CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
Commentario • 1
- 1. Patteggia la pena per omicidio stradale e il giudice gli revoca la patente: annullata la sentenzaAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 31 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2023, n. 31237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31237 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT CI RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELININARE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto PG Alessandro Cimmino che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'irrogata sanzione amministrativa accessoria Penale Sent. Sez. 4 Num. 31237 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 21/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, pronun- ciando nei confronti di CI CI ES, con sentenza emessa in data 22/3/2023, su concorde richiesta delle parti, gli applicava, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., riconosciute in suo favore l'attenuante di cui all'art. 589bis co. 7 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche ed operata la ridu- zione per il rito, la pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione per il delitto p. e p. dall'art. 589 bis cod. pen. perché, mediante una condotta di gui- da imprudente, negligente ed in violazione dell'art. 145, co. 2, cod. strada, in prossimità di una intersezione, alla guida dell'autovettura "Jeep Compass", tar- gata FT735PY, ometteva di dare la dovuta precedenza al motociclo "Piaggio Be- verly" condotto da AU SC, così determinando la collisione dell'auto condotta contro il suddetto motociclo e cagionando la morte dell'AU a segui- to delle gravi lesioni riportate nell'impatto. Accertato in Grottaglie il 31/7/2021. Con la sentenza in questione, ai sensi dell'art. 222 cod. strada., veniva dispo- sta nei confronti dell'CI la revoca della patente di guida. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difenso- re del ricorrente che denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria senza alcuna mo- tivazione e senza alcun richiamo ai parametri previsti dagli airtt. 218, 219 cod. strad. nonostante che l'assenza di contestazione delle aggravanti previste dall'art. 589 bis, commi 2 e 3, cod. pen. e l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 88/19) escludessero la obbligatorietà della revoca della patente di guida. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al- la disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di gui- da, con ogni conseguente statuizione. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. 4. Il ricorso è fondato. 5. In premessa, va evidenziato che il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito es- sere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiannento" con cui si censuri l'erronea ov- 2 vero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative), ma infondato e, pertan- to, va rigettato. Questa Corte di legittimità, ha, peraltro, da tempo chiarito che, con la sen- tenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981). Ciò è perfettamente conforme al costante dicturn di questa Corte di legittimità che ha ricordato come, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., debbano essere sempre applicate le sanzioni amministrative ac- cessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871). L'applicabilità con la sentenza di patteggiamento della sanzione amministra- tiva accessoria nei casi previsti dall'art. 222 cod. strada, deriva dal fatto la stes- sa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbia- no fatto riferimento nell'accordo. (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavil- la, Rv. 237231 che ha annullato con rinvio una sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria). 6. Tuttavia, come più volte ribadito da questa Corte (cfr. in ultimo Sez. 4, n. 13747/2022) in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle cir- costanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto I effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il tratta- mento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. Ciò in quanto, peraltro in data precedente alla sentenza impugnata, la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 aprile 2019, n. 88 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del codice della strada "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen." 3 Così deciso in Roma il 21 giugno 2023 Il C n-Sigliere est sore In proposito la Consulta ha specificato che la revoca della patente di guida non può essere disposta indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589 bis che dall'art. 590 bis cod. pen. ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi previste per le fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (ovvero per la guida in stato di eb- brezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dai cornmi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso tenendo conto della gravità della condotta del condannato, alla stregua degli artt. 218 e 219 cod. strada, ed eventualmente applicare„ come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, quella meno afflittiva della sospensione della stessa, così come previsto •- e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada. Nel caso di specie, il GUP ha applicato la sanzione accessoria senza motivare sul punto, richiamando solo la previsione di cui all'art. 222 co. 2 cod. strada. 7. Orbene, essendo venuto meno, alla stregua di quanto sopra esposto il predetto automatismo, nel caso che ci occupa l'applicazione della sanzione am- ministrativa accessoria non può che essere rimessa, per una nuova valutazione in ordine alla stessa, al giudice di merito in quanto divenuta oggetto di valuta- zione discrezionale, pur rimanendo collegata alla "condanna" cui la Suprema Cor- te ritiene equiparabile, ai fini in parola, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che essa esula dall'oggetto dell'accordo delle parti. 8. Ne consegue che va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con rinvio per una nuova valutazione sul punto al Tribunale di Trani.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Taranto. Il Presidente
