Sentenza 1 febbraio 2000
Massime • 1
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui richiede lo specifico mandato a impugnare del difensore del contumace, in quanto tale previsione non lede in alcun modo il diritto di difesa e anzi, impedendo una frettolosa impugnazione da parte del difensore, tutela la libera scelta dell'imputato. (V. Corte cost., 5 luglio 1990 n. 315).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2000, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giovanni MACRÌ Presidente del 1.2.2000
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI " N. 776
3. " Giuseppe DE NARDO " REGISTRO GENERALE
4. " Pietro DUBOLINO " N. 42450/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IN NA MA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, in data 15.6.1999 (sezione distaccata di Taranto);
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza del 4.2.1998, il Pretore di Taranto dichiarava la ME colpevole di contravvenzione continuata all'art. 2 della legge 27.12.1953 n. 1423, condannandola alla pena di due mesi e dieci giorni di arresto.
Il gravame proposto da costei era dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Lecce - colla sentenza oggi esaminata - poiché in violazione dell'art. 571 c.3 c.p.p., l'atto era stato sottoscritto da difensore di contumace, sprovvisto del mandato specifico ad impugnare.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, la ME, che denunciava:
- col primo motivo di ricorso, illegittimità costituzionale dell'art.571 c.p.p., per violazione degli artt.3 e 24 Cost. mancando un logico motivo perché le impugnazioni dell'imputato contumace dovessero avere un trattamento diverso rispetto a quelle dell'imputato presente;
il più rigoroso regime qui censurato non aveva ragione d'essere;
- col secondo motivo, violazione di legge. L'atto del questore era illegittimo per violazione di legge e vizio di potere;
pertanto, avrebbe dovuto essere disapplicato dai giudici di merito. Il ricorso è inammissibile.
Per quanto attiene alla dedotta questione di legittimità costituzionale, va anzitutto rilevato che la Consulta - colla sentenza n. 315 del 5.7.1990 - già ne aveva affermata l'infondatezza, con riguardo all'art.192 c.p.p. 1930, contenente - a seguito della legge n.22/1989 - disposizione analoga a quella poi recepita dal legislatore del 1988 nell'art.57l.
Questa Corte ha poi reiteratamente affermato la manifesta infondatezza della incostituzionalità di quest'ultima norma, osservando che essa non lede in alcun modo il diritto di difesa, tutelando anzi la libera scelta dell'imputato coll'impedire una frettolosa impugnazione da parte del difensore, come si evince dalla relazione al progetto preliminare del nuovo codice di rito (cfr. Sez. I, 30.1.1992, n. 3744; Sez. V, 18.4.1997, n. 5478). Il ricorrente non propone al riguardo alcuna argomentazione nuova e quindi deve ribadirsi la manifesta infondatezza della questione. Il secondo motivo, che concerne questioni non esaminate dal giudice a quo proprio per la inammissibilità del gravame, non può essere per la prima volta preso in considerazione dal giudice di legittimità, attenendo al merito dell'imputazione.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso seguono le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P. Q. M.
dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2000