Sentenza 16 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di costruzioni eseguite in violazione del programma di fabbricazione comunale, deve ritenersi del tutto inidoneo ad escludere l'illeggittimità della costruzione (nonché inidoneo ad escludere il diritto al risarcimento dei danni da parte del proprietario frontista) l'eventuale parere positivo espresso, in ordine alla costruzione stessa, dalla commissione edilizia comunale, trattandosi di mero contributo consultivo interno ad un procedimento amministrativo - destinato a concludersi con un provvedimento formale del sindaco -, che non determina la consumazione del potere comunale di valutare la sussistenza, o meno, della rispondenza del progetto presentato alle prescrizione del piano di fabbricazione, ne' rende, a più forte ragione, legittimo l'eventuale provvedimento finale di concessione della licenza edilizia emesso dal sindaco in violazione di dette prescrizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2002, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
M REPUBBLICA0 0400/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto VIOLAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE PRESCRIZIONI PER COSTRUZIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 16178/99 Dott. Franco PONTORIERI Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI 19448/99 877 Consigliere Cron. Dott. Carlo CIOFFI Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Rep. 126 Dott. Vincenzo MAZZACANE - Consigliere Ud. 08/11/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta studio sul ricorso proposto da: da! Sig. per diritti 1.55 BA EP, elettivamente domiciliato in ROMA GEN. 2002 1 VIA ALESSANDRO SEVERO 73, presso lo studio IL CANCELLIERE dell'avvocato MARIO SALERNI, difeso dall'avvocato ALDO SUPREMA DI CASSAZIONE PAPARO, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Rich esta copia studio ricorrente F dal Sig.. X.55. contro per dintti 16. GEN 2002 RO RA CATERINA;
CANCELLIERE - intimata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e sul 2° ricorso n° 19448/99 proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio RO RA CATERINA, elettivamente domiciliata in dal Sig. 2001 ROMA VIA G CALDERINI 68, presso lo studio per GEN 2002 1478 dell'avvocato EP VONA, difesa dall'avvocato AL CANCELLIERE -1- ANGELO POLACCO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
BA EP;
intimato avverso la sentenza n. 230/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 12/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato COMBIARATI Luigi, per delega dell'Avvocato PAPARO Aldo, depositata in udienza, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 18/6/1968 RO PA NA conveniva in giudizio VE IU chiedendo che venisse ordinata la demolizione dell'edificio costruito dal convenuto in Soverato alla via Regina Margherita in violazione delle norme del programma di fabbricazione e della legge si- smica e, in via gradata, che il VE fosse condannato al risarcimento del danno che essa attrice, quale proprietaria frontista, aveva subito. Il convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda. L'adito tribunale di Catanzaro, con sentenza non definitiva del 4/2/1974, dichiarava che la costruzione realizzata dal VE non era conforme al piano di fabbricazione del comune di Soverato e, con sentenza definitiva del 5/4/1993, condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di £ 43.200.000 a titolo di risarcimento danni. Avverso le dette sentenze il VE proponeva gravame al quale resiste- va la RO che spiegava appello incidentale. La corte di appello di Catanzaro, con sentenza 12/4/1999, dichiarava inammissibile l'appello incidentale e, in parziale accoglimento di quello principale, condannava il VE a pagare alla RO la somma di € 26.650.000. La corte di merito osservava: che, secondo quanto disposto dalle norme tecniche del programma di fabbricazione del comune di Sove- rato, "le costruzioni da eseguirsi sui lotti ancora inedificati dovranno uni- formarsi, a giudizio della commissione edilizia, alla media degli edifici cir- costanti", senza alcun riferimento a particolari altezze del fabbricato, nume- ro di piani, dimensione del lotto e del fronte su strada essendo stata deman- data alla commissione edilizia la valutazione delle caratteristiche dei co- 3 struendi fabbricati, da armonizzarsi nell'insieme; che la mancanza di previ- sioni specifiche (relative alla superficie, all'altezza, alla dimensione ) per i detti fabbricati non valeva a snaturare la fisionomia del territorio, dovendo gli stessi sempre uniformarsi alla media ( in senso urbanistico) di tutte le costruzioni circostanti;
che il fabbricato realizzato dal VE non poteva considerarsi conforme alle prescrizioni del piano di fabbricazione del comu- ne di Soverato in quanto detta costruzione non si era uniformata “alla media degli edifici circostanti"; che, come risultava dalla c.t.u., l'immobile in que- stione differiva dalla media degli edifici della zona circostante, con riferi- mento al numero di piani ed all'altezza massima raggiunta;
