Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2002, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA SAZIONE UFFICIO RE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA 027 23/02 dal Sig.... L..1.55. per diritti IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 25 FEB, 2002 LA CORTE SUPTE IL CANCELLIERE Oggetto SEZIO SE ONDA CIV Contratto DI DEPOSITO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 19425/99 6448 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron.
0.721 MENSITIERI Rel. Consigliere Dott. Alfredo Rep - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud.21/12/01 - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO - ha pronunciato la seguente SENTENZA AMA sul ricorso proposto da: IN IO, titolare e legale rapp.te delle omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato CELIMONTANA 38, presso lo studio in ROMA VIA I dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, difeso €1,55 1.3000 dall'avvocato CLAUDIO FEDECOSTANTE, giusta delega in CANCELLERIA atti;
ricorrente OG710335
contro
BONFIGLI UGA;
- intimata la sentenza n. 316/98 del Tribunale di 2001 avverso MACERATA, depositata il 15/07/98; 1764 -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Alfredo udienza del 21/12/01 dal MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 19.8.89 Uga NF conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Recanati, FA GR, titolare dell'omonima autofficina sita in Porto Recanati, perchè, dichiarata la validità mezzo Ufficiale dell'offerta reale eseguita a l'adempimento della Giudiziario e per l'effetto propria obbligazione, il convenuto fosse condannato alla restituzione dell'autovettura Volkswagen Passat e al pagamento di un "equo indennizzo". Premetteva l'attrice di aver consegnato al GR к l'autovettura in panne per far constatare la natura и б delle riparazioni occorrenti che non erano state più о effettuate per l'elevato costo;
che il GR aveva condizionato la restituzione del veicolo al pagamento di una somma di danaro per spese relative ad un deposito mai pattuito;
che , pur contestando tale pretesa, aveva provveduto ad effettuare formale offerta di pagamen to della somma di L. 150.000 rifiutata dal convenuto. Quest'ultimo, costituitosi, osservava che controparte non aveva mai provveduto al ritiro dell'auto presso la propria officina;
che egli stesso, aderendo alla richiesta della NF, aveva trasportato l'automezzo per la consegna presso l'abitazione della predetta, ma 1 era stato costretto a recedere dalla restituzione dell'autovettura essendogli stata offerta in pagamento la somma del tutto insufficiente di L.750.000,posto che il corrispettivo dovutogli per lo smontaggio del motore, il trasporto e le spese di custodia del veicolo nella propria officina ammontava a L.
1.857.000. Chiedeva pertanto la condanna dell'attrice al pagamento della suindicata somma. Espletati l'interpello del convenuto e le prove testimoniali capitolate dalle parti il Pretore, con t r della sentenza del 4.7.92 rigettava la domanda A del NF ed accoglieva la riconvenzionale GR, condannando la prima alle spese di lite. Proposto gravame dalla soccombente il Tribunale di Macerata, con sentenza 4.6-15.7.98, accoglieva parzialmente l'impugnazione condannando il GR alla restituzione dell'auto previo pagamento da parte della NF della somma di L.260.000 e poneva а carico dell'appellato le spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione FA GR sulla base di un unico motivo. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'intimata. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1177,1766 e 1767 cc, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della controversia. Osserva il ricorrente, a sostegno della sussistenza in ogni caso di obblighi della NF scaturenti dalla custodia del veicolo presso l'officina e quindi della legittimità dell'esercitato diritto di ritenzione e della congruità degli importi da lui richiesti alla controparte: -la decisione della NF di non far eseguire le riparazioni dell'auto -che secondo l'impugnata sentenza avrebbe semplicemente fatto cadere il nesso strumentale che a detta operazione ricollegava l'obbligo della custodia, con la conseguenza che era divenuto attuale per il prestatore d'opera l'obbligo di provvedere alla riconsegna del mezzo-non poteva aver fatto sorgere anche e soprattutto l'obbligo non del proprietario di ritirare la vettura presso e nel luogo in cui essa si trovava quando l'obbligazione era sorta;
- la NF, invero, dando istruzioni di non riparare il veicolo, aveva pure assunto l'impegno di ritirarlo 3 presso l'officina, tal che si era configurata un'obbligazione specifica ed autonoma rispetto alla quale la predetta era rimasta inadempiente;
