Sentenza 19 febbraio 2009
Massime • 2
Il reato di detenzione o spendita, previo concerto, di banconote falsificate, previsto dall'art. 453 cod. pen., si distingue da quello di acquisto o detenzione, senza concerto, di banconote falsificate, previsto dall'art. 455 cod. pen., perché il primo richiede un rapporto qualsiasi, anche mediato, fra fabbricatori e spenditori di banconote false.
Il delitto di falso nummario, anche nel caso di concerto con il falsificatore, non implica, per la sua consumazione, l'attuazione del fine di mettere in circolazione la moneta contraffatta, bastando il raggiungimento dell'intesa con i falsificatori o gli intermediari.
Commentario • 1
- 1. Chi deduce l'inutilizzabilità di un atto deve allegare i documenti su cui si fonda l'eccezioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 giugno 2023
Ricorso per cassazione Con la sentenza n. 23015/23, la Quinta sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di un atto l'onere di indicare specificamente i documenti sui quali l'eccezione si fonda e altresì di allegarli, qualora essi non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale l'imputato aveva eccepito, senza tuttavia documentarlo, che le intercettazioni telefoniche erano state disposte in un procedimento diverso e per un reato non connesso a quello per il quale aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2009, n. 14819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14819 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 19/02/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 185
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 039843/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN ME, N. IL 24/08/1957;
2) TO US, N. IL 03/08/1947;
3) LE RE, N. IL 18/09/1957;
avverso SENTENZA del 07/04/2008 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore Avv. MELLIA Vincenzo nell'interesse di ME RM e, quale sostituto processuale dell'Avv. PERRONI Vito, anche nell'interesse di NG OR che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore Avv. SCUDERI Enrico, quale sostituto processuale dell'Avv. PASSARELLO SE nell'interesse dell'imputato NT SE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 23.12.2002 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza 7.12.2000 del Tribunale in sede che, a seguito di rito abbreviato, aveva dichiarato gli imputati GR ON, ME RM, NT SE, NG OR, NE SE e IN NO colpevoli del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1 e art. 453 c.p. e, concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata per il IN ed equivalenti per gli altri, li aveva condannati alle pene di giustizia ed in particolare, con riguardo agli attuali ricorrenti, alla pena di due anni di reclusione e di L. 700.000 di multa per ciascuno.
In occasione di indagini relative ad una associazione dedita al traffico di materiale nucleare la Guardia di Finanza, previo accordo con IN, disponeva intercettazioni sul suo telefono da cui emergevano invece contrattazioni in corso per acquistare banconote false ed in particolare il progetto, comunicato dall'uno all'altro, di recarsi a Salerno per una verifica. Al casello di San Gregorio la Guardia di Finanza controllava la autovettura guidata da ME e rinveniva nel posacenere due banconote che erano state stracciate da ME, come avevano dichiarato altri soggetti presenti nella vettura. Le successive dichiarazioni di IN coinvolgevano poi tutti gli imputati nel traffico. A queste si aggiungevano le ammissioni di NT, che nella circostanza guidava altra vettura che era stata notata dalla Guardia di Finanza, ma era riuscita a sfuggire ai controlli, e quelle di NG, che aveva dichiarato di avere avuto diversi colloqui con ME e IN per il contrabbando di banconote false.
