Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2002, n. 10836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10836 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
$4 083 6 0 2 REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLONTA NO TE SUPR NADI L Oggetto Possagione - Ricordo - Senteng SEZIONE TERZA CIVILE di giudice she pace Millets- per Viologic Compo dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: de norme sul procedimento Vincenzo Diote. CARBONE R.G.N. 7360/00- Presidente- Cron. 28442 Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Consigliere Rep. Dott. Ernesto LUPO Dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud. 09/05/02 SABATINI Consigliere-- C.C. Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LLOYD ADRIATICO SPA, con sede in Trieste, in persona del legale rappresentante p.t. Dr. Alessandro Oliva, nonchè AL TO, VUOLO ANNUNZIATA, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato RAFFAELE PENTANGELO con studio in 80050 CASOLA DI NAPOLI (NA) VIA ROMA 36 (PIAZZA CUOMO), giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
AN NI;
2002 intimato 1077 avversO la sentenza n. 1157/99 del Giudice di pace di -1- CASTELLAMMARE DI STABIA, emessa il 21/11/99 e depositata il 23/11/99 (R.G. 1360/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si accolga il ricorso per manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge. -2- La Corte Premesso in fatto.
1. Il giudice di pace di Castellammare di Stabia, con sentenza 23.11.1999, ha pronunciato sulla domanda proposta da CO IN con la citazione notificata il 13.9.1999. La domanda era stata rivolta
contro
AN LO, NZ LO e la società GN LO TI Il giudice di pace ha dichiarato coperta da precedente giudicato la mancanza di responsabilità di AN LO, e nei suoi confronti ha compensato le spese del giudizio. Questa statuizione è contenuta nella motivazione, ma non nel dispositivo della sentenza. Il giudice ha invece condannato NZ LO e la società GN LO TI a pagare a CO IN, come risarcimento del danno da circolazione stradale la somma di L. 879.668, oltre le spese del giudizio. 2. - La società LO TI ed i signori AN LO ed NZ LO hanno proposto ricorso per cassazione.
3. CO IN non ha svolto attività difensiva.
4. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia esaminato in camera di consiglio perché manifestamente fondato e accolto. Ritenuto in diritto. - Il ricorso contiene tre motivi. 1. 3 2. E' fondato, anzitutto, il terzo motivo, che si riferisce alla posizione di AN LO. La parte si è costituita in giudizio, ma il giudice lo ha ritenuto contumace. L'interesse a chiedere la cassazione della sentenza si collega al fatto che, seppure la domanda in suo confronto è stata pronunciata in suo favorestata rigettata, non è condanna al rimborso delle spese del giudizio, anche in considerazione della sua contumacia. Ne deriva la sua legittimazione a proporre ricorso, con altre parti, pure in relazione al primo motivo, che le anch'esso fondato - Il giudice, con ordinanza pronunciata fuori udienza 3. il 10.11.1999, ha rinviato la causa all'udienza del 19.11.1999 ed in questa l'ha ritenuta in decisione. Ai convenuti ed attuali ricorrenti, costituiti in giudizio col ministero di un difensore, l'ordinanza di rinvio stata però comunicata il 21.11.1999, in data successiva a è quella fissata per la discussione ed è questo che i ricorrenti denunciano nel motivo, come vizio di norme sul procedimento, a norma dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 101 dello stesso codice ed all'art. 82 delle disposizioni di attuazione. Questa circostanza, che contrasta con quanto dispone il secondo comma dell'art. 134 cod. proc. civ., ha determinato come conseguenza che la causa sia stata decisa senza che tutte le parti siano state poste nella condizione di partecipare all'udienza nella quale, se il giudice di pace ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni ed а discutere la causa (art. 321 cod. proc. civ.). La sentenza impugnata presenta il vizio di legittimità indicato nel motivo, vizio che ne determina la nullità (Cass. 4 dicembre 1997 n. 12296) e per il quale può essere impugnata e cassata, perché le norme che rego, fo lo svolgimento del processo davanti a lui debbono dal gi di pace essere osservate (art. 311 cod. proc. civ.).
3. Il secondo motivo di ricorso è assorbito.
4. La sentenza è cassata. pace diLe parti sono rimesse davanti al giudice di Castellammare di Stabia, in diversa composizione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa e rinvia anche per le spese davanti al giudice di pace di Castellammare di Stabia in diversa composizione. Così deciso il giorno 9 maggio 2002 nella camera di civile della Corte diconsiglio della terza sezione cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente, ✓✓ERE 5 IL CANCELLIERE CI elo Dott.ssa Maria Aiello is ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) somina nac TRAZIONE E BOLLO