- esso GR, da parte sua, se per sottrarsi alle dell'inadempimento conseguenze avrebbe dovuto restituzione, anche non procedere all'offerta di formale, come ritenuto dal giudice d'appello, aveva pienamente adempiuto ai propri obblighi, tant'è vero che, reiterando verbali, come quella varie diffide a distanza di 2-3 mesi effettuata telefonicamente dall'operazione formalmente di recupero, aveva s richiesto a controparte di ritirare il veicolo giusta u la raccomandata del 17.6.89; A - non si era sottratta invece alle conseguenze dell'inadempimento la NF che aveva trascurato di provvedere al ritiro dell'auto nonostante lo specifico ed autonomo impegno assunto in tal senso, tant'è che la medesima si era offerta di pagare la somma di L.750.000,ben superiore a quella concernente le sole spese per il soccorso stradale (L.48.000),per lo smontaggio del motore (L.80.000) e per il trasporto del relitto а Rapagnano (L.132.000), segno evidente che la stessa obbligata era ben consapevole di dover corrispondere 4 gli oneri della custodia, pur non condividendo il relativo ammontare;
successivamente - la stessa NF, del resto, aveva L.150.000, a suo dire fatto offerta reale di comprensiva delle spese di custodia, seppure limitatamente al periodo decorrente dal 12.6.89,data di ricevimento della diffida formale. Le doglianze non possono essere accolte. Premesso, in punto di fatto, esser pacifico che il GR aveva ricoverato nella propria officina l'autovettura della NF, rimasta in panne, con il preciso incarico di esplorare il tipo di intervento resosi necessario per rimediare al guasto e stesso, la predetta che, conosciuto il costo dello disposizioni di non procedere alle aveva dato Tribunale che taleriparazioni, ha affermato il decisione aveva fatto cadere il nesso stumentale che alla relativa prestazione d'opera ricollegava l'obbligo della custodia del veicolo. attuale, secondo quel Cessato tale nesso diventava giudice, per il prestatore d'opera l'obbligo di provvedere alla riconsegna del mezzo sicchè la permanenza della vettura, lungi dall'attestare un non provato contratto di deposito, evidenziava soltanto л5 с l'inadempimeno del GR all'obbligazione, su di esso facente carico, della riconsegna. Per sottrarsi alle conseguenze dell'inadempimento l'attuale ricorrente avrebbe dovuto, ad avviso del la NF d'appello, (non essendosigiudice presentata in officina per ottenere la restituzione, come avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 1182 cc) procedere all'offerta, anche non formale, di restituzione. Egli viceversa, non solo non aveva provveduto а formulare detta offerta, ma aveva esplicitamete у н riconosciuto di aver rifiutato la consegna (seppure a е domicilio della NF: cosa cui non era tenuto ma che aveva accettato) ritenendo di poter esercitare il diritto di ritenzione. Tale diritto, peraltro, secondo il Tribunale marchigiano, era stato illegittimamante esercitato, in quanto fondato sulla pretesa, illegittima, del pagamento degli oneri di custodia, non dovuti stante la enunciata strumentalità di detta obbligazione e l'assenza nella specie di un contratto di deposito, tal che al GR non poteva che esser corrisposta somma pari a quella da lui richiesta per smontaggio e trasporto (L.260.000), con obbligo di 1 0 restituzione dell'autoveicolo all'atto del pagamento di tale importo. Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni, fondate su una corretta disamina delle conseguenze della cessazione del nesso strumentale esistente tra obbligo di custodia e riparazioni del veicolo a cagione della rinuncia dell'avente diritto a farle eseguire, sulla arbitrarietà del ricorso ad una negoziale (deposito) fondata fattispecie esclusivamente sul comportamento delle parti successivo ad una asserita conclusione (tacita) del у н contratto medesimo e sulla inaccettabilità di una а "conseguenza "giuridica in tal senso traibile dalla permanenza dell'auto nell'officina del prestatore d'opera, costituiscono apprezzamento di fatto sulla illegittimità della pretesa del GR all'esercizio di un diritto di ritenzione basato sul mancato pagamento di oneri di custodia, per i suindicati motivi non dovuti, non solo completo e esauriente ma altresì sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici, come da errori di diritto, e incensurabile nella attuale sede dipertanto legittimità. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità mentre il 7 x ricorrente evita le spese di questo giudizio non n A avendo l'intimata spiegato attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Roma 21 dicembre 2001. - euition est. spalan Alfreds M IL CANCELLIERE C1 (Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 FEB. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 109T 123.11 456T 30,99 TOT. 160,10 806, 1400 772,10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 12.1.2012 delle Entrate di Roma 21 versate € 17210 Serie 4 al n. 2214 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 000/5/2002)$logy 5/2002) 8