Contro la sentenza di appello avevano proposto ricorso per cassazione soltanto ME, NT e NG con motivi in buona parte speculari a quelli riproposti con l'attuale ricorso. La Corte di Cassazione, con sentenza in data 15 giugno 2006, ha ritenuto preliminarmente infondate le questioni di inutilizzabilità ex art.270 c.p.p. delle intercettazioni che si assumevano assunte in un diverso procedimento poiché, pur non essendo obbligatorio l'arresto nel presente procedimento per il reato di cui all'art. 453 c.p., peraltro il procedimento in discorso era uno stralcio di quello originario in relazione al quale erano state disposte le intercettazioni in cui si procedeva per il reato di associazione per il traffico di materiale nucleare che prevedeva l'arresto obbligatorio (da cui poi gli imputati erano stati assolti). Ha invece ritenuto fondati i ricorsi nel loro nucleo essenziale, che assorbiva le singole questioni, poiché le intercettazioni avevano suggerito la operazione di polizia giudiziaria e le dichiarazioni di alcuni degli imputati confermavano lo scopo del viaggio a Salerno, ossia l'incontro con i falsari o con i loro intermediari, ma poi avevano portato soltanto al rinvenimento di due banconote strappate nel posacenere di una autovettura, non esaminate da esperti, per cui "bisognava ricostruire l'accaduto storico che interessa ai fini del fatto che è stato rapportato all'art. 453 c.p.", in quanto, se la detenzione di due sole banconote non escludeva la configurabilità del falso nummario, l'averle ritrovate inutilizzabili non offriva di per se certezza ai fini del reato di cui all'art. 453 c.p., al di là delle intercettazioni telefoniche e dei propositi di IN;
il che rendeva indispensabile ricostruire le modalità concrete della ricezione e della distruzione delle due banconote poiché solo questo poteva dimostrare la sussistenza della condotta da rapportare alla previsione normativa dell'art. 453 c.p. ovvero dell'art. 455 c.p.. La Corte di cassazione ha quindi annullato con rinvio la sentenza impugnata su tale punto. La Corte di Appello di Catania, decidendo in sede di rinvio in data 7.4.2008, ha confermato la sentenza di primo grado.
La Corte territoriale, premesso che la sentenza di annullamento con rinvio aveva già ritenuto infondate le questioni di inutilizzabilità delle intercettazioni demandando al giudice di rinvio soltanto la verifica della fattispecie incriminatrice ricorrente nel caso in esame, ha quindi rilevato che la dimostrazione del concerto e cioè dell'accordo nella realizzazione del falso nummario tra gli imputati (che detenevano due banconote false) e chi aveva eseguito la falsificazione e/o un suo intermediario fosse ricavabile da diversi elementi probatori offerti dal processo, quali:
le dichiarazioni confessorie ed etero accusatorie del IN da cui si traeva come gli imputati fossero concretamente interessati ad un vistoso traffico di banconote false di cui potevano entrare in possesso essendo in contatto diretto con i falsificatori e/o i loro intermediari;
il contenuto delle telefonate intercettate intervenute fra il IN, il ME, il NT ed il NG per organizzare ed eseguire il viaggio a Salerno per "l'affare" delle banconote false;
i riferimenti temporali al viaggio nel corso del quale a bordo della vettura si trovavano IN, ME, GR e NE e quindi ME, come avevano dichiarato IN e NE, aveva strappato le due banconote falsificate che aveva avuto da GR - il quale era in rapporti con lo stampatore ZI e le aveva a sua volta ricevute poco prima dai falsari come campione per altre cessioni di altre quantità - proprio al momento del controllo della Guardia di Finanza, il che confermava che il viaggio era stato determinato da un momento di controllo della campionatura;
la metodica di preparazione del viaggio, indicativa di una stabile individuazione di un canale di illecita commercializzazione del provento del prodotto falsificato;
le dichiarazioni del NG che aveva rinunciato alla partecipazione al viaggio per motivi di famiglia ma aveva mantenuto durante il viaggio diretti contatti telefonici con gli altri, essendo interessato, unitamente al IN, all'GR ed al ME a realizzare un traffico di banconote false, anche se riteneva che poi non si era concretizzato alcunché.
