Sentenza 4 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/01/2002, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2002 |
Testo completo
0 0046/02 Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. n. 5210/1999 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron. 46 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI DE CESARE Consigliere Udienza 26.09.2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IK NO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Quadri e Antonio Coderoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in र फि Roma alla via Della Giuliana n. 63, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
3604
contro
TRIANA s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita;
- intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone-Sezione Lavoro n. 12/98 del 5 marzo 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 40/1997). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2001 dal relatore cons. prof. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Antonio Coderoni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso e per l'accoglimento del terzo e del quarto motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Pordenone IK ON conveniva in giudizio la s.r.l. “Triana" chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento delle provvigioni dovutegli in relazione ad un contratto di agenzia stipulato in data 7 febbraio 1992, con il quale gli era stato conferito mandato per la vendita sul mercato europeo di canne da pesca con il marchio "Triana Tubertini". 2 La s.r.l. "Triana" si costituiva in giudizio impugnando integralmente la domanda attorea e, in particolare, contestando l'esistenza di un mandato datato 7 febbraio 1992. L'adito Pretore esperita l'istruttoria con espletamento, anche, di consulenza tecnica - accoglieva la domanda e, pertanto, condannava la s.r.l. "Triana" a corrispondere al ricorrente la somma di L. 98.389.636; ma - su appello della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Pordenone (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), in parziale riforma della sentenza impugnata, determina(va) la somma da corrispondere a ON IK a cura dell'appellante in L. 18.737.838 e condanna, pertanto, la “Triana” s.r.l. al pagamento della somma anzidetta, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 31 luglio 1973 al saldo;
condanna(va) W l'appellante a rifondere le spese del primo grado di giudizio ... e compensa(va) le spese del presente grado>>. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che: a) nel caso di specie vi è il fax del febbraio 1992, proveniente da “Triana", che manifesta una precisa volontà negoziale della s.r.l. "Triana" medesima, cui ha fatto seguito l'effettiva esecuzione di attività di agente da parte del ON, tanto da mettere capo all'emissione ed al pagamento di fatture con provvigione al 5% che corrispondono ai criteri di calcolo ed alle quantificazioni 3 effettuate dal c.t.u.>>; b) applicando la disciplina di cui all'art. 1750 cod. civ. legittimamente il preponente poteva recedere dal rapporto in questione, come effettivamente è avvenuto con la comunicazione contenuta nel fax del 25 gennaio 1993, che conferma l'esistenza del rapporto e ne prevede la data di cessazione>>; c) nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ON dichiarava "che i rapporti tra le parti proseguivano nella correttezza e reciproca soddisfazione fino al gennaio 1993" e nelle fatture emesse dal ON e prodotte dall'appellante si fa riferimento a pagamenti già ricevuti>>; 迎 d) l'appellato non avrebbe mai emesso le fatture in questione se non a seguito dell'effettivo pagamento delle somme nelle stesse riportate, per cui i pagamenti dedotti dall'appellante corrispondono alle somme effettivamente corrisposte dalla "Triana" s.r.l. al ON in esecuzione del contratto di agenzia>>. Per la cassazione di tale sentenza IK ON ha proposto ricorso sostenuto da quattro motivi. La società intimata non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE I-. Con il primo motivo il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli art. 1750 cod. civ." - censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale di Pordenone, sostenendo l'applicazione de iure 4 del principio della libera recedibilità dal contratto di agenzia di cui all'art. 1750 cod. civ. al fine di legittimare il recesso comunicato dalla "Triana" s.r.l. con il fax del 25/1/93, non soltanto operato un'applicazione falsata dell'art. 1750 cod. civ. ma violato la norma di cui all'art. 1322 cod. civ. che stabilisce il principio generale dell'autonomia contrattuale delle parti nella determinazione del contenuto del negozio concluso salvo la illiceità dello stesso>>. Con il secondo motivo di ricorso si addebitano al giudice di appello "violazione e falsa applicazione degli artt. 1750 e 1372 cod. civ.", in quanto il fax datato 25 gennaio 1993 non può correttamente qualificarsi come atto di recesso ma deve essere inquadrato come ل sostituzione arbitraria di una clausola contrattuale ad opera di una parte و e, come tale, illegittima, in quanto posta in violazione dell'art. 1372 ا cod. civ. secondo cui il contratto produce effetti vincolanti tra le parti che non possono a proprio arbitrio liberarsi dagli obblighi assunti o sostituirli con altri unilateralmente previsti e predisposti>>. Con il terzo motivo il ricorrente denunziando “omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" censura la sentenza del Tribunale di Pordenone perchè dalla relativa motivazione non è possibile