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto PG Alessandro Cimmino che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'irrogata sanzione amministrativa accessoria Penale Sent. Sez. 4 Num. 31237 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 21/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, pronun- ciando nei confronti di CI CI ES, con sentenza emessa in data 22/3/2023, su concorde richiesta delle parti, gli applicava, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., riconosciute in suo favore l'attenuante di cui all'art. 589bis co. 7 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche ed operata la ridu- zione per il rito, la pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione per il delitto p. e p. dall'art. 589 bis cod. pen. perché, mediante una condotta di gui- da imprudente, negligente ed in violazione dell'art. 145, co. 2, cod. strada, in prossimità di una intersezione, alla guida dell'autovettura "Jeep Compass", tar- gata FT735PY, ometteva di dare la dovuta precedenza al motociclo "Piaggio Be- verly" condotto da AU SC, così determinando la collisione dell'auto condotta contro il suddetto motociclo e cagionando la morte dell'AU a segui- to delle gravi lesioni riportate nell'impatto. Accertato in Grottaglie il 31/7/2021. Con la sentenza in questione, ai sensi dell'art. 222 cod. strada., veniva dispo- sta nei confronti dell'CI la revoca della patente di guida. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difenso- re del ricorrente che denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria senza alcuna mo- tivazione e senza alcun richiamo ai parametri previsti dagli airtt. 218, 219 cod. strad. nonostante che l'assenza di contestazione delle aggravanti previste dall'art. 589 bis, commi 2 e 3, cod. pen. e l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 88/19) escludessero la obbligatorietà della revoca della patente di guida. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al- la disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di gui- da, con ogni conseguente statuizione. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. 4. Il ricorso è fondato. 5. In premessa, va evidenziato che il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito es- sere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiannento" con cui si censuri l'erronea ov- 2 vero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative), ma infondato e, pertan- to, va rigettato. Questa Corte di legittimità, ha, peraltro, da tempo chiarito che, con la sen- tenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981). Ciò è perfettamente conforme al costante dicturn di questa Corte di legittimità che ha ricordato come, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., debbano essere sempre applicate le sanzioni amministrative ac- cessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871). L'applicabilità con la sentenza di patteggiamento della sanzione amministra- tiva accessoria nei casi previsti dall'art. 222 cod. strada, deriva dal fatto la stes- sa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbia- no fatto riferimento nell'accordo. (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavil- la, Rv. 237231 che ha annullato con rinvio una sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria). 6. Tuttavia, come più volte ribadito da questa Corte (cfr. in ultimo Sez. 4, n. 13747/2022) in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle cir- costanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto I effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il tratta- mento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. Ciò in quanto, peraltro in data precedente alla sentenza impugnata, la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 aprile 2019, n. 88 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del codice della strada "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen." 3 Così deciso in Roma il 21 giugno 2023 Il C n-Sigliere est sore In proposito la Consulta ha specificato che la revoca della patente di guida non può essere disposta indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589 bis che dall'art. 590 bis cod. pen. ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi previste per le fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (ovvero per la guida in stato di eb- brezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dai cornmi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso tenendo conto della gravità della condotta del condannato, alla stregua degli artt. 218 e 219 cod. strada, ed eventualmente applicare„ come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, quella meno afflittiva della sospensione della stessa, così come previsto •- e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada. Nel caso di specie, il GUP ha applicato la sanzione accessoria senza motivare sul punto, richiamando solo la previsione di cui all'art. 222 co. 2 cod. strada. 7. Orbene, essendo venuto meno, alla stregua di quanto sopra esposto il predetto automatismo, nel caso che ci occupa l'applicazione della sanzione am- ministrativa accessoria non può che essere rimessa, per una nuova valutazione in ordine alla stessa, al giudice di merito in quanto divenuta oggetto di valuta- zione discrezionale, pur rimanendo collegata alla "condanna" cui la Suprema Cor- te ritiene equiparabile, ai fini in parola, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che essa esula dall'oggetto dell'accordo delle parti. 8. Ne consegue che va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con rinvio per una nuova valutazione sul punto al Tribunale di Trani.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Taranto. Il Presidente