La sentenza in sede di rinvio ha inoltre valorizzato: il ruolo di GR, che era colui che teneva i contatti con i falsificatori delle banconote ed in particolare con il coimputato ZI, giudicato separatamente e già condannato, nei cui confronti era stata sequestrata una vera e propria stamperia di contraffazione di banconote e valori bollati;
le dichiarazioni accusatorie di De LU CO che aveva avuto dal ME l'offerta di cessione di banconote false in grandi quantitativi, il che poteva spiegarsi soltanto attraverso contatti diretti con la produzione;
ed ha nel contempo escluso che le banconote distrutte al momento dell'intervento della Guardia di Finanza integrassero un falso grossolano se non altro perché non lo avevano mai sostenuto neppure gli imputati e non era stato comunque riscontrato dai finanzieri nella immediatezza dei fatti. Ed ha quindi concluso che si trattasse della organizzazione di un rilevante traffico di banconote false da parte di soggetti in contatto diretto con i falsificatori, nel cui ambito gli imputati avevano distrutto le due banconote campione proprio in limine al controllo della Guardia di Finanza stante il comune interesse a non fare emergere tale traffico;
il che integrava la prova del reato contestato e della partecipazione allo stesso degli attuali ricorrenti.
Hanno proposto ricorso per cassazione le difese di NT, di ME e di NG.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa di NT SE ha lamentato con un unico motivo la violazione degli artt. 453 e 455 c.p. e artt. 192 e 627 c.p.p., nonché difetto di motivazione, per avere la sentenza impugnata omesso di affrontare la verifica della idoneità del falso all'inganno, così come richiesto dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione che aveva ritenuto insufficiente a tal fine il ritrovamento di due sole banconote, delegando al giudice del rinvio "la ricostruzione delle modalità concrete di ricezione e distruzione delle due banconote" per superare la fase della mera cogitatio ed acclarare la materializzazione della condotta penalmente rilevante, nonché per accertare l'effettività del concerto con i falsari, elemento di discrimine fra le fattispecie sopra citate, avendo invece il giudice di rinvio erroneamente escluso che la sentenza di annullamento avesse individuato altri fondati motivo di gravame al di fuori delle problematiche inerenti alla applicazione dell'art. 453 o 455 c.p. e quindi omesso la ricostruzione "dell'accaduto storico" ed il ruolo del NT, che era assente al momento della distruzione delle banconote e più in generale in tutta la fase dell'azione svoltasi a Salerno. La difesa del NG ha dedotto con tre separati motivi:
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 453 c.p.: tale reato non risultava dagli atti mai consumato o tentato ed era stato desunto dalla sentenza impugnata sulla base delle intercettazione telefoniche disposte in altro procedimento e del ritrovamento di due banconote "presumibilmente" contraffatte, elementi che però non integravano in alcun modo il reato contestato;
sul punto la sentenza impugnata aveva disatteso i principi affermati dalla sentenza di annullamento con rinvio che aveva demandato al giudice del rinvio "la ricostruzione dell'accaduto storico che interessa ai fini del fatto che è stato rapportato all'art. 453 c.p.", non avendo operato la ricostruzione eziologica del fatto storico e la esatta qualificazione giuridica dello stesso;
- mancanza di motivazione sulla omessa concessione delle attenuanti generiche e sulla omessa riduzione della pena;
- violazione dell'art. 453 c.p., poiché l'acquisto anche di un ingente quantitativo di banconote contraffatte da parte di chi si avvalga di una organizzazione con scienza della falsità delle stesse al momento del ricevimento avrebbe eventualmente integrato il reato di cui all'art. 455 c.p.. La difesa del ME ha infine lamentato:
- in base alla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione il giudice di rinvio era tenuto a riesaminare la questione di inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza di motivazione sulla loro indispensabilità in altro procedimento, che la Corte di Cassazione aveva ritenuto assorbita, ma che il giudice di rinvio avrebbe dovuto affrontare, mentre invece la aveva ritenuta erroneamente superata dalla pronuncia della Corte di Cassazione;
