Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2002, n. 400
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Sentenza 16 gennaio 2002

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In tema di costruzioni eseguite in violazione del programma di fabbricazione comunale, deve ritenersi del tutto inidoneo ad escludere l'illeggittimità della costruzione (nonché inidoneo ad escludere il diritto al risarcimento dei danni da parte del proprietario frontista) l'eventuale parere positivo espresso, in ordine alla costruzione stessa, dalla commissione edilizia comunale, trattandosi di mero contributo consultivo interno ad un procedimento amministrativo - destinato a concludersi con un provvedimento formale del sindaco -, che non determina la consumazione del potere comunale di valutare la sussistenza, o meno, della rispondenza del progetto presentato alle prescrizione del piano di fabbricazione, ne' rende, a più forte ragione, legittimo l'eventuale provvedimento finale di concessione della licenza edilizia emesso dal sindaco in violazione di dette prescrizioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2002, n. 400
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 400
    Data del deposito : 16 gennaio 2002

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