poi alla deduzione difensiva relativa all’intervenuta prescrizione del reato in contestazione – alla quale la Corte di appello non ha dato risposta nonostante l’assenza di genericità della stessa – occorre osservare che: a) il reato di appropriazione indebita per il quale è intervenuta l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato risulta contestato come consumato «dal 14 maggio 2014»; b) il delitto di appropriazione indebita, avendo natura istantanea, si perfeziona con la prima condotta appropriativa e, quindi, nel momento in cui il soggetto agente compie un atto di dominio sulla cosa altrui, con la volontà, espressa o implicita, di tenerla come propria (cfr. Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, Romaniello, Rv. 287552-01); c) la recidiva originariamente contestata all’imputato è stata esclusa nella sentenza del Tribunale di Rimini;
d) il termine ordinario di prescrizione di detto reato, tenendo conto degli eventi interruttivi e dell’avvenuta esclusione della contestata recidiva, è di anni 7 e mesi 6; e) a detto temine devono essere aggiunti i periodi di sospensione, risultando che il processo, ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., è stato sospeso dal 16/10/2017 fino al 06/07/2023 ed occorre ricordare che «In caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell'art. 159, ultimo comma, cod. pen., all'art. 161, secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un ulteriore quarto - o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma, cod. pen. - calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo» (Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020, dep. 2021, Mura, Rv. 280921-01; Sez. 6, n. 1876 del 22/10/2020, dep. 2021, Beu Joti, Rv. 280600-01 nella quale in motivazione la Corte ha precisato che tale aumento può essere sommato agli ulteriori aumenti del tempo di prescrizione conseguenti da eventuali fatti interruttivi, ai sensi degli artt. 160 e 161, comma secondo, cod. pen. ed agli eventuali periodi di sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 159 cod. pen.). Ne consegue che il reato in contestazione all’imputato, da ritenersi, come detto, consumato in data 14 maggio 2014, per il quale è previsto un termine ordinario di prescrizione (tenuto conto degli eventi interruttivi) di anni 7 e mesi 6, ai quali vanno ad aggiungersi anni 1 e mesi 6 per effetto della sospensione di cui si è detto, così ad assurgere a complessivi anni 9, si è estinto per prescrizione il 14 maggio 2023 quindi prima della sentenza di primo grado che è stata pronunciata in data 7 maggio 2024. Per tale ragione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, rimanendo assorbite tutte le altre questioni dedotte dalla difesa dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. 5 Così è deciso, 09/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6