- la sentenza impugnata non aveva adempiuto all'obbligo di uniformarsi a quella di annullamento poiché aveva continuato ad asserire dimostrato il concerto degli imputati con i falsari semplicemente richiamando i dati probatori offerti dal processo e che già la Suprema Corte aveva ritenuto insufficienti ed inidonei a motivare la sussistenza del reato contestato, omettendo in particolare di ricostruire le concrete modalità di ricezione di distruzione delle due banconote, cosicché sarebbe stato al massimo prospettabile il reato di cui all'art. 455 c.p.;
- il giudice di rinvio aveva omesso l'esame degli elementi favorevoli all'imputato, quali: la mancanza di riscontri alle dichiarazioni di IN che coinvolgevano ME;
la mancanza di prova che le due banconote distrutte rinvenute nella autovetture controllata dalla polizia giudiziaria fossero state consegnate dai falsificatori e di quando e perché fossero state distrutte;
la circostanza che lo scopo del viaggio a Salerno era una verifica e non anche diretto alla ricezione di campioni;
il ritrovamento delle banconote strappate era di per sè inidoneo a provare la idoneità del falso all'inganno; si ignorava, in assenza di perizia fonica, chi fosse l'interlocutore che aveva parlato dall'utenza in uso al ME;
le intercettazioni dimostravano soltanto la conoscenza tra ME e NG ma non provavano che ME si fosse recato a Salerno ne' che ME avesse partecipato alla operazione illecita;
- mancava qualsiasi motivazione anche in merito alle doglianze del ME circa la valutazione delle dichiarazioni del IN che aveva rivestito il ruolo di agente provocatore, il che avrebbe dovuto escludere la punibilità degli imputati ai sensi del primo capoverso dell'art. 49 c.p.;
- la sentenza impugnata aveva infine omesso di rispondere alle richieste, contenute nell'atto di appello, di concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, della attenuante di cui all'art. 114 c.p., delle attenuanti generiche nella massima estensione e di applicazione della pena nel minimo di legge.
I ricorsi sono infondati.
Partendo dal ricorso di NT, non è vero che la sentenza in sede di rinvio abbia travisato il dictum della sentenza di annullamento ed abbia omesso di rispondere ai motivi di annullamento, posto che la sentenza di annullamento ha dato per provato che il gruppo criminale si fosse recato a Salerno per incontrare i falsari ovvero i loro intermediari onde ricevere i campioni di banconote false da spendere a fini di riscontro, come risultava dai risultati delle intercettazioni, dalle dichiarazioni dei singoli imputati che si erano recati a Salerno e dalla dichiarazioni del IN circa i propositi, mentre ha ritenuto non chiare soltanto le modalità concrete di ricezione e di distruzione delle banconote che apparivano decisive al fine di verificare se fosse sussistente il reato di cui all'art. 453 c.p. ovvero quello meno grave di cui all'art. 455 c.p., considerato che occorreva dimostrare, ai fini della sussistenza del reato contestato di cui all'art. 453 c.p., al di là del proposito, l'effettività del concerto con i falsari. A tali quesiti ha dato risposta il giudice del rinvio il quale ha individuato nel coimputato GR, già condannato, il soggetto, presente anche nella macchina utilizzata per il viaggio a Salerno al cui interno erano stati trovati i campioni strappati di banconote false, che aveva i contatti con i falsificatori ed in particolare con ZI - giudicato separatamente e già condannato - nei cui confronti era stata sequestrata la stamperia di contraffazione delle banconote e di valori bollati e nel De LU l'altro soggetto che aveva avuto dal ME l'offerta di cessione di banconote false in grandi quantitativi;
il che, unito alla organizzazione del viaggio a Salerno per incontrare i falsificatori onde stabilire un canale di rifornimento costante ed alla individuazione anche di un canale di successiva illecita commercializzazione del prodotto falsificato, risultante pure dai contatti con gli altri imputati già giudicati, costituiva la prova del rapporto consapevole degli imputati con i falsificatori e con l'intermediario GR che era necessario per integrare il reato contestato di cui all'art. 453 c.p.. La sentenza di annullamento ha sottolineato che il reato di cui all'art. 453 c.p. si distingue da quello di acquisto o detenzione, senza concerto, di monete falsificate proprio perché il primo richiede la effettività del concerto con i falsari, mentre lo smercio di banconote false anche in grande quantità non è sufficiente a tal fine, però di ciò ha tenuto conto la sentenza impugnata che ha fatto corretto uso dei principi