Sentenza 22 settembre 2010
Massime • 1
In tema di ricettazione, la provenienza illecita degli oggetti ricevuti può essere desunta dalla natura, varietà e particolarità della merce.
Commentari • 2
- 1. Ricettazione e limiti all’applicazione della particolare tenuità del fattohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Riqualificazione della ricettazione in incauto acquisto: necessità di sospetti sulla provenienza del benehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2010, n. 36291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36291 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/09/2010
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2931
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 44659/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA OH N. IL *20/10/1962*;
avverso la sentenza n. 2729/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 22/09/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Procuratore Generale.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Torino giudicava, con sentenza del 30.01.09 RA OH Imputato del reato di ricettazione di una serie di oggetti, tra i quali un box per CD Sony, un apparecchio stereo marca Clarion, un apparecchio stereo marca Aiwa, un computer portatile marca Sony Vaio, nonché altri oggetti, come: occhiali, macchine fotografiche, telefoni cellulari ed altro;
fatto accertato in *Torino* li *30.09.2006*;
al termine del giudizio il medesimo veniva ritenuto responsabile del reato di ricettazione limitatamente al box per CD Sony, all'apparecchio stereo marca Clarion, e all'apparecchio stereo marca Aiwa, nonché del reato ex art. 712 c.p. relativamente a tutti gli altri oggetti in sequestro;
quindi, unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti di cui all'art.648 cpv c.p. e art. 62 bis c.p.p., veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre la confisca di quanto in sequestro e le spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva gravame l'imputato e la Corte di appello di Torino, con sentenza del 22.09.2009, in accoglimento parziale dei motivi, assolveva il \Radid\ dal reato ex art. 712 c.p., relativamente a tutti i beni ricompresi in tale ipotesi contravvenzionale, ad esclusione del computer "Sony Vaio" per il quale confermava l'affermazione di responsabilità, così come tale affermazione di responsabilità veniva confermata per l'imputazione di ricettazione;
ritenuta la continuazione tra i reati residui, rideterminava la pena, ordinava la restituzione degli oggetti per i quali vi era stata pronuncia assolutoria;
confermava nel resto;
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e). 1)- Il ricorrente censura la decisione impugnata per illogicità manifesta, avendo fondato l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione solo sulla scorta della circostanza che gli apparecchi in questione presentavano dei segni di scasso;
a parere del ricorrente tale dato non sarebbe univoco, ne' sotto il profilo oggettivo, ben potendo derivare da un uso maldestro dei beni, nè sotto il profilo soggettivo, non essendo dimostrato che l'imputato abbia potuto accorgersi di tali segni ed abbia potuto correttamene interpretarli;
2)- la sentenza era comunque da censurare per non avere motivato adeguatamente sulla circostanza che i segni di scasso presenti sugli apparecchi potevano, al più, configurare l'ipotesi contravvenzionale ex art. 12 c, essendo dimostrativi della negligenza dell'imputato ma non della sicura consapevolezza della provenienza da delitto dei beni;
Chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sollevati sono totalmente infondati, perché sostenuti da censure in ordine alla valutazione del fatto, inammissibili in questa sede di legittimità.
Invero il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle prove, che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
La Corte del merito ha motivatamente descritto le ragioni per le quali ha ritenuto raggiunta la prova in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, osservando:
- che la buona fede dell'imputato era esclusa dalla circostanza che gli oggetti in questione presentavano evidenti segni di scasso;
- che, in effetti, la natura dei segni scasso evidenziavate che gli stessi erano stati asportati "con forzatura dal loro alloggiamento";
- che pertanto non vi era possibilità di confondere tali segni con quelli di uso improprio degli apparecchi;
- che, conseguentemente, non vi era motivo per dubitare della piena consapevolezza della provenienza da delitto di quegli oggetti;
- che tale conclusone era confortata dal fatto che l'imputato non aveva prodotto dichiarazioni di vendita od altro per dimostrare l'origine lecita dei beni;
Si tratta di una motivazione che appare congrua perché fondata su precisi dati fattuali ed immune da illogicità perché coerente con le emergenze processuali e, come tale, incensurabile in questa sede di legittimità.
La Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, ne' può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, Cassazione penale, sez. 4^, 29 gennaio 2007. n. 12255. Il ricorrente propone valutazioni alternative delle prove, osservando che dalla lettura degli atti si potrebbe pervenire a conclusioni diverse, valutazioni però che non possono trovare ingresso in questa sede, atteso che nel controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune. Le censure mosse ala sentenza si scontrano con il principio che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze;
Cassazione penale, sez. 2^ 05 maggio 2009, n. 24847. Nè può avere alcun fondamento l'eccezione che agli atti mancava la prova della provenienza da furto degli oggetti in questione, atteso che in tema di ricettazione, la provenienza illecita degli oggetti ricevuti ben può essere desunta dalla natura, varietà e particolarità della merce, Cassazione penale, sez. n. 29 ottobre 1991, sicché, del tutto correttamente, la sentenza impugnata ha posto l'accenno sugli evidenti segni di forzatura, indice di furto con scasso;
Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia fondato la prova dell'elemento soggettivo del reato sulla mancata produzione di documentazione in ordine alla provenienza dei beni atteso che, al contrario, la motivazione risulta ineccepibile, in quanto conforme alla costante Giurisprudenza che ha più volte ribadito che la prova dell'elemento soggettivo del reato, ossia della conoscenza della provenienza illecita della cosa, può essere desunta da qualunque elemento rilevante ed anche dal difetto di spiegazioni a opera dell'imputato sui modi attraverso i quali è avvenuta la ricezione della cosa, Cassazione penale, sez. 2^, 22 ottobre 2009 n. 42424. I principi sino ad ora esposti, in uno alla precisa ricostruzione della prova sugli elementi soggettivi ed oggettivi del reato di ricettazione, per come emergenti dalla sentenza impugnata, evidenziano la completa infondatezza anche del motivo subordinato relativo alla possibilità di ravvisare l'ipotesi contravvenzionale in luogo della ricettazione, posto che la motivazione impugnata non lascia spazio per individuare gli elementi del reato di cui all'art.712 c.p. e posto che, per la validità della decisione non è
necessario che il giudice di merito sviluppi la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa;
è noto il vizio di motivazione resta escluso, tutte le volte che la sentenza impugnata evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa.
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'art.606 c.p.p., lett. e), in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da ritenersi inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p. il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte privata comportano la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del procedimento, Cassazione penale, sez. 6^, 03 giugno 1994.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2010