Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2002, n. 10692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10692 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
REPU BUCA TA N 3 3 9 NOME DEL POROLO ITALIANO LA CORTE SU R1 0592/02 . N Oggetto S N A šta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: O T T I R I M Dott. Vincenzo CARBONE - Primo Presidente f.f. R.G. N. 4479/00 Dotty GiNN - Consigliere PRESTIPINO Cron. 28298 - Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud. 18/04/02 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere - - Rel. Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN US, DU NO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2/C, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANNI FRISONI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente 2002 contro 821 FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI -1- PER AZIONI S.P.A., F.F.S.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale del Notaio dott. Paolo Castellini, depositata in data 14 dicembre 2000, in atti;
resistente con procura avverso la sentenza n. 75/99 del Tribunale di RIMINI, depositata il 06/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato Gerardo VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il giurisdizione del giudice ordinario,difetto di affermazione della giurisdizione della Corte dei Conti, rimessione per il resto a sezione semplice. -2- Svolgimento del processo I sig.ri SE AR e ZI LD, già lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrovie dello Stato, collocati a riposo mentre era in vigore il C.C.N.L. relativo al periodo 1990 - 1992, adivano il Pretore di Rimini chiedendo la condanna della stessa società alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, ossia della pensione e dell'indennità di buonuscita, con inclusione nella base di computo relativa alla prima dell'incremento di stipendio erogato con decorrenza dal 1° novembre 1992 e, in quella relativa alla seconda, degli interi benefici economici previsti dal suddetto contratto collettivo per il personale in servizio, e con conseguente condanna della convenuta s.p.a. Ferrovie dello Stato al pagamento della differenza fra quanto spettante per i menzionati titoli, in applicazione degli esposti criteri di calcolo e quanto, per i medesimi, effettivamente percepito. La domanda era accolta dal giudice adito, limitatamente all capo concernente la richiesta di ricalcolo dell'indennità di buonuscita;
ed il Tribunale di Rimini, decidendo sull'appello principale della S.p.a. Ferrovie dello Stato e su quello incidentale dei pensionati, rigettava in toto le domande di questi ultimi, con sentenza depositata in cancelleria il 6 marzo 1999. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso i pensionati, sulla base di quattro motivi di censura, l'ultimo dei quali denuncia violazione degli artt. 1321 e 1372 e ss. cod. civ., unitamente a vizi di motivazione, riproponendo la questione della spettanza della riliquidazione del trattamento pensionistico su di una maggiore base di computo. In relazione a tale motivo, la Sezione Lavoro, con ordinanza depositata in cancelleria il 28 febbraio 2002, ha rimesso l'esame del ricorso alle Sezioni unite, per competenza in ordine alla questione del possibile difetto della giurisdizione ordinaria, in Est. Evangelista 3 favore di quella della Corte dei conti, circa il capo di domanda concernente la riliquidazione suddetta. Motivi della decisione Per costante giurisprudenza delle Sezioni unite (cfr. fra le numerose altre conformi, le sentenze 27 dicembre 2000, n. 1212; Id., 12 aprile 2000, n. 130; Id., 12 giugno 2000, n. 451; Id., 29 gennaio 2000, n. 20; Id., 30 dicembre 1999, n. 946; Id., 1° settembre 1999, n. 617; Id., 20 aprile 1998, n. 4018; Id., 21 marzo 1997, n. 2519; Id., 28 novembre 1996, n. 10618), la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della 1. 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992 n. 35). La ritenuta persistenza di siffatta giurisdizione si fonda sul rilievo che il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava su di un apposito Fondo che continua (anche dopo l'entrata in vigore della normativa da ultimo citata) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale infatti, ai sensi dell'art. 210 comma ultimo d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del fondo stesso (v. Cass., sez. un., 28 novembre 1996, n. 10618 e successive conformi, nonché, con specifico riguardo al caso di domande di lavoratori già collocati a Est. Evangelista riposo, dirette alla riliquidazione della pensione sulla base di incrementi retributivi attribuiti al personale ancora in servizio, Cass. civ., sez. un., 12 aprile 2000, n. 130) Questo criterio di collegamento si rinviene anche nel caso di specie. Ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda ed il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte. Orbene, alla stregua di tali criteri interpretativi, la domanda introduttiva del giudizio di merito, nei termini riferiti in parte narrativa e secondo l'indicazione fornitane col ricorso per cassazione (v. pag. 2) dagli stessi pensionati, esibisce, in uno dei due diversi capi in cui si articola, un petitum sostanziale che riguarda specificamente il rapporto previdenziale implicante l'intervento del suddetto Fondo pensioni il cui disavanzo è destinato ad essere ripianato dalla finanza pubblica. Invero la lettura dei menzionati atti consente di rilevare come nei medesimi espressamente si precisi che l'accertamento del diritto ai miglioramenti economici conseguenti all'applicazione del C.C.L. 18 novembre 1994 è richiesto, non in funzione della determinazione del contenuto delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro ed ai fini dell'esatto adempimento delle medesime, bensì come mezzo al fine di ottenere la Est. Evangelista condanna all'erogazione di un trattamento pensionistico parametrato ad una più consistente base di computo. La domanda, dunque, chiaramente concerne una controversia sulla misura della pensione, venendo in questione la spettanza dei miglioramenti di cui trattasi esclusivamente sotto il profilo della quantificazione di siffatta misura, senza alcuna possibilità che, con riferimento all'oggetto ed all'ambito del giudizio la decisione della Corte dei Conti abbia incidenza sull'ormai cessato rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico, in relazione ai quali l'esame di detto giudice si esplica solamente per valutarne gli effetti ai fini della riliquidazione della pensione (cfr. Cass., sez. un., 29 dicembre 1997, n. 13058; Id., 18 dicembre 1997, n. 12826). Ribadita, pertanto, la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti relativamente al capo di domanda avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico, deve essere cassata senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente alle statuizioni rese sul medesimo capo, in quanto il giudice a quo, erroneamente presupponendo la soggezione della controversia, in parte qua, alla giurisdizione ordinaria, ha ritenuto di potere provvedere nel merito. Per affetto di questa pronuncia caducatoria, i soli motivi di ricorso esaminabili dalla Corte restano ormai quelli riferibili alle statuizioni rese dal giudice d'appello sul capo di domanda avente ad oggetto l'integrazione dell'indennità di buonuscita, trattandosi di emolumento il cui titolo è rinvenibile in situazioni giuridiche soggettive costituenti articolazioni immediate e dirette del rapporto di lavoro, tali cioè da essere riservate alla cognizione del giudice del rapporto stesso e perciò alla giurisdizione ordinaria. L'esame delle censure proposte con i motivi suddetti va, pertanto, rimesso, ai sensi dell'art. 142, disp. att. cod. proc. civ., alla competente sezione semplice della Corte Est. Evangelista 6 e cioè alla Sezione lavoro, che regolerà anche il carico delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente al capo di domanda concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico e la condanna al pagamento delle relative integrazioni. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni rese sul medesimo capo di domanda. Rimette gli atti alla Sezione Lavoro per la decisione sui motivi di ricorso proposti relativamente alle ulteriori statuizioni e per il regolamento delle spese del giudizio cassazione. Così deciso in Roma il 18 aprile 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Super Sengeht 2. LI C NN LA Depositata in Cancellen 22 LUG. 2002 ogai, li IL LI C GiNN Giambattista Est. Evangelista 7