giurisprudenziali consolidati per cui, affinché si configuri la ipotesi di cui all'art. 453 c.p., occorre un rapporto qualsiasi, anche mediato, fra fabbricatori e spenditori (v. Cass. sez. 5 n. 10348 del 1980; Cass. sez. 5 n. 1323 del 1986; Cass. sez 5 n. n. 882 del 1993) posto che ha individuato tale rapporto nel viaggio a Salerno per instaurare contatti diretti tra acquirenti e stampatori, nella acquisizione in quella sede di campioni da spendere onde saggiarne la bontà e nella già avvenuta individuazione di successivi acquirenti, il tutto attraverso una motivazione non illogica, come tale non censurabile in sede di legittimità. D'altronde il falso nummario, pur tutelando anche l'interesse patrimoniale dell'istituto di emissione, nonché quello dei privati che possono essere danneggiati dall'uso di moneta falsificata, è essenzialmente un reato di pericolo, avendo ad oggetto soltanto la possibilità della lesione giuridica;
per la configurazione del reato, anche nella ipotesi di concerto con il falsificatore, non si richiede pertanto che il fine di mettere in circolazione la moneta contraffatta riceva concreta attuazione bensì soltanto che si sia raggiunta l'intesa con i falsificatori o gli intermediari il che può desumersi anche in via indiretta (v. Cass. sez. 5 n. 3013 del 1996). Ed anche con riguardo alla specifica posizione del NT, la sentenza impugnata ne ha individuato il preciso ruolo, alla stregua pure della sue ammissioni e comunque del pesante coinvolgimento attraverso le intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni del IN, poiché aveva partecipato al viaggio a Salerno, anche se su una vettura diversa da quella in cui si trovava ME, che era riuscita a defilarsi al momento in cui la Guardia di Finanza, che aveva seguito tutta la operazione criminale attraverso le intercettazioni, aveva deciso di intervenire al casello di San Gregorio;
per cui non appariva sostenibile la sua estraneità ai fatti.
Anche il ricorso del NG è destituito di fondamento. Quanto al primo ed al terzo motivo, si è già risposto con riguardo alla speculare posizione del NT. Si può qui aggiungere che la prova della contraffazione delle due banconote rinvenute stracciate dalla Guardia di Finanza sulla vettura con cui era stato compiuto il viaggio a Salerno per l'intesa con i falsificatori è stata desunta dalla sentenza impugnata dalla osservazione dei pezzi di banconote da parte dei militari intervenuti, dalle circostanze in cui era intervenuto lo strappo (attribuito al ME dagli altri viaggiatori) che era diretto ad impedire che venissero reperite dai militari, oltre che dalla mancanza di qualsiasi allegazione da parte degli imputati in ordine alla "bontà" della falsificazione dei campioni che GR aveva appena ricevuto dai falsificatori. Quanto al secondo motivo, è solo il caso di rilevare che il NG ha avuto la concessione delle attenuanti generiche e la applicazione della pena nel minimo di legge per il reato contestato, fin dal primo grado del giudizio, tanto che gli è stata applicata la pena di due anni di reclusione e di L. 700.000 di multa, che è pari al minimo edittale con la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, per cui nessuna risposta doveva dare sul punto il giudice di rinvio. Infine, con riguardo al ricorso del ME, correttamente in primo luogo la sentenza impugnata ha ritenuto che la questione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche fosse stata respinta dalla sentenza di annullamento, che, dopo avere premesso alla fine di pagina 2 "sono preliminari ed infondate le questioni di sostenuta inutilizzabilità delle intercettazioni che si dicono assunte in diverse procedimento", aveva rilevato non solo che le intercettazioni erano intervenute in altro procedimento per un reato che le autorizzava, ma anche che "i giudici di merito li aveva ritenuto indispensabili (i risultati delle intercettazioni) ai fini della motivazione della condanna"; e tanto bastava, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., essendo questa una valutazione di fatto rimessa ai giudici di merito che non poteva essere contestata in sede di legittimità. Tale questione non era quindi più discutibile in sede di rinvio poiché su di essa si era già pronunciata, rigettandola, la sentenza di annullamento con rinvio e comunque il motivo è generico e non autosufficiente poiché non indica quale sarebbe l'errore di diritto commesso dal giudice di merito nel ritenere utilizzabili le intercettazioni.
