Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2009, n. 14819
CASS
Sentenza 19 febbraio 2009

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Il reato di detenzione o spendita, previo concerto, di banconote falsificate, previsto dall'art. 453 cod. pen., si distingue da quello di acquisto o detenzione, senza concerto, di banconote falsificate, previsto dall'art. 455 cod. pen., perché il primo richiede un rapporto qualsiasi, anche mediato, fra fabbricatori e spenditori di banconote false.

Il delitto di falso nummario, anche nel caso di concerto con il falsificatore, non implica, per la sua consumazione, l'attuazione del fine di mettere in circolazione la moneta contraffatta, bastando il raggiungimento dell'intesa con i falsificatori o gli intermediari.

Commentario1

  • 1Chi deduce l'inutilizzabilità di un atto deve allegare i documenti su cui si fonda l'eccezione
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 giugno 2023

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2009, n. 14819
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14819
Data del deposito : 19 febbraio 2009

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