che i rilievi fo- tografici allegati alla relazione peritale smentivano l'assunto dell'appellante relativo all'asserita armonizzazione nell'insieme dell'edificio in questione;
che la liquidazione del danno operata dal tribunale era eccessiva;
che tale danno era pari alla differenza tra il valore che l'appartamento dell'appellata avrebbe avuto in una contrattazione di mercato se avesse continuato a gode- re del panorama marino e quello che aveva dopo la costruzione del VE con conseguente riduzione della vista a mare;
che il danno poteva determi- narsi equitativamente, alla data della decisione, in £ 26.650.000. La cassazione della sentenza della corte di appello di Catanzaro è stata chiesta da VE IU con ricorso affidato ad un solo motivo illu- strato da memoria. RO PA NA ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sorretto da un unico motivo. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. Con l'unico motivo del ricorso principale VE IU denuncia violazione e falsa applicazione del programma di fabbricazione del comune di Soverato. Il ricorrente deduce che lo strumento urbanistico non solo ha evitato di formulare prescrizioni specifiche per le costruzioni da seguirsi nei lotti ancora non edificati, ma ha rimesso la valutazione delle caratteristiche dei fabbricati da costruire al giudizio della commissione edilizia: tale speci- fica competenza attribuita alla commissione edilizia dallo strumento urbani- stico è stata ignorata dalla corte di appello che ha sostituito al giudizio posi- tivo di conformità al piano di fabbricazione, che la commissione edilizia aveva dato sul progetto del costruendo edificio, il giudizio di non confor- mità espresso dal c.t.u. Il motivo è infondato. La corte di merito ha ritenuto la costruzione eseguita dal VE - pur se realizzata in seguito al rilascio della licenza edilizia -non conforme alle prescrizioni del programma di fabbricazione e, in particolare, a quella se- condo cui le costruzioni su lotti non ancora edificati "dovranno uniformarsi, a giudizio della commissione edilizia, alla media degli edifici circostanti”. Il giudice di secondo grado ha al riguardo precisato che la norma dello strumento urbanistico locale - pur in mancanza di previsioni specifiche re- lative alla superficie costruibile, all'altezza, alla dimensione ecc. e pur es- sendo stata demandata alla commissione edilizia la valutazione delle caratte- ristiche dei costruendi fabbricati deve essere interpretata nel senso che le - costruzioni da eseguirsi su lotti inedificati “dovranno comunque uniformar- si" alla media degli edifici circostanti non potendo i nuovi fabbricati "snaturare la fisionomia urbanistica del territorio”. 5 L'interpretazione data dalla corte di appello alla norma dello strumento urbanistico del comune di Soverato applicabile nel caso di specie è corretta ed adeguatamente motivata e non può ritenersi validamente smentita dagli opposti argomenti sviluppati dal ricorrente nella censura in esame. Occorre in proposito evidenziare che del tutto irrilevante è la circostanza relativa all'asserito giudizio positivo di conformità al piano di fabbricazione che la commissione edilizia avrebbe dato al progetto del costruendo edificio. Come è noto tale parere dell'organo tecnico comunale costituisce un atto interno al procedimento destinato a concludersi con un provvedimento for- male del sindaco e, quindi, propedeutico a tale provvedimento. Si tratta di un contributo consultivo - che la commissione edilizia comunale è chiamata istituzionalmente a svolgere in materia e di un parere obbligatorio ma non - vincolante risolventesi in un giudizio tecnico-giuridico di conformità del progetto presentato alla normativa urbanistica. In particolare il giudizio di cui alla norma del piano di fabbricazione in esame si riferisce ad un'attività tecnica affidata alla commissione edilizia con esclusione di qualsiasi aspetto di discrezionalità amministrativa o tecnica dovendo solo far riferimento alla conformità o meno del progetto esaminato in relazione alla accertata e rile- vata media delle caratteristiche "degli edifici circostanti". Il giudizio in que- stione si connota e si qualifica come una funzione istruttoria affidata all'ufficio tecnico locale al fine di offrire al sindaco ( al quale è rimessa la decisione ) ponderati elementi di verifica e di accertamento della conformità del progetto presentato alle prescrizioni urbanistiche. Solo al sindaco spetta poi, esaminata la fase procedimentale, pronunciarsi positivamente o negati- vamente sulla domanda con provvedimento la cui legittimità può essere va- lutata dal giudice nella controversia tra privati derivanti dall'esecuzione delle relative opere edilizie allorché (come appunto nella fattispecie in esa- me) venga in discussione la lesione di diritti soggettivi la cui tutela è assi- curata mediante o la riduzione in pristino o il risarcimento dei danni. Pertanto dalla dedotta positiva valutazione della commissione edilizia - della quale peraltro non si fa alcun cenno nella sentenza impugnata dalla cui lettura non emerge che il VE abbia fatto riferimento a tale giudizio ed agli elementi di fatto sui quali lo stesso sarebbe stato fondato - non deriva la consumazione del potere dell'autorità comunale di riscontrare la sussistenza o meno della rispondenza del progetto presentato alle prescrizioni del piano di fabbricazione e non può di certo rendere legittimo il provvedimento finale di concessione della licenza edilizia emesso dal sindaco in violazione di dette prescrizioni, come accertato dalla corte territoriale alla stregua della relazione della disposta c.t.u.. Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato. -Il ricorso incidentale con il quale RO PA NA denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 113 e 114 c.p.c. per aver la corte di appello operato la riduzione del danno liquidato dal tribunale senza applicare le norme di diritto e facendo ricorso all'equità anche se la materia non consentiva di decidere secondo tale criterio al quale, peraltro, nessuna delle parti aveva fatto riferimento - deve essere dichiarato inammissibile. In- fatti, secondo quanto disposto dagli articoli 366 n.3 e 371 c.p.c., il ricorso incidentale deve contenere, al pari di quello principale, l'esposizione, sia pur sommaria, dei fatti di causa. 7 Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, previsto a pena di inammissibilità dall'articolo 366, 1° comma, n. 3, c. p. c. per il ricorso per cassazione, é collegato all'autosufficienza del ricorso e mira a soddisfare un principio di carattere generale. La prescrizione normativa é volta a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio. Affinché il requi- sito anzidetto possa ritenersi soddisfatto é necessario che il contenuto del ricorso sia tale da consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione e cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o ad al- tri atti in suo possesso compresa la stessa sentenza impugnata e senza possi- bilità di distinguere, ai fini della pronuncia di inammissibilità, fra esposizio- ne del tutto omessa ed esposizione insufficiente. La ricorrenza del requisito in questione deve essere verificata avendo riguardo alla necessità di giudizio della Corte in relazione ai motivi proposti, sicché ove questi prospettino er- rori nell'applicazione di norma processuale da parte del giudice di merito è necessario che l'esposizione dei fatti consenta di identificare il quadro ana- litico degli aspetti della vicenda con le sue varie articolazioni processuali ed i passaggi che ne hanno cadenzato lo svolgimento e l'esito. Non é richiesto che la struttura del ricorso enuclei una premessa a se stante in fatto ben po- tendo gli elementi essenziali del fatto emergere con sufficiente precisione dal contesto dei motivi del ricorso (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 22/5/1999 n. 4998; 21/5/1999 n. 4916; 27/11/1998 n. 12039 ). Nel caso in esame nulla di quanto richiesto per ritenere sussistente il re- quisito in questione - di cui al citato articolo 366 n. 3 c.p.c. - è possibile rin- venire nel ricorso incidentale così come predisposto dalla RO nel quale, AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 30 MAG. 2003 Serie 4. 20733 100.10 CENTOS A/10 (euro p. Dirig e Area Servizi (Doll.ssa Maria Grazia LUPO) diziari Responsabile Servizio (Dr. M. RACCHINI) prima della parte relativa all'illustrazione dei motivi posti a base dell'impugnativa, vi è solo un riferimento al dispositivo della sentenza pro- nunciata dalla corte di appello senza alcun cenno: agli atti introduttivi del giudizio;
alla motivazione della decisione del giudice di primo grado;
ai motivi posti a base del gravame proposto dalle parti avverso la sentenza del tribunale;
agli argomenti sviluppati dalla corte di appello nella pronuncia di cui si chiede l'annullamento. Da tale esposizione in fatto e dal contenuto dei motivi del ricorso inci- dentale, ossia dal contesto della sua parte critica, non è possibile ricostruire in modo sufficientemente preciso l'origine e l'oggetto della controversia, le varie vicende del processo e le posizioni assunte dai soggetti che vi hanno partecipato. Le rilevate omissioni e carenze non consentono di desumere la conoscenza del fatto sostanziale e processuale tale da far intendere il signifi- 109T129,11 cato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia impugnata. In definitiva il ricorso principale deve essere rigettato e quello incidentale 456T 30,99 dichiarato inammissibile. TOT. 160,10 Sussistono giusti motivi, stante anche la reciproca soccombenza, per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammis- sibile quello incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di cas- sazione. Roma 8 novembre 2001 Il presidente IL CANCELLIERE C1 Il consigliere estensore Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 GEN. 2002 SEC1 Roma IL CAL 9 ん