Sentenza 3 dicembre 2007
Massime • 1
La natura dell'atto processuale deve essere stabilita non in base alla denominazione ed alla terminologia adottata, bensì con riguardo al contenuto sostanziale ed agli effetti che lo stesso è destinato a produrre. (Fattispecie in tema di incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen., in cui la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso un provvedimento privo di denominazione, osservando che è indiscusso e indiscutibile che il giudice dell'esecuzione nelle materie di sua competenza provvede con ordinanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2007, n. 7483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7483 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 03/12/2007
Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 2138
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 045101/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN SC AE, N. IL 03/01/1976;
avverso ORDINANZA del 06/03/2006 TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSINI GIANGIULIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale.
OSSERVA
Il Tribunale di Firenze, in veste di giudice dell'esecuzione, con ordinanza 6.3.2006 rigettava l'istanza della difesa di EN ES tesa a ottenere la dichiarazione di nullità della notifica per estratto contumaciale della sentenza 23.4.2001 (pronunciata dallo stesso Tribunale), ovvero la restituzione nel termine per impugnarla ex art. 175 c.p.p.. L'ordinanza evidenzia che l'istanza di restituzione nel termine era già stata dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello con ordinanza 16.11.2004, sotto il duplice profilo della tardività e dell'insussistenza del presupposto del caso fortuito o della forza maggiore.
Ripercorre quindi l'iter della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, concludendo nel senso che non emerge alcuna violazione di legge.
Ricorre la difesa del TO per violazione degli artt. 125 e 175 c.p.p., in quanto il provvedimento impugnato non indica la forma
(sentenza, ordinanza, decreto) in cui è assunto.
In secondo luogo rileva l'incongruenza della situazione secondo cui il 16.11.2001 i Carabinieri accertano che il TO ha domicilio in Pontassieve presso la madre EL HE, mentre una settimana dopo l'Ufficiale giudiziario omette la notifica in quanto il TO risulta trasferito senza lasciare indirizzo: il che evidenzierebbe l'errore dell'Ufficiale giudiziario non conoscitore, a differenza dei carabinieri, del territorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è del tutto destituito di fondamento. È principio giurisprudenziale consolidato che la natura dell'atto non è stabilita in base alla denominazione o alla terminologia adottata, bensì con riguardo al contenuto sostanziale e agli effetti che è destinato a produrre (per tutte Cass. sez. 1^, 27.7.1995, Del Fiore, rv 202.920). Il che appare del tutto conforme a logica, in quanto il nomen iuris - sia pure erroneamente attribuito al provvedimento dal giudice che lo ha emesso - non può mutare le caratteristiche intrinseche dell'atto.
Peraltro, nel caso in esame, neppure ci si duole di una "denominazione" erronea, ma addirittura della mancanza di denominazione, quando è indiscusso e indiscutibile che il giudice dell'esecuzione nelle materie di sua competenza provvede con ordinanza.
E che nella specie si tratti di incidente di esecuzione, oltre ad affermarlo il provvedimento impugnato nel suo incipit risulta per tabulas vertendosi su questione attinente alla esecutività del titolo (art. 670 c.p.p.).
2. Orbene, la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna venne "tentata" inutilmente il 23.11.2001 presso il domicilio eletto dal ricorrente - come dallo stesso documentato - in via Trieste 41 in Pontassieve e l'atto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non è per nulla "illeggibile". L'Ufficiale giudiziario attesta che la madre domiciliataria afferma l'avvenuto trasferimento del figlio "senza lasciare indirizzo" e a nulla sono valsi gli accertamenti effettuati dai carabinieri del luogo.
Consegue la ritualità della notifica con il rito degli irreperibili.
3. Per quanto concerne la violazione dell'art. 175 c.p.p., in tema di rimessione in termini, il ricorso è comunque inammissibile per essere stata la relativa istanza proposta al giudice della impugnazione e rigettata - come sottolineato dall'ordinanza impugnata - così che la sua riproponibilità è preclusa dall'art. 670 c.p.p., comma 3. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al spese processuali. pagamento delle
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2008