Sul secondo motivo vale quanto già risposto in relazione alle assimilabili posizioni dei coimputati in ordine alla correttezza della individuazione della ipotesi criminosa di cui all'art. 453 c.p. ed al rispetto delle decisioni assunte dalla sentenza di annullamento su ogni questione di diritto da essa decisa. La seconda parte del motivo è poi inammissibile poiché ripropone anche in tal caso questioni di mero fatto ed in particolare una ricostruzione alternativa del fatto che non è prospettabile in sede di legittimità, specie dopo la sentenza di annullamento con rinvio che ha già dato per pacifici la maggior parte dei fatti come ricostruiti dalle prime due sentenze, di primo e di secondo grado e ora ribaditi dalla sentenza in sede di rinvio. D'altronde il ME era nella macchina ed aveva materialmente strappato le banconote false quando si era reso conto della presenza della Guardia di Finanza, aveva già preso contatti per la spendita delle banconote falsificate in grandi quantitativi, era rimasto poi coinvolto dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni dei coimputati e cioè da una serie di prove concordanti che non lasciano spazio ad alcun dubbio in ordine al suo coinvolgimento nel reato contestato.
Deve escludersi anche la possibilità di applicazione al ME della esimente di cui all'art. 49 c.p. (che costituisce oggetto del successivo motivo di ricorso) poiché la predisposizione di un servizio di polizia o l'intervento di un agente provocatore (che poi tale non era il IN, che eventualmente avrebbe potuto essere un collaboratore) non vale a rendere di per sè l'azione inidonea o inadeguata al fine cui era diretta, trattandosi di atti che nulla tolgono alla intrinseca pericolosità della azione stessa (v. Cass. sez. 2 n. 12891 del 1977; Cass. 15 marzo 1984, Cesarmi, rv. 164882;
Cass. 5.12. 1984, Gestra, rv. 169194), che comunque nella specie aveva raggiunto lo scopo poiché l'GR aveva portato le banconote false ed il canale con i falsificatori era stato stabilito tanto che già erano stati presi i contatti con i futuri subacquirenti. Infine, con riguardo all'ultimo motivo di ricorso che attiene alla dosimetria della pena, è vero che il giudice di rinvio non ha risposto esplicitamente al motivo di appello presentato sul punto dal ME, però la pena era già stata applicata nel minimo edittale e le attenuanti generiche erano state concesse, per cui nessuna risposta era dovuta sul punto, così come non era dovuta specifica risposta in ordine alla richiesta attenuante di cui all'art. 114 c.p., poiché la sentenza aveva già posto in luce il rilevante ruolo del ME nella vicenda, in relazione alla quale non era neppure astrattamente prospettabile una sua marginale partecipazione al fatto. La richiesta dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna era dal suo canto pretestuosa alla luce del certificato del casellario giudiziale in atti da cui risulta una condanna definitiva 26.5.2004 alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed Euro 1.784,00 di multa per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, decreto definitivo della Corte di Appello di Catania in data 30.7.2005 di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni due e altra condanna 18.4.2007 del Tribunale di Catania, irrevocabile il 25.10.2007, alla pena di otto mesi e venti giorni di reclusione per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di violazione delle misure di prevenzione. Tutti i ricorsi devono essere in definitiva respinti perché infondati sotto tutti i motivi addotti. Consegue la condanna solidale degli imputati al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2009