individuare con chiarezza la giustificazione della decisione riguardo al valore probatorio delle fatture>>, specie tenuto conto che il ON non ha mai quietanzato le 5 fatture prodotte dalla società, per cui le stesse restano dei documenti privi di alcuna valenza probatoria circa l'effettivo percepimento delle somme da esse indicate>>. Con il quarto motivo di ricorso viene addebitata al Giudice di appello “la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ." per avere ridotto l'ammontare delle spese liquidate dal giudice di primo grado: in ciò falsamente applicando l'art. 92 cod. proc. civ., il quale consente al Giudice di appello di compensare le spese anche del giudizio di primo grado, ma non di ridurne l'ammontare in assenza di apposita doglianza sollevata nell'atto di appello in merito alla liquidazione delle spese>>. II I primi due motivi di ricorso con cui sostanzialmente viene - 7 censurata l'interpretazione (contenuta nella sentenza impugnata) della "proposta contrattuale" proveniente dalla s.r.l. Tiziana in data 7 feb- braio 1992 e dalla “effettiva esecuzione di attività di agente” da parte del ON: proposta e attività che hanno determinato la costituzione di un contratto di agenzia a tempo indeterminato>> -, che possono es- sere esaminati congiuntamente interessando entrambi censure inerenti la valutazione della volontà negoziale delle parti compiuta dal giudice di merito, si appalesano infondati e, prima ancora, inammissibili. Infatti, con tali mezzi, il ricorrente sollecita il riesame in sede di legittimità di una proposta contrattuale e di un comportamento delle parti al fine della individuazione del contenuto di un contratto: riesame 6 non consentito in questa sede in quanto l'interpretazione della volontà delle parti compiuta dal giudice di merito non è soggetta al sindacato di legittimità quando, come nella specie, sia stata condotta con motivazione immune da vizi logici-giuridici. Comunque a conferma dell'inammissibilità dei motivi in - si rileva che il ricorrente (per denunciare l'errore di esame - interpretazione che sarebbe stato commesso dal Tribunale di Pordenone) non ha neppure indicato le regole di cui agli artt. 1362 e segg. (in relazione all'art. 1324 e segg.) cod. civ. che sarebbero state violate, né ha specificato il punto ed il modo in cui il giudice di merito si sarebbe discostato dai canoni in concreto violati: per cui la critica della ricostruzione della volontà delle parti operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del Giudice di appello e la relativa censura è, perciò, - inammissibile in sede di legittimità (cfr., in generale, ex plurimis Cass. n. 7641/1994) -. concernente il vizio di motivazione Anche la censura contraddittoria - denunziato sostanzialmente dal ricorrente - si appalesa inammissibile, in quanto il vizio di "insufficiente e/o contraddittoria motivazione" deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il non corretto esame di punti decisivi della controversia e 7 non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di Pordenone, con congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha R P correttamente deciso in merito alla legittimità del recesso del preponente dal rapporto d'agenzia in questione effettivamente avvenuto con la comunicazione contenuta nel fax del 25 gennaio 1993 e della conseguente risoluzione del contratto a far tempo dal 31 luglio 1993 come confermato anche dalla successiva comunicazione del 6 luglio 1993>>. In particolare a conferma dell'inammissibilità delle censure proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della 8 verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Pordenone senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994). In ogni caso, i motivi come dinanzi inammissibilmente proposti sono, nel merito, sicuramente infondati. Proprio con riguardo a quanto accertato dal Giudice di appello - 眼 con valutazione incensurabile in sede di legittimità -, il rapporto di agenzia de quo è stato qualificato "a tempo indeterminato” e il preponente ha comunicato il recesso da tale rapporto in data 25 gennaio 1993 per il 31 luglio 1993 dando, così, un congruo periodo di preavviso. Nell'interpretazione di tale contratto il Tribunale di Pordenone si è riferito sostanzialmente al canone ermeneutico previsto dall'art. 9 1362 (capoverso) cod. civ. - e, quindi, alla volontà complessiva delle parti-e, pertanto, non ha malamente applicato (come erroneamente denunziato dal ricorrente) né l'art. 1750 cod. civ. - che legittima il recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato a condizione solo dell'intimazione del preavviso né l'art. 1322 cod. civ. - essendosi il Giudice di appello espressamente riportato al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto -. Appare, altresì, errata la censura contenuta specificatamente nell'ambito del secondo motivo di ricorso - secondo cui la durata del W rapporto di agenzia sarebbe stata di un anno a seguito di automatico -in quanto il "capo" della sentenza, che ha rinnovo contrattuale definito il rapporto d'agenzia de quo a tempo indeterminato>>,non solo non è stato impugnato specificatamente dal ricorrente (donde l'esistenza di un "giudicato interno" su tale punto), ma detta definizione viene ammessa e fatta propria dallo stesso ricorrente specie nell'ambito del primo motivo di ricorso: per cui non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Si conferma conclusivamente che comunque i primi due motivi di ricorso debbono essere respinti. III -.Va, invece, accolto il terzo motivo di ricorso in quanto erroneamente il Tribunale di Pordenone ha attribuito efficacia 10 probatoria di "pagamenti ricevuti" alle fatture emesse da IK ON, assumendo impropriamente che il ON non avrebbe mai emesso le fatture in questione se non a seguito dell'effettivo pagamento delle somme nelle stesse riportate>>. Premesso che contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente -- il divieto di prove nuove in appello, sancito dal capoverso dell'art. 437 cod. proc. civ., va riferito solo alle prove costituende e non anche a quelle documentali donde l'ammissibilità della produzione, nel - giudizio di secondo grado, delle fatture in esame rientrando sicuramente in quest'ultimo tipo di prove -, vale precisare (in linea generale) che con il termine fattura>> si indica la nota o la distinta delle merci (o delle prestazioni) che il venditore (lato sensu inteso) rimette al compratore (sempre nell'accezione cennata) e nella quale vengono indicate in modo dettagliato, la specie, la quantità, il prezzo M delle merci (o delle prestazioni), nonchè qualsiasi altro elemento che si riveli necessario o idoneo a determinarli entro i limiti segnati dal titolo o da quello che deriva dall'esecuzione del contratto. Più in particolare, il legislatore ha utilizzato in campo fiscale - quell'obbligo di documentazione dei propri affari imposto all'imprenditore dagli artt. 2214 e 2220 (nel cui ambito rientra, appunto, la fattura) quale presupposto per statuire una ulteriore serie di obblighi, formali e sostanziali, a carico dei contribuenti nell'ambito delle singole imposte. 11 Mentre, quindi, la "normativa fiscale" (specif., l'art. 21, settimo comma, del d.P.R. n. 633/1972) attribuisce alla fattura un valore più che documentativo in quanto rappresentativo ad substantiam dell'operazione imponibile, altrettanto non avviene secondo il "diritto comune" specie per quanto concerne l'efficacia probatoria della fattura, per la quale si afferma in dottrina la natura giuridica di confessione stragiudiziale pur riconoscendosi che, contro o in aggiunta al suo contenuto, è possibile addurre la prova testimoniale senza restrizione alcuna in ordine alla convenzione commerciale sottostante. A tale riguardo la fattura costituisce piena prova tra le parti del rapporto giuridico intercorso, ma l'efficacia probatoria è limitata ex art. 2702 cod. civ. al punto relativo alla provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta e non si estende alla veridicità delle dichiarazioni stesse (cfr. Cass. n. 8843/1994). Quest'ultima conseguenza deve essere R verificata specie in ordine all'effettivo pagamento della merce o delle V prestazioni riportate nella fattura: pagamento che, se non risulta da specifica quietanza inserita nella fattura, non costituisce requisito essenziale del documento (anche perchè le modalità di pagamento del prezzo, o del compenso, possono essere le più diverse), per cui l'emissione della fattura non costituisce di per sé prova dell'avvenuto pagamento. 12 Si conferma, pertanto, l'erroneità della sentenza impugnata, che, di conseguenza, deve essere cassata con rinvio ad altro Giudice perchè accerti e valuti - sulla base del cennato principio di diritto ed in relazione alle risultanze probatorie ritualmente acquisite con relativo onere a carico della società intimata - se, a fronte delle fatture emesse da IK ON, la s.r.l. Triana abbia provveduto, o meno, al relativo pagamento. IV. Deve, anche essere accolto, anche, il quarto motivo di ricorso, in quanto effettivamente il Tribunale di Pordenone, pure mantenendo ferma la decisione pretorile sul punto della condanna della s.r.l. Triana alle spese di primo grado, ha proceduto alla riduzione di tali spese da L.
3.780.000 a L.
1.200.000 senza che la parte soccombente avesse proposto specifica impugnativa al riguardo. Pervero, sul capo "autonomo" della sentenza di primo grado concernente la liquidazione delle spese di detto giudizio, si è formato un “giudicato interno” - in assenza, appunto, di specifica impugnativa da parte della s.r.l. Triana ed essendo stata mantenuta "ferma" in appello la statuizione di condanna integrale dell'appellante alle spese del giudizio pretorile sicché deve essere cassata la sentenza - impugnata che si è posta in tale punto contro detto "giudicato"; considerando, inoltre, che comunque (in tema di liquidazione di spese processuali) il giudice, che riduce l'ammontare complessivo di diritti 13 ed onorari, ha l'obbligo di indicare come, invece, non ha fatto il - Tribunale di Pordenone - il criterio di liquidazione adottato, in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate (cfr. Cass. n. 9935/1990). V -. In definitiva, mentre vanno rigettati il primo ed il secondo motivo di ricorso, debbono essere accolti il terzo ed il quarto motivo e la causa va rimessa ad altro Giudice per le relative valutazione e decisione con riferimento a quanto dinanzi statuito. Il medesimo Giudice - che si designa nella Corte di Appello di Trieste provvederà, inoltre, sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso;
rigetta il primo ed il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trieste. Così deciso, in Roma, il giorno 26 settembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Guglider willПризв 1 D. Dat i itune A S 0 S 1 A 3 . I I T 3 T , D D 5 R , A A S 'A . O T E L S L N P L L S O O Phill E I 2 P B D N -7 IM I G S 8 O - A N 1 A E D 1 IL CANCELLIERE S D E I E Depositato in Cancelioria T E , A N G O E O G R S cagi, - 4 GEN, 2002 T T E E T IS L I R G 14 I E A D R L L O E IL CANCELLIERE D